Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11466 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 25/05/2011), n.11466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SERIANA SRL IN LIQUIDAZIONE già LOGAGLIO INTERNATIONAL SRL, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato

TINELLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI BERGAMO, BERGAMO

ESATTORIE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il resistente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con cartella esattoriale notificata il 22.9.2000 la Bergamo Esattorie s.p.a. (Concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Bergamo) intimava alla Seriana s.r.l. in liquidazione (già Logaglio International s.r.l.) il pagamento della complessiva somma di L. 17.865.377.000, specificando nell’atto notificato che trattavasi di “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento notificato in data 14.1.1994. Gli importi sottoindicati sono dovuti a seguito di appello in corte di cassazione”.

Avverso tale atto proponeva ricorso la società denunciando molteplici profili di illegittimità della cartella, e tra l’altro l’erroneità degli importi richiesti, posto che l’unico atto impositivo richiamato, a sua volta impugnato dalla contribuente, accertava maggiori imposte Irpeg e Ilor, sanzioni e interessi per il complessivo importo di L. 388.368.000. Ipotizzava la stessa ricorrente che l’errore dedotto in ordine all’ammontare del credito oggetto di riscossione potesse probabilmente essere stato determinato dalla riferibilità di esso non al solo accertamento espressamente richiamato in cartella, ma anche ad altri due avvisi di accertamento integrativi e modificativi del primo, notificati alla società il 20.3.1995 e il 9.2.1999, senza peraltro che ciò potesse, a suo giudizio, valere ad escludere l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione.

Il giudice adito rigettava il ricorso e la decisione, a seguito di appello della società, veniva successivamente confermata dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 32/63/05, non notificata.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado la Seriana s.r.l.

in liquidazione proponeva quindi ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia, dell’Agenzia delle Entrate e del Concessionario della riscossione dei tributi, articolando tre motivi all’accoglimento dei quali si opponevano il Ministero e l’Agenzia con controricorso tempestivamente notificato.

Nessuna attività difensiva svolgeva invece l’altra parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 . Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (e del conseguente controricorso), in quanto soggetto rimasto estraneo al procedimento di appello. Ed infatti nel caso di specie al giudizio di appello risulta aver partecipato l’Ufficio periferico di Sondrio dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dalla contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. 23.4.2010, n. 9794) estromesso implicitamente dal giudizio. Da tali premesse inevitabilmente discende l’esclusione della legittimazione del Ministero a proporre il ricorso per cassazione o il controricorso o a partecipare comunque al successivo giudizio di legittimità in veste di parte intimata, spettando la legittimazione processuale relativamente alla attuale fase, e per quanto relativo alla parte pubblica, alla sola Agenzia.

2. Con i primi due motivi deduce la ricorrente i seguenti vizi dell’Impugnata sentenza:

a) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 nel combinato disposto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 1 e art. 12, comma 3 quest’ultimo come sostituito dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8, comma 1, lett. a) del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2 e art. 6, comma 1, D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. E ciò con riferimento alla mancanza di prova della pretesa erariale, avendo questa ad oggetto una somma di gran lunga maggiore di quella liquidata con l’unico avviso di accertamento richiamato nella cartella esattoriale.

b) Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 1 e art. 12, comma 3 quest’ultimo come sostituito dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8, comma 1, lett. a) della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 2, e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 6, comma 1, del D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. E ciò con riferimento al difetto motivazionale della cartella, che sarebbe conseguito alla omessa indicazione in essa degli altri due avvisi di accertamento ai quali faceva riferimento il credito oggetto della riscossione.

Preliminarmente, premesso che le censure svolte attengono entrambe a questioni di puro diritto, la qual cosa non consente la configurazione dei vizi motivazionali dedotti, procedendo in ordine logico all’esame delle ulteriori doglianze rappresentate, ritiene la Corte preliminare la disamina della violazione di legge dedotta con il secondo motivo, così come collegata al mancato accertamento, da parte del giudice di merito, dell’illegittimità della cartella impugnata per difetto di motivazione.

