Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11462 del 10/05/017

Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, (ud. 20/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8041/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4,

presso l’avvocato Santaroni Mario, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Vaccarella Romano, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore prof. Avv.

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n.

18, presso l’avvocato Ioffredi Vincenzo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1210/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati M. SANTARONI e VACCARELLA R.

che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato IOFFREDI VINCENZO che si

riporta e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SGROI

Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 24 febbraio 2014 la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) S.r.l., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e del Pubblico Ministero, contro la sentenza con cui il Tribunale di Roma, su richiesta dello stesso Pubblico Ministero, aveva dichiarato il fallimento della società.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha osservato, per quanto rileva, che:

-) il Pubblico Ministero, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, era legittimato a richiedere il fallimento di (OMISSIS) S.r.l. sulla base delle risultanze di indagini penali svoltesi, come nel caso di specie, nei confronti di un soggetto terzo per appropriazione indebita, indipendentemente dall’inizio dell’azione penale;

-) la società versava in stato di insolvenza, in ragione dell’esistenza di un avviso di accertamento concernente un debito erariale di circa 20 milioni di Euro, atto annullato solo in parte dalla Commissione tributaria regionale, tanto più che deponevano nel senso della sussistenza dello stato di insolvenza sia la mancanza di un attivo utilizzabile per l’estinzione delle passività, sia i ripetuti cambi di sede sociale, sia il tardivo deposito dei bilanci relativi agli anni in cui erano state realizzate le operazioni immobiliari definite distrattive dal Pubblico Ministero.

2. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

1.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. Fall., art. 7, in relazione agli artt. 100 e 69 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo concerne anzitutto il significato da attribuire alla L. Fall., art. 7, laddove prevede la richiesta della dichiarazione di fallimento da parte del Pubblico Ministero “quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero” dalle altre circostanze elencate dalla norma. Dopodichè la censura pone l’accento sul rilievo che il procedimento penale a monte risaliva al 2008, circostanza menzionata nella sentenza impugnata, senza però che essa si fosse in alcun modo soffermata a considerare l’incidenza della stessa sulla legittimazione del Pubblico Ministero a formulare la richiesta di fallimento.

1.2. Il secondo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e L. Fall., art. 5, in relazione agli artt. 100 e 69 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene la società ricorrente che il Pubblico Ministero non avrebbe assolto l’onere probatorio, sul medesimo gravante, di dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, mentre la Corte d’appello si era limitata a richiamare il dispositivo della decisione adottata dalla Commissione tributaria regionale, che aveva annullato solo in parte l’avviso di accertamento nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., senza avvedersi che la motivazione della decisione demoliva totalmente la premessa su cui poggiava la pretesa del fisco, peraltro ancora sub iudice.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – E’ infondato il primo motivo.

Questa Corte, nel soffermarsi sul significato della L. Fall., art. 7, n. 1, secondo cui il Pubblico Ministero richiede la dichiarazione di fallimento “quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale”, ha ribadito che la disposizione consente al Pubblico Ministero di richiedere la dichiarazione di fallimento quantunque la notitia decoctionis sia stata acquisita nel quadro della sua attività di indagine, e cioè prima ancora che l’azione penale sia stata eventualmente esercitata, secondo quanto emerge già dal dato letterale, atteso che la fase di indagine si colloca senz’altro all’interno del procedimento penale, ed indipendentemente dalla circostanza che essa si svolga a carico del soggetto nei cui confronti è indirizzata la richiesta di fallimento, bensì di un terzo (ovvero anche di ignoti: v. Cass. 30 gennaio 2017, n. 2228), come si desume dal rilievo che la norma non si riferisce più, come nel passato, prima della sua riformulazione ad opera del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 5 al Pubblico Ministero “che procede contro l’imprenditore”, ma all’emersione dell’insolvenza nel quadro di un’attività di indagine comunque orientata.

Sul piano complessivo della ratio, poi, nella sua attuale configurazione, il citato art. 7, nella parte considerata, si giustifica per l’appunto in ragione della soppressione dell’iniziativa officiosa in precedenza prevista dalla L. Fall., art. 6, nel testo antecedente al menzionato intervento di riforma, e, come è stato più volte sottolineato, mira ad ampliare la legittimazione del Pubblico Ministero a tutti i casi nei quali egli abbia appreso la notizia dell’insolvenza nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2228; Cass. 5 maggio 2016, n. 8977; Cass. 15 maggio 2014, n. 10679; Cass. 21 aprile 2011, n. 9260), in vista dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale (v. sul punto anche Cass., Sez. U., 18 aprile 2013, n. 9409).

Sicchè, in definitiva, l’elemento letterale e l’intenzione del legislatore convergono, ai sensi dell’art. 12 preleggi, nell’attribuire alla disposizione in esame il medesimo ampio significato che si è esposto.

