Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11467 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11117-2016 proposto da:

C.F., C.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEL TEATRO VALLE 51, presso lo studio dell’avvocato VIRGILIO

STOCCO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO SURIANO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA PEGASO 80 a RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5926/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la cooperativa edilizia November a r.l., deducendo di essere socio della cooperativa e di avere pagato l’intero costo per un immobile realizzato dalla stessa società, in (OMISSIS), e che la convenuta si era rifiutata di trasferirgli la piena proprietà del bene, essendo peraltro anche risultato creditore della somma di Euro 11.362,00, della quale chiedeva la restituzione.

La convenuta si costituiva e si opponeva alla domanda, assumendo che il credito vantato dall’attore era legato a spese ed oneri non compresi nel piano finanziario relativo all’immobile, aggiungendo poi con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., che, a seguito di una Delib. Regione Lazio 28 marzo 2011, stante la nuova determinazione del costo delle superfici degli alloggi, l’attore era tenuto al pagamento della ulteriore somma di Euro 37.734,00.

Deceduto l’attore, e riassunta la causa da L. e C.F., nella qualità di eredi, che insistevano per l’accoglimento della domanda originaria, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 518 del 9 gennaio 2008 rigettava la domanda.

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5926 del 27 ottobre 2015, nella resistenza della Pegaso 80 S.r.l., che aveva incorporato l’originaria parte convenuta, rigettava l’appello proposto da C.L. e F..

La Corte ricordava che la domanda del de cuius era volta ad ottenere il trasferimento coattivo della proprietà di un immobile realizzato dalla cooperativa, in regime di edilizia sovvenzionata.

Trovava quindi applicazione la disciplina di cui al R.D. n. 1165 del 1938, atteso che gli alloggi erano stati realizzati dalla società fruendo di un finanziamento pubblico agevolato.

Rilevava che il R.D. n. 1165 del 1938, art. 59 relativo alle cooperative a proprietà individuale prevede un meccanismo procedimentale per l’acquisto che, dopo l’acquisizione della qualità di socio, prevede prima la prenotazione del singolo immobile, poi l’assegnazione, e, dopo la stipulazione del mutuo individuale, il riscatto con l’effettivo acquisto della piena proprietà.

E’ solo quindi con tale ultimo atto che si realizza il trasferimento della proprietà dell’alloggio in favore del socio. Mentre con la prenotazione il socio compie la scelta dell’appartamento che gli verrà poi assegnato, successivamente deve intervenire l’assegnazione che è caratterizzata da due sottofasi consistenti nella consegna e nell’occupazione dell’immobile.

La prova della consegna va poi fornita mediante apposito verbale ai sensi dell’art. 98 della normativa in esame, dovendo fare seguito entro trenta giorni l’effettiva occupazione.

La distinzione tra prenotazione ed assegnazione assume rilevanza in vista della vicenda successoria che possa colpire il socio, in quanto se la stessa avviene dopo la prenotazione, subentrano solo il coniuge superstite, non separato, ed i figli che fossero a carico del defunto, mentre se il decesso interviene dopo la consegna, operano le normali regole successorie, potendo gli eredi subentrare nella posizione del loro dante causa.

Inoltre, solo in caso di avvenuta consegna, gli eredi possono subentrare nel diritto del socio pur non essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’acquisto, essendo a tal fine sufficiente che fossero posseduti dal de cuius.

Avuto riguardo a tali principi, nella specie, secondo la sentenza d’appello, non incideva la previsione di cui all’art. 9 delle condizioni generali di contratto, la cui funzione era quella di estendere a tutti gli eredi (e quindi non solo al coniuge ed ai figli a carico), il diritto di subentrare nei diritti del socio prenotatario (impedendo quindi il passaggio del diritto ad altri soci della cooperativa), nonchè di permettere agli eredi del socio già assegnatario di optare per il rimborso di quanto versato dal dante causa.

Nella fattispecie, emergeva che il verbale – atto di consegna chiavi del 23 novembre 1998 non legittimava la tesi degli appellanti secondo cui vi sarebbe stata l’assegnazione del bene in favore del loro genitore, in quanto nello stesso si dava atto che il bene era ancora privo degli allacci ai pubblici servizi e che la consegna avveniva in via provvisoria, ai soli fini di “pulitura, guardiania, eventuale deposito mobili ed altro”, non potendosi quindi ritenere che l’atto fosse quello conclusivo del procedimento di assegnazione, come compiutamente descritto nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto.

A nulla rilevava il fatto che poi la detenzione del bene si fosse protratta ininterrottamente anche dopo la morte del socio, in quanto era mancata la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed emergeva che non era stata definita la posizione contabile del socio.

