Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11464 del 25/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 25/05/2011), n.11464
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
S.W.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 210/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 23/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/02/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che si richiama al
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in
subordine rigetto;
Il Presidente rileva che il ricorso è stato consegnato il 09/11/2006
e quindi un anno e 47 giorni dopo la data di deposito della sentenza
impugnata.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di S.W. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor oltre sanzioni di legge relative all’anno di imposta 1987 con riguardo alla plusvalenza asseritamente derivante dalla cessione di un esercizio commerciale in Roma, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso è intempestivo, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 23 settembre 2005 ed il ricorso risulta consegnato per la notifica il 9 novembre 2006 ed il termine scadeva perciò il giorno 8 novembre 2006 (che non era un giorno festivo), posto che, secondo la pacifica giurisprudenza di questo giudice di legittimità, con riguardo al c.d. termine lungo per impugnare, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che va calcolato “ex nominatione dierum”, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese od anno, devono aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (primo agosto -quindici settembre di ciascun anno), calcolati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 (v. tra le altre cass. n. 8850 del 2003).
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011