Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11461 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 25/05/2011), n.11461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RADIANT BRUCIATORI srl, elettivamente domiciliata in Roma in via

Alessandro Farnese n. 7, presso l’avv. Berliri Claudio e l’avv.

Alessandro Cogliati Dezza, che la rappresentano e difendono con

l’avv. Arturo Pardi;

– ricorente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 76/2/05, n. 74/2/05, n. 75/2/05, depositate il 26 luglio

2005;

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

uditi l’avv. Claudio Berliri per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Paolo Gentili per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale delle Marche, in sede oli rinvio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Pesaro, nel giudizio introdotto dalla srl Radiant Bruciatori con l’impugnazione del diniego di ammissione al beneficio fiscale dell’esenzione decennale dall’ILOR, prevista dalla L. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 per aver trasferito l’attività in una località riconosciuta carne zona depressa del Centro Nord, ha negato la spettanza dell’agevolazione.

Posto infatti che, secondo il principio enunciato da questa Corte nel cassare con rinvio, “l’impresa di un soggetto imprenditoriale già esistente è da considerarsi nuova solo se il suo trasferimento in una zona depressa è creativo di una realtà aziendale prima assolutamente inesistente, cioè solo se il trasferimento è creativo di una realtà imprenditoriale non riscontrabile in precedenza in alcun altro luogo, depresso o no”, il giudice d’appello ha osservato che la società contribuente, la quale esercitava già una propria attività imprenditoriale nella limitrofa zona non depressa di Pesaro, aveva trasferito tale attività in un nuovo stabilimento nella zona depressa del Comune di (OMISSIS) a decorrere del 1 settembre 1989. Ma a tale data, “momento al quale unicamente deve farsi riferimento, poichè il beneficio fiscale decorre da allora e la Corte di cassazione ha riconfermato, con la sentenza di rinvio, che la esenzione dall’imposta non può avere se non quella decorrenza, così come stabilisce la L. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 in sostanza è stato posto in essere un trasferimento puro e semplice, l’unico elemento di novità essendo costituito esclusivamente dalla sede, in cui veniva a svolgersi l’attività”.

“Dalla stessa ricostruzione storica fornita dalla contribuente e dal riscontro, ad esempio, con il libro matricola dei lavoratori impiegati, si evince che quello sviluppo” dell’attività rilevatale “oggi”, “quell’evoluzione nei processi di lavorazione, quell’aggiornamento dei prodotti, quell’esponenziale aumento del fatturato e del risultato utile, infine quell’incremento occupazionale sono tutti avvenuti con una certa gradualità a partire dal 1990”, In particolare, “già prima del trasferimento la società occupava 21 dipendenti, che solo negli anni 1990-1991 sono giunti al numero di 29-36, per pervenire gradualmente al numero complessivo di 69 solo alla fine del 1997”. E’ stato quindi escluso che al settembre 1989 fosse “avvenuta una trasformazione così radicale da non poter non definire nuova l’attività, quando per diversi mesi se non per anni, in sostanza l’attività è proseguita con le stesse caratteristiche quali – quantitative. Non può quindi nella specie ritenersi che “il trasferimento abbia creato, nella zona depressa, quella “realtà aziendale prima assolutamente inesistente” e, cioè, abbia realizzato “una realtà imprenditoriale prima non riscontrabile in precedenza in alcun altro luogo, depresso o no”: condizioni alle quali… la Suprema Corte subordina la fruibilità delle agevolazioni…”.

Nei confronti della decisione la srl Radiant Bruciatori propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo ed illustrato con successiva memoria.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistano con controricorso, illustrato con successiva memoria.

La srl Radiant Bruciatori propone inoltre due ricorsi per cassazione (rgn. 1555/06 e rgn. 1556/06) basati su due motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti delle sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 74/2/05 e n. 75/2/05, entrambe depositate il 26 luglio 2005, rese in due giudizi, tra loro analoghi, introdotti con l’impugnazione degli avvisi di accertamento ai fini dell’ILOR, rispettivamente, per l’anno 1993 e per l’anno 1994, con i quali veniva negata, con riferimento a ciascuno di tali periodi di imposta, l’esenzione decennale, della quale si è detto supra, la cui spettanza era rivendicata dalla contribuente per aver creato una nuova azienda industriale nel Comune di (OMISSIS), compreso in zona depressa del Centro Nord. Con le due pronunce il giudice d’appello, premesso che la soluzione delle controversie non poteva prescindere dalla decisione della Corte di cassazione, medio tempore intervenuta, sulla questione pregiudiziale della spettanza dell’esenzione decennale, sorta a seguito della specifica domanda della contribuente a suo tempo respinta dall’ufficio finanziario, accoglieva il gravame di quest’ultimo, confermando l’accertamento sulla base di considerazioni del tutto analoghe a quelle di cui alla sentenza avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del beneficio decennale riportata sopra.

