Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11466 del 10/05/017

Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27121/2014 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO PATELLI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.V.; R.G.; PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3126/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’08/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16.11.2011, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra S.L. ed R.E., ponendo a carico di quest’ultimo un assegno divorzile di Euro 450 mensili.

S. con ricorso depositato il 9.3.012, appellò la decisione, chiedendo che le venisse assegnata la casa familiare.

Essendo R. deceduto il (OMISSIS), l’atto fu notificato impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi.

Nel giudizio d’appello intervenne R.S., sorella, ma non erede, del defunto, che, dichiaratasi esclusiva proprietaria dell’appartamento abitato dai due ex coniugi, chiese che venisse accertato che l’appellante non poteva vantare alcun diritto sull’immobile.

Con sentenza del 23.6.2014, la Corte d’appello di Milano: 1) ha affermato l’inammissibilità della domanda di accertamento dello scioglimento del matrimonio per l’intervenuta morte di R.E., sia perchè avanzata dall’appellante solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, sia perchè, non evincendosi dagli atti la data certa del decesso, non era possibile accertare se a tale data la sentenza di divorzio fosse, o meno, già passata in giudicato; ha ritenuto invece ammissibile, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., l’intervento volontario di R.S. (anch’ella deceduta in corso di causa ed in cui luogo si era costituita la figlia ed erede V.) ed ha respinto il gravame, escludendo che la S. potesse continuare a godere della casa familiare di proprietà dell’intervenuta.

La sentenza è stata impugnata da S.L. con ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi.

R.V. e gli eredi di R.E. e non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore ha depositato proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., che, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, è stata tempestivamente notificata alla ricorrente, la quale ha depositato memoria.

1) Con il primo motivo S. lamenta che la corte del merito abbia ritenuto ammissibile l’intervento volontario in grado d’appello di R.S..

Il motivo è manifestamente fondato, atteso che il giudizio di divorzio ha ad oggetto esclusivo l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la determinazione degli effetti che da questa derivano sui rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, sicchè la qualità di parte spetta esclusivamente a questi ultimi; non è, d’altro canto, precluso all’intervenuta di dimostrare, in un autonomo giudizio, che il diritto della S. al godimento della casa familiare, che non è incompatibile col suo diritto di proprietà, è venuto meno per effetto della sentenza di divorzio.

2) Col secondo motivo la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia omesso di accertare che la morte di R.E. è sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ed abbia conseguentemente omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il motivo è manifestamente infondato, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dalla corte del merito.

Non risulta, infatti, che la S. abbia impugnato il capo della sentenza di primo grado, notificatale il 10.2.012, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ne consegue che, alla data del decesso di R.E., intervenuto quando era già decorso il termine di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c. (nella specie scadente il 12.3.2012) tale capo della sentenza era ormai coperto da giudicato.

Quanto agli ulteriori motivi del ricorso, deve osservarsi che la ricorrente, che è tuttora nel godimento della casa familiare, una volta intervenuta la morte dell’ex coniuge, era priva di un interesse attuale e concreto a sentir pronunciare in ordine alla permanenza di tale suo diritto, che, stante l’inammissibilità dell’intervento della R., non poteva più ritenersi controverso.

La statuizione del giudice d’appello, di rigetto del predetto motivo di gravame, deve pertanto essere cassata, atteso che su tale motivo va dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione senza rinvio della sentenza nella parte in cui ha dichiarato ammissibile la domanda della terza intervenuta, atteso che l’azione promossa da quest’ultima non poteva essere iniziata.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del peculiare esito della controversia, per compensare interamente fra tutte le parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e rigetta il secondo motivo del ricorso; cassa senza rinvio il capo della sentenza che ha dichiarato ammissibile la domanda proposta dalla terza intervenuta e dichiara cessata la materia del contendere sul motivo d’appello concernente la domanda di assegnazione della casa familiare; dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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