Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11468 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5008-2016 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

L.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il

24/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Busto Arsizio, adito dall’avv. T.F. ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 per la liquidazione degli onorari per l’attività difensiva svolta in favore di L.M., ha liquidato al professionista, in applicazione della tariffa di cui al D.M. n. 140 del 2012, il compenso di Euro 2.100,00, oltre accessori, detraendo dal dovuto gli acconti, pari a Euro. 1.801,28 e condannando il cliente perciò al pagamento della differenza.

Il tribunale ha negato che il legale potesse pretendere il compenso per l’attività stragiudiziale svolta al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia con il cliente: al riguardo il giudice rilevava che non si trattava di attività svolta nell’interesse del mandante.

Il tribunale, nel liquidare la minore somma, poneva le spese di lite a carico del cliente.

Per la cassazione della sentenza il legale ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 L.M., destinatario di rituale notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza, è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza nei seguenti punti, rubricati sub a), b) e c).

In primo luogo (censura sub a), il ricorrente lamenta che il valore medio del compenso dovuto in base alla tariffa del 2012, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non è pari a Euro, 2.100,00, ma al maggiore importo di 4.835,00.

La censura è infondata:

– valori medi della tariffa D.M. n. 140 del 2012, ex art., stabiliti per le controversie di valore fino a Euro 25.000,00, sono i seguenti: fase di studio Euro 550,00; fase introduttiva Euro 300,00; fase istruttoria Euro 550,00; fase decisoria Euro, 700,00: in totale Euro 2.100,00, cioè l’importo liquidato dal tribunale;

– il maggiore importo indicato dal ricorrente, di Euro 4.835,00, corrisponde ai valori medi in base alla tariffa del 2014, non applicabile ratione temporis, essendo incontroverso il riferimento temporale assunto dal tribunale, il quale ha evidenziato, nella scelta della tariffa applicabile, che il procedimento civile, al quale inerisce la pretesa, è stato definito con sentenza del 15 luglio 2013.

In secondo il ricorrente si duole perchè il tribunale gli ha negato il rimborso delle spese stragiudiziali, sostenute prima di intraprendere la lite con il cliente (censura sub b).

Anche tale censura è infondata:

– in materia le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande” (Cass. S.U., 16990/2017 conf. 30732/2019);

– consegue da quanto sopra che è corretta l’affermazione del tribunale; – impregiudicata la questione se tali spese siano o no dovute nel caso di specie, esse non potevano essere pretese nel procedimento instaurato ai sensi della L. n. 794 del 1992, art. 28 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 che contempla “la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura”.

Con l’ultima censura, rubricata sub c) dell’unico motivo, il ricorrente si duole della liquidazione delle spese di lite, avvenuta senza considerare che il valore della causa ammontava a Euro 7.094,47.

La censura è inammissibile:

– infatti, il ricorrente, ai fini della determinazione del valore, considera il maggiore importo che il tribunale, secondo la sua prospettazione, gli avrebbe dovuto liquidare per l’attività svolta in favore del L., oltre la somma dovuta per il rimborso delle spese sostenute in fase stragiudiziale;

– in questo senso il ricorrente non si confronta con il principio che la liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente deve avvenire non in base alla somma domandata, ma a quella attribuita alla parte vincitrice (Cass. n. 15857/2019; n. 5381/2006);

– inquadrata la censura nei suoi giusti binari, se ne appalesa, appunto, la sua inammissibilità;

– costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. n. 30716/2017n. 18086/2017);

– è stato anche precisato che il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari per aver omesso il giudice d’appello di specificare, pur in presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e la tariffa adottati, deve, a pena d’inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l’apprezzamento della decisività della censura (Cass. n. 2532/2015);

– in difformità da tale modo di procedere, il ricorrente, con riferimento all’effettivo parametro della liquidazione giudiziale (la somma riconosciuta dal giudice e non quella domandata), non propone una censura specifica nel senso sopra indicato;

– anzi, nel seguito del ricorso egli si duole della mancata liquidazione di un onorario maggiore, senza considerare che in cassazione censurabile la sola violazione dei limiti minimi e massimi di tariffa: “in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità” (Cass. n. 20289/2015);

– infine, sono palesemente inammissibili in questa sede le deduzioni con cui il ricorrente ventila un danno all’immagine e al decoro del professionista dipendente dalla pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

Nulla sulle spese;

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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