Ne scaturiva che C.A. al momento della morte era solo prenotatario e che quindi gli appellanti, previa dimostrazione della loro qualità di eredi, avrebbero potuto far subentrare uno di essi nella posizione del defunto.

Nella specie, mancava la prova della qualità di eredi (non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostituiva di atto notorio), ed emergendo che C.L. non poteva subentrare nel diritto di prenotazione, essendo già assegnataria di altro alloggio realizzato nell’ambito dello stesso programma di edilizia sovvenzionata, e che C.F. non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari per l’assegnazione.

Ciò impediva quindi di poter emettere la sentenza costitutiva richiesta.

Il rigetto di tale domanda produceva effetti anche sulla domanda di restituzione del prezzo asseritamente versato in eccesso, trattandosi di domanda che presupponeva l’accoglimento di quella ex art. 2932 c.c.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso C.L. e C.F. sulla base di un motivo.

La società intimata non ha svolto difese in questa fase.

2. Preliminarmente rileva il Collegio che non sia necessario adottare alcuna statuizione sulla richiesta di rimessione in termini avanzata dai ricorrenti per la rinnovazione della notifica del ricorso.

Questi, infatti, in data 26/4/2016 hanno tentato una prima notifica del ricorso presso il difensore in appello della società convenuta, e precisamente presso lo studio dell’avv. Roberta Calabrò, in Roma alla (OMISSIS).

Tale notifica non ha avuto esito positivo, in quanto dalla relata emergeva che il difensore si era trasferito altrove.

Sebbene dall’interrogazione dell’elenco tenuto dal CNF emergeva che lo studio del detto difensore era ancora ubicato presso l’indirizzo ove era stata tentata la prima notifica, la difesa dei ricorrenti, a seguito di ulteriori indagini, veniva a conoscenza che l’avv. Calabrò si era trasferito in (OMISSIS), avendo quindi provveduto alla rinotifica del ricorso perfezionatasi in data 3/5/2016.

Nell’istanza datata 13 maggio 2016 il difensore dei ricorrenti ha chiesto di essere rimesso in termini, avuto riguardo al fatto che la notifica presso il nuovo studio sarebbe avvenuta oltre il termine perentorio semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. Rileva il Collegio che, in primo luogo, avuto riguardo alla data introduttiva del giudizio (18/9/2000), il termine di cui all’art. 327 c.p.c. risulta essere ancora pari ad un anno, e ciò alla luce del fatto che la novella della norma di cui alla L. n. 69 del 2009 è applicabile ai soli giudizi iniziati in primo grado in data successiva al 4 luglio 2009.

Ne consegue che la seconda notifica andata a buon fine risulta avvenuta nel rispetto del detto termine lungo, e comunque anche nel rispetto del termine breve, ove si ritenga che il primo tentativo di notifica abbia fatto scattare anche per il notificante il termine di cui all’art. 325 c.p.c.

Va altresì evidenziato che, anche in caso di mancato perfezionamento della notifica, sebbene per fatto incolpevole del notificante, non è necessario che sia il giudice a dover concedere nuovo termine per la rinnovazione, ma, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 14594/2016) è il notificante che, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

La condotta della difesa dei ricorrenti risulta essersi conformata a tale regola, avendo autonomamente, e nel rispetto del termine sopra individuato, provveduto alla riattivazione del procedimento notificatorio, che ha poi avuto esito positivo.

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 1165 del 1938, artt. 31, 98,115,116 degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè della L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 11.

Assume parte ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe escluso che vi sia stata un’effettiva consegna dell’appartamento al socio defunto, in quanto occorre guardare alla situazione sostanziale, senza fermarsi al solo profilo formale.

Infatti, superando il tenore letterale del verbale prodotto in atti, deve ritenersi che gli immobili fossero stati ormai completati e che quindi l’appartamento era finito ed abitabile, come peraltro risulta anche dalla condotta processuale di non contestazione della convenuta.

Del pari la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ha escluso che C.A. non avesse i requisiti soggettivi per l’assegnazione, trattandosi di circostanza mai messa in dubbio, sicchè non poteva addivenirsi al rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., come confermato anche dal tenore della L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 11 che prevede la cessione delle aree in proprietà a favore dei soci delle cooperative edilizie che abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Nè è possibile dedurre che non fosse stata verificata la posizione contabile del de cuius, atteso che la società, nel costituirsi in giudizio aveva riconosciuto l’esistenza di un credito in favore dell’attore e che solo nel corso del processo ha avanzato delle rivendicazioni economiche sulla base di una successiva Delib. Regione Lazio.

