Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11469 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21507/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 20/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio Distrettuale II.DD. di Grosseto notificava il 10.10.2000 a D.M., socio della Giglio Rosso di Davitti Massimo & C. s.n.c., avviso di accertamento – ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, comma 18, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140 – per maggiori redditi di partecipazione imponibili a titolo IRPEF 1993 per l’importo di L. 1.089.000.

L’avviso era stato emesso a seguito della definizione delle liti fiscali pendenti mediante adesione della società predetta alla proposta di accertamento a fini ILOR ed IVA, relativa agli anni pregressi, ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 3, conv.

in L. 30 novembre 1994, n. 656.

In accoglimento del ricorso del contribuente, che contestava l’applicabilità del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis a contenziosi fiscali anteriori alla entrata in vigore del decreto legge, la CTP di Grosseto con sentenza 118/4/2002 annullava l’avviso di accertamento.

L’appello proposto dall’Ufficio era rigettato con sentenza della CTR di Firenze sez. 21 in data 20.5.2005, non notificata.

Propongono ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, la Agenzia delle Entrate ed il Ministero della Economia delle Finanze con atto ricevuto dall’Ufficiale giudiziario per la notifica in data 5.7.2006 e notificato il successivo 11.7.2006 presso il domiciliatario indicato dal contribuente in primo grado.

L’intimato non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia, per difetto di legittimazione attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svolto avanti la CTR di Firenze introdotto dalla sola Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3. (cfr. Corte Cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

2. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello dell’Ufficio sostenendo che i maggiori redditi della società di persone “derivanti dalle norme istitutive di condoni” non sarebbero riconducibili ad alcuna delle categorie reddituali contemplate dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 (T.U.I.R.) (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), e dunque, in difetto di espressa previsione normativa (quale il D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18, secondo cui l’intervenuta definizione della lite da parte della società con adesione alla proposta di accertamento ex lege n. 140 del 1994 costituisce titolo per l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, nei confronti delle persone fisiche, dei redditi prodotti in forma associata) alla fattispecie concreta non può trovare applicazione il principio di trasparenza di cui all’art. 5 cit. T.U.I.R., non essendo attribuibile efficacia retroattiva alle disposizioni del D.L. n. 79 del 1997, art. 9, comma 18 bis, e, conseguentemente, non potendo beneficiare la Amministrazione della proroga biennale del termine di decadenza per l’accertamento nei confronti dei singoli soci prevista dalla medesima norma di legge.

3. La Agenzia delle Entrate censura la sentenza di appello ritenendola affetta da vizio di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18, conv. in L. n. 140 del 1997, D.L. n. 564 del 1994, art. 3, conv. L. n. 656 del 1994, 3 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.

Sostiene la ricorrente che la norma del D.L. n. 79 del 1997 avrebbe funzione esclusivamente esplicativa del principio di trasparenza dettato dall’art. 5 cit. T.U.I.R., ed inserendosi nella generale riapertura dei termini per il perfezionamento del procedimento di definizione delle liti mediante adesione del contribuente disciplinato dal D.L. n. 564 del 1994, verrebbe ad integrarsi con la disciplina normativa preesistente.

4. Il ricorso è fondato.

Il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, prevede che il reddito della società di persone sia imputato a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva percezione, sia che si tratti di reddito dichiarato dalla società, sia che si tratti di reddito accertato dall’Ufficio.

In tema di imposta sui redditi, infatti, l’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse, ha carattere unitario e riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali-, avendo ad oggetto non singole posizioni debitorie, ma la fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria, composta da elementi comuni.

Ne consegue che in caso di accertamento notificato alla società, il socio che non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria a carico della società, è tenuto al pagamento del supplemento d’imposta (Cass. S.U. 8 gennaio 1993, n. 125; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2699; 28 giugno 2002, n. 9461, in materia di ILOR).

Il reddito imponibile di cui all’art. 6 cit. T.U.I.R. non immuta la sua natura tanto se consegua ad accertamento dell’Ufficio, quanto se derivi dalla dichiarazione del contribuente, nè se derivi da accertamento al quale abbia aderito il contribuente, con la conseguenza che l’intervenuta definizione della lite nei confronti della società ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, comporta che al socio deve essere attribuita per la medesima annualità, la quota parte dell’imponibile risultante dalla imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l’imputazione al socio della quota parte del reddito della società corretta applicazione del disposto del sopra citato art. 5 T.U.I.R. (cfr.

Cass. 13186/2000; Corte Cass 5^, sez. 8.7.2005 n. 14418; id.

4.11.2008 n. 26476; id. 17.12.2008 n. 28448 – che escludono altresì che il disposto del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 17, possa costituire limite al principio di trasparenza, in quanto norma rivolta esclusivamente ai soggetti che hanno aderito alla proposta e non anche ai soci rimasti estranei).

In conseguenza la sentenza della CTR ha fatto errata applicazione delle norme di legge invocate dalla ricorrente, non essendosi uniformata alla costante giurisprudenza di questa Corte ed al conseguente principio di diritto secondo cui “in tema di imposte sui redditi, il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, comma 18, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140, disponendo che “l’intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all’art. 5 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (…) costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata”, non ha contenuto innovativo dell’ordinamento tributario, ma costituisce esplicazione del principio stabilito dal D.P.R. n. 917, art. 5 cit., secondo il quale i redditi delle società personali sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, con la conseguenza che, anche in base al concordato definito entro il 15 dicembre 1995 in forza del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 convertito in legge, con modificazioni, nella L. n. 656 del 1994, deve ritenersi consentito l’accertamento in capo ai singoli soci della rispettiva quota del reddito concordato dalla società” (da ultimo cfr. Corte Cass. 5^ sez. 29.10.2008 n. 25941; id. 7.9.2010 n. 19137).

Pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata. Non dovendo procedersi ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Non avendo resistito il contribuente nè in questo giudizio, nè in grado di appello, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministro della Economia e delle Finanze:

– accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata;

– decidendo nel merito rigetta il ricorso proposto in primo grado;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA