Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11465 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul sul ricorso 14826-2016 proposto da:

J.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11,

presso lo studio dell’avvocato LAMBERTO LAMBERTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI AQUARO;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2844/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.E. agiva in giudizio per ottenere l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione di un dipinto di H.F. intitolato “(OMISSIS)” compendio del delitto di furto commesso in (OMISSIS) presso l’abitazione di L.C.. L’attrice a sostegno della domanda deduceva di aver ricevuto il dipinto in donazione nell’anno 1965 (anno poi corretto nel 1966) da G.C.A. con il quale aveva avuto una relazione da cui erano nati due figli, affinchè se ne potesse servire per le esigenze della famiglia. Lei nel 2004 aveva deciso di vendere il dipinto avvalendosi della casa d’aste P. e, in tale occasione, ne aveva appreso la provenienza illecita. Il quadro era sottoposto a sequestro penale e la stessa era stata anche indagata per il reato di ricettazione.

Nel corso del giudizio l’attrice integrava la domanda chiedendo l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà per donazione o e in subordine ai sensi dell’art. 1153 c.c. o per usucapione.

Si costituiva in giudizio J.P., erede di L.C., chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della proprietà del dipinto e chiedendone anche la restituzione.

2. Il Tribunale di Verona rigettava la domanda dell’attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto.

3. M.E. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Verona accertava che l’appellante M.E. aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà sul dipinto di Francesco H. intitolato “(OMISSIS)”.

Secondo il collegio giudicante dall’istruttoria era emerso che il dipinto, una volta ricevuto dalla M. da parte di G., fino al 2004 era sempre stato appeso nel salotto dell’abitazione di costei la quale ne aveva avuto pertanto il possesso in modo continuo, pacifico e pubblico. A tal proposito la Corte non condivideva l’apprezzamento del Tribunale secondo il quale il quadro, pur collocato in modo conforme alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di un possesso pubblico, perchè destinato ad essere visibile solo da una ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa. A parere della Corte d’Appello la destinazione del quadro era del tutto consona alla sua natura e determinava che il possesso dovesse considerarsi pubblico in conformità con alcuni orientamenti della Corte di Cassazione.

5. J.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

6. M.E. non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’insufficiente incongrua e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

A parere del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto con motivazione del tutto insoddisfacente che la M. avesse dato al dipinto in oggetto una destinazione del tutto consona alla sua natura avendolo appeso ad una ad una parete del salotto della sua abitazione privata. E tuttavia la Corte d’Appello non avrebbe chiarito quale fosse la destinazione consona alla natura di un quadro oggetto di furto e non avrebbe spiegato perchè la mera presenza in una casa privata integrasse tale requisito. Infatti, trattandosi di un quadro oggetto di furto non si poteva ritenere che la mera esposizione del bene in un luogo privato, inaccessibile a soggetti esperti del campo, non divulgata all’esterno con nessun mezzo, fosse di per sè un fatto idoneo a raggiungere la reale destinazione del bene. Infatti, non appena il dipinto era stato portato al di fuori della stretta cerchia di conoscenze e la sua esistenza era stata effettivamente resa pubblica ne era subito emersa la provenienza illecita. In altri termini appena eliminata la clandestinità il possesso era stato immediatamente interrotto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1161 c.c., art. 1163 c.c. e ss..

La censura ha ad oggetto il requisito della pubblicità e della non clandestinità del possesso, ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione. A parere della ricorrente la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato che il fatto che il dipinto (OMISSIS) fosse sempre appeso nel salotto dell’abitazione della signora M. conformemente alla sua destinazione tipica e che ciò integrasse il requisito del possesso pubblico richiesto dall’art. 1163 c.c.

In tal modo vi sarebbe stata una non corretta applicazione degli articoli dal 1161 al 1163 c.c. che non avrebbe tenuto in considerazione l’evoluzione giurisprudenziale in tema di pubblicità e non clandestinità del possesso ai fini dell’usucapione.

In tal senso il ricorrente cita alcune sentenze di questa Corte, evidenziando che il concetto di possesso non clandestino deve necessariamente passare attraverso la concreta possibilità del possessore illegittimo del bene di prendere conoscenza del possesso altrui non richiedendone tuttavia un’effettiva conoscenza. Nel caso in esame tale conoscibilità in astratto non era possibile. Il dipinto infatti era custodito nel salotto dell’abitazione privata della signora M. e non era visibile in un luogo pubblico, in quanto nell’appartamento si accedeva solo per volontà della proprietaria e non vi poteva accedere un numero indistinto di persone, ma solo un ristretto numero di conoscenti e amici. Il dipinto “(OMISSIS)” non era mai più circolato successivamente al furto del (OMISSIS) non era mai stato esposto in mostre e non era nemmeno mai stato sottoposto a un restauro. Il giudice dell’appello non aveva deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della corte di cassazione.

2.1 Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del primo.

Questa Corte con indirizzo oramai consolidato ha affermato il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: Ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Sez. 2, Sent. n. 16059 del 2019, Sez. Sez. 2, Sent. n. 17881 del 2013 e Sez. 2, Sent. n. 11624 del 2008).

In particolare, come è stato già affermato da questa Corte, il requisito della non clandestinità, richiesto dall’art. 1163 c.c., va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l’animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato (v. Cass. 17-7-1998 n. 6997; Cass. 14-5- 1979 n. 2800; Cass. 10-4-1973 n. 1021; Cass. 9-10-1970 n. 1910). In altri termini, ai fini dell’accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore (Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto pubblico il possesso di un vano accessibile solo mediante una botola d’ingresso, situata in un retrobottega, visibile solo a chi avesse la possibilità di entrare nel locale) (Cass. 9-5- 2008 n. 11624).

Il suddetto principio è stato applicato da questa Corte anche in una fattispecie analoga a quella in esame, ovvero riferita al possesso di un dipinto esercitato mediante una modalità di esercizio non sufficiente a garantire, nella prospettiva della ratio dell’art. 1163 c.c., che “chiunque” potesse acquisire conoscenza che i dipinti erano nella materiale disponibilità del possessore ed eventualmente contestare tale possesso. In tale occasione si è anche affermato che in ambito di opere d’arte solo l’esposizione a mostre, ovvero l’inserimento in pubblicazioni specializzate, consenta la conoscibilità delle stesse (Sez. 2, Sent. n. 16059 del 2019).

La Corte d’Appello, pertanto, nel riformare la sentenza di primo grado che si era uniformata ai suddetti principi, ha erroneamente ritenuto che la circostanza che il quadro fosse rimasto appeso alla parte del salotto di M.E. rappresentasse una modalità idonea ad integrare un possesso pubblico e non clandestino.

3. In conclusione la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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