Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11469 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.10/05/2017),  n. 11469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1940/2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCIARIEDE 122,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MICALI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRIVIDENZA SOCLALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BICCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, c.f. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 879/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 15/05/2014 e depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della ordinanza in forma semplificata;

rilevato:

che la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di P.R. intesa al conseguimento delle prestazioni di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13;

che la statuizione di conferma è stata fondata sulla considerazioni che, pur avendo la consulenza tecnica d’ufficio, rinnovata in secondo grado, accertato, a decorrere dal 1 ottobre 2008, uno stato di invalidità pari all’87% e, a decorrere dal febbraio 2010, una situazione di totale invalidità, le prestazioni in controversia non potevano essere attribuite in assenza del prescritto requisito reddituale e che nulla andava disposto in ordine all’indennità di accompagnamento L. n. 18 del 1980, ex art. 1, prestazione non oggetto del giudizio;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, P.R.;

che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso e che il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito al solo fine della discussione;

ritenuto:

che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 112 e segg. e del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, convertito in L. n. 99 del 2013, violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nonchè del principio di allegazione e/o produzione di prove nel giudizio, censurandosi la decisione per avere ritenuto necessaria la prova del requisito reddituale pur in assenza di specifica contestazione sul punto delle parti resistenti e per avere condotto la verifica di tale requisito prendendo in considerazione anche il reddito del coniuge e non solo quello individuale dell’aspirante al beneficio, è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato;

che la inammissibilità concerne il profilo con il quale si deduce la mancata contestazione del requisito reddituale, non essendo la relativa deduzione sorretta dall’autosufficiente esposizione della vicenda processuale, come prescritto per l’ipotesi in cui si sostenga che una data circostanza debba ritenersi sottratta al “thema decidendum”, in quanto non contestata (Cass. n. 17253 del 2009, Cass. n. 12664 del 2012);

che la censura con la quale si deduce la necessità verifica del requisito reddituale relativo alla pensione di inabilità sulla base del solo reddito della parte privata e non anche di quello del coniuge, risulta manifestamente infondata alla luce delle recenti pronunce di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 4677 del 2011; 5003 del 2011; 10658 del 2012, n. 697 del 2014, ord n. 423 del 2016, ord. n. 16952 del 2016) innovative rispetto ad altri precedenti arresti di legittimità (ma sostanzialmente conformi ad ancora più risalenti orientamenti ermeneutici), rese con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, con le quali è stato enunciato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata;

che alcun concreto rilievo assume, inoltre, nello specifico la disciplina dettata dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10 commi 5 e 6, conv. in L. n. 99 del 2013 inapplicabile alla P. la quale, essendo nata il (OMISSIS), all’epoca della relativa entrata in vigore (il 28 giugno 2013) era già ultrasessantacinquenne (ex plurimis Cass. n. 6534 del 2014, ord. n. 423 del 2016, ord. n. 16952 del 2016);

che il secondo motivo di ricorso con il quale, pur denunziandosi formalmente un vizio riconducibile all’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si deduce, in realtà l’errata interpretazione della disciplina di riferimento, risulta manifestamente infondato alla luce delle richiamate pronunzie di questa Corte nelle quali si è ribadito che per il periodo antecedente la entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, la verifica del requisito reddituale per l’accesso alla pensione L. n. 118 del 1971, ex art. 12, imponeva la considerazione anche del reddito del coniuge dell’aspirante al beneficio;

che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, “sub specie” di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, denunziandosi la omessa pronunzia sul motivo di appello avente ad oggetto il mancato riconoscimento) della prestazione di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, è inammissibile perchè non pertinente alle ragioni del decisum; il giudice di appello ha, infatti, espressamente preso in considerazione la deduzione svolta con l’atto di gravame in punto di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento affermando “Nulla va disposto in ordine al diritto all’indennità di accompagnamento, non oggetto del presente giudizio”, mostrando così di ritenere che non vi era spazio per una pronunzia nel merito sul diritto al beneficio non avendo la relativa questione trovato rituale ingresso nel giudizio;

che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;

che, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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