Una volta riconosciuta la qualità di socio assegnatario a C.A., i ricorrenti, in quanto eredi sono succeduti nella posizione già acquisita dal loro dante causa, occorrendo verificare solo in capo a questi la presenza dei requisiti e delle condizioni per l’acquisto del bene.

L’unico onere gravante sui ricorrenti è quello di provare la qualità di eredi, prova che è stata offerta con la produzione del certificato di morte e con la dichiarazione sostituiva di atto notorio, avendo la coltivazione del giudizio assicurato il compimento di un valido atto di accettazione dell’eredità, ed avendo la stessa cooperativa trattato i ricorrenti quali eredi del socio defunto.

Il motivo è infondato.

Va ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

Posti tali principi, rileva la Corte che la censura dei ricorrenti, quanto alla rilevanza del verbale del 23 novembre 1998, quale atto idoneo a comprovare la qualità di socio assegnatario in capo all’originario attore, si risolve in una contestazione all’accertamento di fatto operato dal giudice di merito, introducendo quindi una critica non consentita in sede di legittimità.

La sentenza gravata, partendo dal tenore letterale delle espressioni contenute in tale atto, nel quale si faceva riferimento ad una consegna limitata allo svolgimento di ben specifiche attività (pulizia, guardiania, deposito mobili) sulla premessa che il bene non era ancora abitabile, in quanto privo degli allacci ai pubblici servizi, ha ritenuto che allo stesso non potesse assegnarsi la valenza di atto costituivo della qualità di socio assegnatario in capo ad C.A., in conformità di quanto prescritto dal R.D. n. 1165 del 1938, art. 98 e soprattutto alla luce delle prescrizioni ulteriormente imposte sul piano contrattuale dall’art. 4 delle Condizioni Generali ci contratto.

In disparte il difetto di specificità del motivo di ricorso che, facendo richiamo ad una valutazione in chiave sostanziale del verbale in esame, omette però di riportare il contenuto dell’art. 4 delle condizioni generali di contratto (che detta le regole procedimentali affinchè possa dirsi perfezionato l’iter che consente di attribuire al socio la qualità di assegnatario) nonchè di indicare con specificità ove tale documento sia reperibile all’interno delle produzioni di parte, la doglianza si risolve della contestazione della valutazione in fatto operata dal giudice di appello che ha escluso, sulla scorta dell’interpretazione del verbale de quo, che lo stesso potesse fungere da valido atto di consegna in base alla normativa applicabile alla fattispecie.

Lo stesso motivo riconosce sul piano formale come la conclusione del giudice di merito non sia implausibile, ma ne sostiene l’erroneità ritenendo necessario dover valorizzare dati di carattere sostanziale, omettendo però di considerare che è proprio la norma di cui al citato art. 98 a presupporre per la valida acquisizione della qualità di assegnatario il rispetto di una serie di regole di carattere formale, che appaiono quindi imprescindibili.

Nè risulta specificamente censurata l’ulteriore considerazione del giudice di appello secondo cui il verbale di consegna, in base al citato art. 4 C.G.C. era l’atto finale di un procedimento che però ancor prima presupponeva la verifica del possesso dei requisiti soggettivi in capo all’assegnatario, ma anche qui con la redazione di un atto formale, costituito dalla graduatoria secondo l’ordine di iscrizione dei soci, con il previo invito a scegliere l’appartamento corrispondente al taglio prenotato e con l’adozione di un atto di assegnazione formale, subordinata all’esito positivo della verifica della posizione contabile del socio prenotatario, ed alla presentazione da parte dell’interessato della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi.

Il motivo, ignorando completamente le regole procedimentali fissate dalla autonomia negoziale, avente funzione integrativa delle previsioni normative (a loro volta ispirate a criteri di carattere formale), fa leva unicamente sulla presenza dei requisiti sostanziali che già sarebbero sussistenti alla data della consegna del 23 novembre 1998 (non senza però evidenziare delle contraddizioni nel suo sviluppo, nella parte in cui, ritenendo che vi fosse una sostanziale non contestazione da parte della convenuta, riferisce altresì del fatto che la stessa società aveva ribadito che sino al 2000 era stato necessario continuare ad operare, per il completamento delle parti esterne del fabbricato).

Deve quindi escludersi che ricorra una violazione delle norme di legge richiamate in rubrica, dovendosi ribadire quindi che la critica sia essenzialmente volta a contestare l’esercizio del potere di accertamento dei fatti, riservato in esclusiva al giudice di merito, che, con valutazione congrua ed immune da vizi logici, ha escluso che fosse possibile attribuire al defunto la qualità di socio assegnatario, in assenza di un valido provvedimento di consegna, emesso all’esito dell’iter procedimentale prescritto.

