Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11469 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29084-2016 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO SINANTE COLUCCI,

VINCENZO GURRADO;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO NICCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda di riscatto agrario proposta da V.M. nei confronti di M.N., C.E. e G.M..

1.1. Il Tribunale di Perugia accolse la domanda.

1.2. La Corte d’appello di Perugia dichiarò inammissibile l’appello proposto da M.N. per violazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto l’appellante aveva introdotto fatti nuovi e, segnatamente, aveva contestato che l’atto con cui gli alienanti le avevano traferito la proprietà dei fondi oggetto di riscatto fosse una vendita, quando, di contro, si sarebbe trattato di un negotium mixtum cum donatione, in ragione sia della modestia del prezzo pattuito, pari ad Lire 15.000.000, sia del rapporto di affinità tra venditore e compratore; inoltre, l’appellante aveva contestato per la prima volta, in sede di gravame, che vi fosse contiguità tra i due fondi ai fini dell’esercizio del diritto di riscatto.

1.3. Secondo la corte di merito, si trattava di allegazioni di fatto che introducevano nuovi temi di indagine e di eccezioni in senso stretto, inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso M.N. sulla base di quattro motivi ed ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

2.1. Ha resistito con controricorso V.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’appellante avesse introdotto, in sede di gravame, eccezioni nuove, quando, di contro, le censure prospettate concernerebbero requisiti oggettivi della prelazione e del riscatto agrario, il tipo di negozio con cui era stata trasferita la proprietà del bene oggetto del riscatto, la contiguità dei fondi e la natura dei medesimi. Essi costituirebbero, quindi, le condizioni dell’azione di prelazione che il giudice avrebbe dovuto accertare d’ufficio anche in assenza di contestazione della controparte.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Ai sensi dell’art. 345 c.p.c., il divieto di ius novorum in appello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, non anche le mere difese. Questa Corte ha sul punto precisato che l’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 23796 del 2018; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 15211 del 2005). Nel caso di specie, a fronte della domanda di retratto successorio, la parte convenuta ha rilevato in appello che la domanda proposta mancava del presupposto necessario sia per la natura del negozio traslativo, integrante un negotium mixtum cum donatione, attesa la modestia del prezzo pattuito ed il rapporto di affinità tra venditore e compratore, sia per l’assenza di contiguità dei fondi. Tali contestazioni, poichè si risolvevano nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell’accoglimento della domanda, integravano una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, sicchè il giudice d’appello avrebbe dovuto prenderle in esame.

1.4. Ha quindi errato la Corte d’appello nel dichiarare inammissibile il gravame, pur avendo l’appellante dedotto fatti impeditivi del diritto vantato dalla controparte consistente in una mera difesa avente ad oggetto una delle condizioni del retratto successorio (Cass. Civ., Sez. III, 26.11.2019, n. 30741; Cass. Civ., Sez. II, 28.5.2019, N. 14515).

1.5. Tale accertamento andrà svolto dalla Corte d’appello di Perugia in sede di rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata.

1.6. Il giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

1.7. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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