Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11463 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35280-2018 proposto da:

L.A., R.A.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TARVISIO 1, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI

FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDRIZZI PASQUALE,

MACCARONE FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA incorporante della BANCA CARIME SPA, in

persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio

dell’avvocato STANIZZI ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

CAPOBIANCO ERNESTO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il

21/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis del 25 settembre 2015, L.A. e R.A.C. evocavano in giudizio Banca Carime-UBI Banca davanti al Tribunale di Vibo Valentia chiedendo la condanna dell’Istituto di credito al rimborso della somma relativa all’incasso sul conto corrente, che faceva capo ai creditori, di sei assegni bancari, con firma di traenza falsa, per l’importo oppressivo di Euro 6.043. Si costituiva la banca contestando che solo uno degli assegni era stato negoziato presso i suoi sportelli, mentre gli altri sarebbero stati presentati all’incasso presso altri istituti e eccepiva che gli attori non avevano proceduto all’ammortamento dei titoli, nè avevano agito in sede penale. Veniva disposta consulenza tecnica per individuare le irregolarità degli assegni ricevuti e, con ordinanza del 21 aprile 2018, il Tribunale affermava la responsabilità della banca ai sensi del RD 21 dicembre 1933 n. 1736, art. 43, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1100, di cui Euro 100 per spese vive, oltre rimborso forfettario;

avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione L.A. e R.A.C. affidandosi a un solo motivo. Resiste con controricorso l’istituto di credito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il ricorso si deduce la violazione l’art. 91 c.p.c. e del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, art. 4, tabelle, 1-2 dei parametri ad esso allegate. In particolare il Tribunale, con l’ordinanza in oggetto, integrata a seguito di procedura di correzione di errore materiale del 30 maggio 2018, avrebbe violato le norme citate liquidando le spese di giudizio per l’importo di Euro 1100, in misura inferiore ai parametri minimi previsti dalle tabelle ministeriali che, sulla base dell’attività espletata, consentirebbero di liquidare una somma minima di Euro 2098, cui applicare la maggiorazione del 20%, essendo l’attività espletata in favore di due parti processuali, per un risultato di Euro 2515. Il parametro medio consentirebbe una liquidazione di Euro 4835, ovvero di Euro 5082, in considerazione della maggiorazione del 20%. Infine le spese documentate ammonterebbero ad Euro 245,50 in luogo di Euro 100, in concreto liquidate;

è pervenuto in Cassazione in data 24 febbraio 2020 l’atto di rinuncia al ricorso del 15 febbraio 2020, sottoscritto dalle parti e dai relativi difensori;

consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso;

nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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