Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11465 del 10/05/017

Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/05/2017),  n. 11465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23778/2015 proposto da:

B.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO CAVICCHIOLI; giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

TAMBE’, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto N. 272/2014 V.G. della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria e regolarmente comunicata la seguente relazione:

“La Corte d’appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rideterminato l’assegno divorzile a favore della sig. B.M. a carico del sig. R.A. in Euro 300,00, ed ha compensato le spese di lite del primo grado per i 2/3, ponendo la restante parte e le spese del secondo grado a carico del R. ed a favore dell’Erario.

La Corte territoriale ha rilevato il peggioramento delle condizioni economiche della B. rispetto al marzo 2009, allorquando le era stato riconosciuto dal Tribunale la somma di Euro 200,00 per il mantenimento, per non essere riuscita a trovare una attività lavorativa stabile; che la resistente non aveva provato di essere stata costretta a dare le dimissioni dalla S.M.I. per la dedotta onerosità delle spese di viaggio; che doveva ritenersi che la B. svolgesse attività lavorativa anche se non regolare e stabile, visto che ella, oltre a provvedere alle proprie necessità, dal mese di (OMISSIS) versava alla figlia la somma di 150,00 Euro mensili, quale contributo spese per la casa di Camandona abitata dalla resistente.

Ricorre avverso detta pronuncia B.M.V., con ricorso affidato a due motivi.

Si difende il R. con controricorso.

Rileva quanto segue.

1.1.- Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; sostiene che la Corte d’appello ha errato nel non ritenere provata l’antieconomicità della proposta di lavoro alla stessa offerta come risultante di per sè dal doc. 7, lettera di assunzione.

1.2.- Col secondo, denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte del merito ritenuto provato in via presuntiva lo svolgimento di attività lavorativa, basandosi sul un solo elemento insignificante; deduce di essersi determinata a versare 150,00 Euro mensili alla figlia a fine (OMISSIS), quando sapeva di poter contare sui 500,00 Euro stabiliti dal Tribunale.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

La corte del merito ha ritenuto non offerta la prova documentale per valutare la addotta onerosità delle spese di viaggio rispetto alla busta paga: a fronte di detta argomentata valutazione, la ricorrente contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, basata per la gran parte su dati che, in tesi, il Giudice avrebbe dovuto d’ufficio ricercare ed applicare.

Tale prospettazione non poteva già essere fatta valere sotto il regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriormente alla riforma, e a maggior ragione è inammissibile nella vigenza della norma riformata.

Ed infatti, come affermato nella pronuncia delle S.U. 8053/2014, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

Il ragionamento presuntivo operato dalla Corte d’appello non presta il fianco alla censura fatta valere, atteso che, come affermato ripetutamente da questa Corte, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendosi il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (così le pronunce 19088/2007, 17574/2009 e 656/2014). E d’altra parte, anche a ritenere la necessità di una serie di elementi presuntivi, come ritenuto nella pronuncia 26331/2008, si tratterebbe di un vizio di motivazione, come tale inammissibile stante l’applicazione del nuovo disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5″.

In esito all’odierna udienza camerale il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza. Non v’è luogo al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (sul principio, si richiama la pronuncia di questa Corte del 2//9/2014, n. 18523).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2000,00, oltre Euro 100 per esborsi; oltre spese forfettarie.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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