Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11464 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6592-2019 proposto da:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMIIED COMPANY, in persona del Procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLA MINUCCI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 34, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PETRUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAGLIA;

– controricorrente –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, F.R. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, C.G., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale il 10 aprile 2012, e, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposta alla restituzione della somma di Euro 18.000, oltre al risarcimento del danno nella misura di Euro 28.500, in conseguenza delle nuove cure odontoiatriche cui la stessa era stata costretta a sottoporsi. Con istanza di istruzione preventiva, F.R. chiedeva disporsi consulenza medico legale sulla propria persona e, in sede di procedimento ai sensi dell’art. 699 c.p.c., C.G. chiedeva di chiamare in causa l’assicuratore Zurich Insurance Public Limited Company che si costituiva contestando la pretesa. All’udienza di merito si costituiva C.G. chiedendo il rigetto della opposizione e, in via subordinata, la condanna della opponente al pagamento della somma di Euro 16.439 e, “in denegata ipotesi”, la condanna dell’assicuratore a tenerla indenne da ogni pretesa. All’udienza del 5 giugno 2013, il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 648 c.p.c.. Con la comparsa conclusionale, l’assicuratore Zurich ribadiva l’eccezione d’irritualità della domanda di manieva proposta da C.G., attesa l’assenza della chiamata in causa proposta nel giudizio di merito da parte di quest’ultima;

il Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 marzo 2018, dichiarava inammissibile la domanda di manieva proposta verso Zurich S.p.A.; accoglieva l’opposizione, dichiarava risolto il contratto di opera professionale per inadempimento dell’opposta; accertava che la opponente F.R. non era debitrice di alcuna somma e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava C.G. a risarcire i danni specificamente indicati, con condanna della stessa anche per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 2 e 3;

avverso tale decisione C.G. proponeva appello evocando in giudizio F.R. e Zurich Insurance. Nell’ambito della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza si costituivano la F. e la Zurich, e la Corte d’Appello rigettava l’istanza. La compagnia si costituiva, altresì, nel giudizio di merito chiedendo il rigetto della impugnazione proposta dalla C. con riferimento al secondo motivo di appello, relativo alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di manieva;

con atto notificato alla controparte in data 17 ottobre 2018, C.G. dichiarava “di rinunziare agli atti del procedimento di appello”;

la Corte d’Appello di Firenze, con provvedimento del 25 ottobre 2018, dava atto della rinunzia agli atti, rilevato che le parti appellate erano rimaste contumaci “essendosi costituite per la sola fase dell’inibitoria” e dichiarava la estinzione del processo e irripetibili le spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Zurich Insurance Public Limited Company chiedendo l’annullamento del decreto e l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 383 c.p.c., ai fini della liquidazione delle spese. C.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione l’art. 306 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Poichè Zuritel si era costituita, non solo nel sub-procedimento per inibitoria con autonoma comparsa di costituzione e risposta, ma anche nei giudizio di merito, con ulteriore comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 26 giugno 2018, la Corte d’Appello avrebbe errato nel qualificare la Zurich come contumace. La costituzione sarebbe documentata dall’estratto della cancelleria telematica e dalle comunicazioni della cancelleria della Corte d’Appello allegate alla copia della comparsa di costituzione e risposta. Nel caso di specie sarebbe violata la norma invocata, comma 3, (art. 306 c.p.c.), che consente la estinzione del processo solo nel caso di regolare accettazione. Nel caso di specie la compagnia, regolarmente costituita, non avrebbe in alcun modo accettato la rinuncia;

è pervenuto in Cassazione in data 21 febbraio 2020 l’atto di rinuncia del 2 ottobre 2019 al ricorso proposto da Zurich Insurance e l’atto di rinuncia al controricorso del 9 gennaio 2020 di C., regolarmente notificato alla controparte, entrambi sottoscritti dalle parti e dai relativi difensori;

consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c.., 1 comma), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso;

nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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