La censura è infondata. Con essa la ricorrente si duole del fatto che tutte le norme richiamate pongono l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi in generale, e degli atti dell’A.F. e dei concessionari per la riscossione in particolare, prevedendo tra l’altro che il ruolo e la cartella rechino il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, e tale obbligo sarebbe stato violato nel caso di specie sia per quanto relativo alla formazione del ruolo, che per quanto relativo alla cartella, per aver detti atti riportato in maniera incompleta, e non corrispondente all’importo della pretesa tributaria azionata, la causale dell’obbligazione.

La questione risulta risolta dai giudici di appello rilevando nella sentenza impugnata che: “Il documento conteneva, infatti, il riferimento al primo avviso di accertamento, di cui era precisata la data di notifica. Il provvedimento era stato integrato con altri due accertamenti, che la stessa parte ricorrente menzionava nel ricorso introduttivo. La cartella precisava altresì che gli importi che venivano intimati di pagamento erano “dovuti a seguito di appello in Corte di Cassazione” e, perciò, a conclusione dei due gradi del contenzioso di merito, dei quali, pure, la parte riferiva negli atti difensivi. Deve perciò ritenersi soddisfatto l’obbligo di motivazione…..”.

Orbene, a questo proposito, per una migliore comprensione della vicenda, sarà bene premettere che dagli atti di causa risulta incontestabilmente che l’iscrizione a ruolo della quale si discute, e alla quale si ricollega la cartella esattoriale impugnata, riguardava non solo l’avviso di accertamento espressamente richiamato, ma anche gli importi accertati con due successivi avvisi di accertamento integrativi e modificativi emessi successivamente al primo nei confronti della società (v. pag. 7 ricorso), e che tutti e tre gli atti impositivi in questione furono impugnati dalla contribuente, dando vita a tre distinti procedimenti successivamente riuniti, e definiti con sentenza della C.T.R. di Milano n. 235/26/1999 del 21 settembre 1999, all’epoca della notifica della cartella impugnata in cassazione, e nelle more del presente giudizio confermata da questa Suprema Corte (v. pag. 30 ricorso).

Tanto considerato l’assunto del giudice di merito appare, nei suoi contenuti essenziali, meritevole di essere senz’altro condiviso intendendosi evidentemente, con le espressioni innanzi richiamate, affermare che l’indicazione sul ruolo e nella cartella di dati più che sufficienti ad identificare non solo il primo accertamento notificato alla società (data della notifica), ma anche i due successivi accertamenti, grazie al richiamo al contenzioso in corso che riguardava i tre atti impositivi tra loro collegati e che si andava svolgendo con la partecipazione attiva della contribuente, era sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione di quegli atti.

A tal riguardo giova ricordare che l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi è funzionale a rendere palese il ragionamento in base al quale l’autorità amministrativa è stata indotta ad adottare quel determinato atto e a dare ad esso il contenuto che lo stesso presenta, ciò anche al fine di consentire ad ogni interessato di verificarne la legittimità. Per quanto più specificamente relativo agli atti tributari, la motivazione mira a consentire al contribuente la possibilità di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (in proposito si veda per tutte Cass. Sent. 26.10.2005, n. 20847 secondo la quale: “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (nel testo anteriore alla sostituzione operata con il D.Lgs. n. 46 del 1999), la mancata indicazione, nella cartella di pagamento notificata al contribuente, degli elementi previsti da tale norma, tra i quali l’aliquota applicata, in quanto determini l’impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione, comporta la nullità della cartella medesima e la conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto”.

Tanto premesso è evidente che quel che rileva ai fini della validità del ruolo o della cartella esattoriale non è tanto il fatto formale dell’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente e al quale la riscossione faccia riferimento, ma piuttosto l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’insopprimibile esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

E ciò se può senza dubbio affermarsi avuto riguardo ai contenuti della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 e 12 (come modif. dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8), che infatti si limitano a richiedere, con espressione generica, che gli atti in questione contengano “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”, deve ritenersi valido anche alla luce dell’apparentemente più esigente disposto del D.M. n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1, (che nel caso in cui l’iscrizione a ruolo e la cartella conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), secondo quanto una lettura razionale della norma senza dubbio impone, tanto più avuto riguardo a quanto in momenti successivi al D.M. in questione dal legislatore con norma primaria previsto prima in via generale con lo Statuto del contribuente, e poi con specifico riferimento ai ruoli e alle cartelle esattoriali con il D.Lgs. n. 32 del 2001.