A suffragio della soluzione pur brillantemente patrocinata dalla società ricorrente, neppure può valorizzarsi l’argomento dell’interesse che, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., deve sostenere qualunque domanda: nel caso del Pubblico Ministero, difatti, l’interesse è da ritenere insito nella previsione normativa che gli assegna il potere-dovere di richiedere il fallimento ogni qual volta abbia appreso dello stato di insolvenza in ragione dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

Nè può ritenersi che la ricostruzione nei termini indicati del significato della norma si risolva, come sostenuto dalla società ricorrente in memoria, in una sostanziale riproposizione del vecchio modello della dichiarazione di fallimento d’ufficio, dal momento che la richiesta del Pubblico Ministero è al contrario sottoposta, come ogni altra domanda in tal senso, al successivo scrutinio del Tribunale, il quale dichiarerà il fallimento solo in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, anzitutto la sussistenza dello stato di insolvenza.

Non resta pertanto che dare continuità agli esposti i principi, occorrendo soltanto aggiungere che è di per sè priva di rilievo la circostanza che il procedimento penale in discorso fosse pendente fin dal 2008, giacchè ciò non esclude la sussistenza della legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere la dichiarazione di fallimento in ragione della notitia decoctionis istituzionalmente acquisita nel corso di esso.

2.2. – Neppure il secondo motivo può essere accolto.

Non può difatti condividersi, anzitutto, l’assunto della ricorrente secondo cui la Corte d’appello sarebbe incorsa in violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio stabilito dal combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e L. Fall., art. 5.

Dopo aver rammentato che la sussistenza dello stato d’insolvenza considerato dalla L. Fall., art. 5, la cui prova grava indubbiamente sull’istante, non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo (p. es. Cass. 15 gennaio 2015, n. 576) e che, in particolare, il mancato pagamento di somme dovute all’amministrazione finanziaria può considerarsi sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento, senza che rilevi in contrario la circostanza dell’avvenuta impugnazione del ruolo, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l’esecutività dell’atto impugnato è stata sospesa (Cass. 5 dicembre 2001, n. 15407), occorre aggiungere che la Corte d’appello non ha violato o falsamente applicato la regola che pone a carico dell’istante la prova dello stato di insolvenza, ma ha in concreto ritenuto, come si vedrà tra breve, che detta prova fosse stata fornita.

Dopodichè si deve osservare, quanto al denunciato vizio motivazionale, che trova nella specie applicazione il vigente art. 360 c.p.c., n. 5 e dunque il sindacato di questa Corte è ridotto al “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Ora, la società ricorrente ha posto al centro del proprio motivo l’osservazione secondo cui la Corte di merito non avrebbe ben compreso il senso della decisione del giudice tributario, che aveva annullato, sia pure in parte, l’accertamento eseguito nei confronti di (OMISSIS) S.r.l.: la Corte d’appello, cioè, si sarebbe limitata a prendere atto del parziale annullamento, ma non si sarebbe avveduta che detta decisione aveva scardinato in radice l’impianto che aveva indotto il Pubblico Ministero a formulare la richiesta di fallimento, in base al dato emerso in fase di indagine, ma poi rimasto privo di qualunque altro supporto, secondo cui (OMISSIS) S.r.l. aveva maturato un debito di circa 20 milioni di euro nei confronti del fisco attraverso il meccanismo comunemente noto come “frode carosello”, dal momento che il giudice tributario aveva al contrario ritenuto vere e reali le fatture emesse dalla società.

Senonchè, pur dando atto della correttezza dell’osservazione che precede, occorre considerare per un verso che il motivo non indica quale sarebbe stata la mole del debito tributario residuato (è la stessa ricorrente, difatti, a riconoscere che la pretesa creditoria del fisco è stata annullata solo in parte), e, per altro verso, che la ricorrente non riesce a demolire il ragionamento svolto dal giudice di merito, il quale ha osservato che lo sbilancio tra passività ed attività correnti era talmente elevato da non lasciare dubbi sull’esistenza di un grave stato di insolvenza, in presenza del passivo costituito dal debito nei confronti del fisco, a fronte di liquidità per poco più di Euro 16.000,00, nonchè di un’unica posta rilevante dell’attivo societario, consistente in un credito verso una persona fisica per circa 6 milioni e mezzo di Euro, credito iscritto a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, e quindi di difficile realizzo, credito che dunque non si traduceva in liquidità suscettibile di essere impiegata quale normale strumento di pagamento per l’estinzione dei debiti sociali, tanto più che non poteva ritenersi decisiva la mancanza di azioni esecutive, dovendo per converso escludersi una prognosi positiva circa il ripianamento della cospicua esposizione, anche in considerazione del fatto che la società non era in grado di produrre reddito da gestione immobiliare, ma solo plusvalenze da reinvestire, insufficienti a pagare e a saldare le obbligazioni fiscali, e che, oltre a ciò, deponevano per la sussistenza dello stato di insolvenza sia i ripetuti cambi di sede sociale, volti a rendere più difficili gli accertamenti tributari, sia il tardivo deposito dei bilanci relativi agli anni in cui erano state realizzate le operazioni immobiliari definite distrattive dalla Procura della Repubblica.

Il Collegio non può che prendere atto che si tratta, come si diceva, di motivazione plausibile, come tale ormai non sindacabile in questa sede.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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