Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11467 del 10/05/017

Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11467

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’appello di Messina, con decreto del 10.11.2014, ha parzialmente accolto il reclamo proposto da P.M. contro il provvedimento del tribunale che aveva respinto la sua domanda di riduzione dell’assegno di Euro 1200 mensili versato alla moglie, D.P.M.R., quale contributo al mantenimento dei due figli (secondo quanto stabilito nella sentenza 4.7.08 che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi), fondata sul rilievo della raggiunta indipendenza economica del figlio maggiore M., che aveva conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di (OMISSIS), per il quale, con decorrenza dal luglio del 2010, percepiva un assegno compreso fra Euro 1600 ed Euro 2000 mensili.

La corte territoriale, rilevato che M. sta svolgendo una carriera universitaria brillante, tanto da beneficiare di un assegno di dottorato di importo superiore a quello considerato da Cass. n. 2171/012 e da dimostrare una capacità reddituale che, benchè non stabile, certamente prelude ad un suo prossimo affrancamento dall’aiuto dei genitori, ha ridotto ad Euro 450 mensili l’assegno dovuto dal reclamante per il mantenimento del primogenito, fermo restando il contributo di Euro 600 stabilito in favore del secondogenito.

2) Il decreto è stato impugnato da P.M. con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, cui D.P.M.R. ha resistito con controricorso con il quale ha proposto ricorso incidentale per un motivo.

Il consigliere relatore ha depositato proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., che, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, è stata tempestivamente notificata alle parti, che hanno entrambe depositato memoria.

3) Il primo motivo del ricorso principale denuncia il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato che, dopo aver dato atto dell’attuale capacità reddituale di P.M. ed averla ritenuta, benchè non stabile, indicativa del prossimo raggiungimento della autonomia patrimoniale del giovane, ha contraddittoriamente ed apoditticamente ridotto l’assegno ad Euro 450 mensili.

4) Il motivo appare manifestamente fondato.

La corte del merito ha assunto una decisione non sorretta da un adeguato impianto motivazionale e sostanzialmente elusiva dell’accertamento che le era stato demandato, che le imponeva in primo luogo di stabilire se l’assegno che il figlio del ricorrente riceve dall’università è tale consentirgli di mantenersi senza il sostegno dei genitori ed, inoltre, di effettuare un giudizio prognostico in ordine alle sue future prospettive occupazionali.

Il giudice a allo si è invece limitato a rilevare che l’assegno percepito da P.M. è superiore a quello di cui si discuteva in un caso analogo, deciso da questa Corte con la sentenza n. 2171/012, ma non ha chiarito perchè l’importo mensilmente corrisposto al giovane non fosse sufficiente ad assicurargli l’indipendenza economica e dovesse comunque essere integrato con un contributo proveniente dai genitori: ha dunque, in buona sostanza (presumibilmente fraintendendo il principio, enunciato nel precedente citato, secondo cui il conseguimento di una borsa di studio non costituisce, di per sè, prova della capacità del figlio di mantenersi autonomamente), dato per scontato che detto contributo sia dovuto ogni qualvolta non via sia certezza della stabilità dell’attuale lavoro del figlio (ancorchè congruamente retribuito) e, sulla scorta di tale errato presupposto di fatto, ha svolto un ragionamento privo di concludenza, escludendo di poter accogliere integralmente la domanda del ricorrente, pur dopo aver accertato che “il ragazzo sta svolgendo una carriera universitaria brillante”, dalla quale deriva la sua attuale capacità reddituale, e dopo aver sottolineato che, nell’ipotesi in cui la sua attività dovesse cessare, potrebbe comunque rivolgersi al padre per ottenere il ripristino dell’assegno.

La Corte messinese, infine, ha totalmente omesso di dar conto dei criteri equitativi in base ai quali ha determinato la riduzione dell’assegno.

All’accoglimento del primo motivo, comportante la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della controversia alla Corte d’appello di Messina per un completo riesame del merito, consegue l’assorbimento del ricorso incidentale e degli ulteriori due motivi del ricorso principale.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi nonchè il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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