Nel caso di specie, come correttamente accertato dal giudice di merito, il ruolo e la cartella contenevano indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria, come del resto confermato da quanto già nel ricorso originario dedotto con riferimento agli altri due accertamenti integrativi notificati alla società, onde la sicura legittimità degli atti impugnati. E ciò senza che possa minimamente trovare spazio la fuorviante prospettiva illustrata in ricorso con l’addebito alla C.T.R. di aver affermato “l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi potesse aver avuto la società, ancorchè in assenza di alcuna indicazione nell’atto presupponente”, giacchè nessuna equipollenza viene qui in rilievo, ma piuttosto una corretta modalità di adempimento dell’obbligo di motivazione dei ruolo e della cartella.

3. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza di prova della pretesa erariale, alla stregua di una corretta applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..

L’iscrizione a ruolo dell’imposta avviene, come è noto, sulla base di un titolo che legittimi l’Amministrazione Finanziaria a riscuotere il relativo importo, e la successiva cartella esattoriale è l’atto con il quale il Concessionario per la riscossione dei tributi comunica al contribuente le iscrizioni a ruolo che lo riguardano.

Una volta definitivamente chiarito, come innanzi detto, che i titoli sui quali si fondava l’iscrizione a ruolo nei confronti della ricorrente erano rappresentati dai tre accertamenti alla stessa notificati, e che ciò era pienamente desumibile dalla motivazione della cartella, le uniche difese astrattamente possibili da parte della società, per quanto relativo ai contenuti dell’obbligazione tributaria alla quale la riscossione faceva riferimento, avrebbero potuto riguardare o la contestazione della notifica delle cartelle, oggettivamente rilevante ai fini della formazione del titolo, o l’ammontare complessivo del debito iscritto a ruolo, qualora difforme da quello giustificato dai tre accertamenti, restando ogni ulteriore questione sul quantum dell’obbligazione riservata al giudizio di impugnazione degli accertamenti. Nel caso di specie la prima ipotesi non è stata mai da alcuno prospettata, mentre la seconda, risulta originariamente esposta dalla contribuente solo sotto il profilo dell’esorbitanza della pretesa tributaria iscritta a ruolo rispetto ai contenuti del primo avviso di accertamento notificato alla società. Così che, una volta chiarita la necessità di riferire la debenza a tutti e tre gli accertamenti intervenuti, nessuna contestazione sugli importi pretesi dall’A.F. ulteriormente residua, come dimostrato dal fatto che anche nell’attuale fase del giudizio con il ricorso in esame la società nessuna discrepanza denuncia tra i contenuti dell’iscrizione a ruolo e quelli giustificati da tre accertamenti, per la qual cosa nemmeno si giustifica il motivo di doglianza al riguardo formulato.

4. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso denunzia ancora la ricorrente il vizio di violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3, 12 e 25 nonchè omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla problematica relativa alla pretesa erroneità delle somme iscritte a ruolo, per la parte imputabile alle sanzioni applicate, in considerazione della mancata applicazione della normativa più favorevole alla contribuente intervenuta con il D.Lgs. citato.

Il motivo è sotto più profili inammissibile. E ciò per la genericità dell’esposizione, che in violazione del principio di autosufficienza nemmeno rende esplicito il contenuto delle sanzioni applicate nel caso di specie; per la novità della questione, che non risulta proposta nei precedenti gradi di giudizio, e infine per essere ogni contestazione relativa ai contenuti dell’obbligazione tributaria, come già innanzi rilevato preclusa in questa sede, e destinata a trovare risposta nel procedimento di impugnazione degli avvisi di accertamento, peraltro a detta della stessa ricorrente già conclusosi con sentenza passata in giudicato (v. pag. 30 ricorso).

5 Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Concessionario deve pertanto essere rigettato, nulla dovendosi disporre per le spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva delle suddette parti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo rigetta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Concessionario della riscossione dei tributi per la provincia di Bergamo “Bergamo Esattorie s.p.a.” Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese nei confronti del Ministero.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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