In tale prospettiva risultano del pari prive di fondamento le censure con le quali si sostiene che la posizione del C. fosse regolare dal punto di vista contabile, in quanto anche in tal caso sulla valutazione sostanziale è destinata a prevalere l’esigenza di assicurare il rispetto delle modalità procedimentali e formali imposte sia dalla legge che dalle condizioni generali di contratto.

Una volta quindi ritenuta incensurabile l’affermazione del giudice di merito, circa l’impossibilità di poter qualificare il C. quale socio assegnatario, risulta evidente che non potesse trovare accoglimento la domanda avanzata ex art. 2932 c.c., e che anche la domanda coltivata dagli odierni ricorrenti, sul presupposto che il loro dante causa rivestisse la qualifica di assegnatario, e non già di semplice prenotatario, con la conseguente applicazione del R.D. n. 1165 del 1938, art. 116 non possa avere esito positivo.

In tal senso rileva la specificazione contenuta in ricorso a pag. 20, ove si ribadisce che i ricorrenti intendevano far valere, quali successori universali, la qualità di socio assegnatario già vantata da C.A., assumendo altresì di essere in tal caso, come appunto previsto dal citato art. 116, nelle condizioni di avvalersi del diritto ormai acquisito dal de cuius, anche senza dover dimostrare il possesso iure proprio dei requisiti soggettivi per l’assegnazione, come appunto si ricava dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1985/1973, secondo cui la successione mortis causa nella posizione del socio assegnatario, prevista dal TU 28 aprile 1938, n. 1165, art. 116 e successive modificazioni, non impedendo, giusta il testuale disposto dell’art. 98, u.c. stesso tu, che l’erede dell’assegnatario possa ottenere, a sua volta, iure proprio, l’assegnazione di un altro alloggio costruito con i contributi dello stato, non viene considerata agli effetti delle preclusioni stabilite dalla L. n. 113 del 1952, art. 4 per coloro che abbiano già ottenuto l’assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con il concorso dello stato, e costituisce, quindi, una successione dell’erede in una posizione già acquisita al patrimonio del socio assegnatario sulla base di requisiti e condizioni riferibili esclusivamente a quest’ultimo, con riguardo ai momenti della prenotazione e dell’assegnazione, e che si trasmette, quindi, all’erede indipendentemente da ogni altra condizione e quindi indipendentemente dal fatto che l’erede si trovi in possesso dei particolari requisiti richiesti dalla legislazione sull’edilizia popolare ed economica, per fruire delle speciali provvidenze previste in subjecta materia).

Sempre a favore di tale conclusione depone quanto riportato a pag. 23 del ricorso, laddove, nel riferire dell’affermazione del giudice di appello, secondo cui C.L. non potesse subentrare nel diritto di prenotazione, si ribadisce come la stessa non rilevava una volta ritenuto che il de cuius era in realtà già assegnatario del bene.

Non risulta invece specificamente censurata la diversa conclusione del giudice di appello, che, avuto riguardo alla possibilità per gli appellanti di avvalersi della diversa previsione di cui al R.D. n. 1165 del 1938, art. 115 ha ritenuto che i soggetti ivi indicati per subentrare al socio solo prenotatario debbano avere a loro volta i requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione del bene, rilevando che tali condizioni sicuramente erano carenti in capo a C.L. (già assegnataria di altro alloggio realizzato nello stesso programma di edilizia sovvenzionata) e che non erano state dimostrate da C.F..

Tale considerazione rende, quindi, anche priva di rilevanza la critica mossa quanto alla dimostrazione della qualità di eredi da parte degli appellanti, posto che la parte della sentenza pronunciatasi sul punto risulta formulata in relazione alla possibilità di fare applicazione della previsione di cui all’art. 115 (che, come detto, i ricorrenti non hanno inteso coltivare in questa sede), occorrendo in ogni caso ricordare che anche alla luce di quanto affermato da Cass. S.U. n. 12065/2014, è incensurabile l’affermazione del giudice di appello secondo cui nei rapporti tra privati la prova della qualità di erede non può essere affidata alla sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. altresì Cass. n. 22192/2020, a mente della quale in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il “de cuius”, quale titolo che, a norma dell’art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tendenzialmente tramite gli atti dello stato civile, potendosi dare la prova con qualsiasi altro mezzo, ove tali atti manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio).

3. Il ricorso deve quindi esser rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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