In ciascuno dei due giudizi il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre giudizi, il primo dei quali è pregiudiziale rispetto al secondo ed al terzo, i quali sono a loro volta connessi, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

Quanto al primo ricorso (rgn. 1555/07), con l’unico motivo la società contribuente, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 30 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Motivazione illogica e contraddittoria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, censura la sentenza per aver escluso il diritto all’agevolazione pretendendo che alla data del trasferimento nella zona depressa, 1 settembre 1989, dovesse già sussistere quella radicale trasformazione tale da poter definire “nuova” l’attività imprenditoriale, così travalicando, per un verso, la lettera della L. n. 614 del 1966, art. 8 ed il principio di diritto fissato dalla Cassazione nella sentenza di rinvio, che non richiede affatto la presenza di tali elementi di novità necessariamente al momento del trasferimento, ben potendo essi intervenire anche successivamente;

per altro verso, “tradendo” la ratio stessa della normativa agevolativa, posto che essa è tesa a premiare quelle imprese che introducono nelle realtà geografiche depresse nuove capacità produttive ed occupazionali, incrementando nel breve e medio periodo il livello locale di benessere e ricchezza, obbiettivo senza dubbio realizzato da essa ricorrente fin dai primi mesi successivi al trasferimento, come confermato in punto di fatto anche dalla stessa sentenza di appello.

Il ricorso è infondato.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio affermato nella sentenza di rinvio (Cass. n. 8232 del 2004), che, nel solco di un orientamento già assunto da questa Corte (Cass. n. 2492 del 1996 e n. 2530 del 2002), ed in seguito ribadito (Cass. n. 6326 del 2008), per l’ipotesi di impresa industriale che, già costituita in altro luogo, si sia successivamente trasferita in una zona depressa del Centro Nord, richiede di verificare in concreto – “può essere riconosciuto solo se si sia accertata..”, si legge nella pronuncia – se al trasferimento abbia corrisposto la creazione in detta zona di una realtà aziendale altrove non preesistente, ovvero si sia trattato della trasposizione da un luogo ad un altro della medesima attività, potendo la società fruire dell’agevolazione in esame soltanto nella prima ipotesi; ed ha cassato la sentenza per “aver deciso la controversia senza attenersi al principio enunciato” attribuendo “rilevanza esclusiva al mero trasferimento della società”. Ha inoltre ritenuto “erroneo fissare, come ha fatto la Commissione tributaria regionale, la decorrenza dell’esenzione dalla data della domanda piuttosto che da quella dell’inizio dell’attività”.

La L. n. 614 del 1966, art. 8 dispone infatti che le nuove imprese sono esenti “per dieci anni dalla data di inizio della loro attività – rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura – da ogni tributo diretto sul reddito”. Il legislatore ha così fissato la decorrenza del beneficio decennale, la cui domanda può essere avanzata dal contribuente anche successivamente (in proposito, Cass. n. 2444 del 1996 e n. 803 del 2003), ad un momento esattamente determinato. Ed ha correlativamente ancorato il momento rilevante per la ricorrenza dei requisiti di ammissione al beneficio a quello di decorrenza iniziale dell’agevolazione stessa (Cass. n. 10217 del 2003 e n. 12371 del 1993, ma già Cass. n. 7175 del 1992 e n. 7016 del 1988), prescrivendo altresì, con riguardo al limite massimo dell’investimento individuato al secondo canna dello stesso art. 8, la sua persistenza nel corso del decennio, a pena di “cessazione ex nunc della esenzione” (Cass. n. 12371 del 1993 cit.).

Il giudice di merito, con motivazione articolata, imnune da vizi logici, e che del resto non viene investita da adeguata censura, ha accertato, nei termini riportati supra, che alla data di inizio della attività, il trasferimento non aveva creato, nella zona depressa, quella “realtà aziendale prima assolutamente inesistente”.

Quanto al secondo ed al terzo ricorso (rgn. 1555/06 e rgn. 1556/06), con il primo motivo, con riguardo al solo periodo d’imposta, rispettivamente, 1993 e 1994, la società contribuente prepone il medesimo motivo formulato con il ricorso avente ad oggetto il diniego dell’esenzione decennale, del quale si è appena dato conto.

Il motivo è infondato, per le ragioni esposte.

Con il secondo motivo, denunciando “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 916 del 1986, art. 118, comma 1, lett. c), (TUTR) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, dopo aver ricordato che nelle more del giudizio di primo grado le parti, per quel che riguardava la maggiore IRPEG contestata con gli avvisi di accertamento, erano addivenute a conciliazione giudiziale sul reddito proposto dall’ufficio, “così che l’accertamento diveniva definitivo rispetto a tale inopponibile” (minore rispetto a quello originariamente accertato), la ricorrente censura la sentenza per ultrapetizione. Assume infatti che, coincidendo, secondo il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 118, la base imponibile dell’ILOR con quella dell’IRPEG, avendo con l’atto di appello richiesto l’ufficio di liquidare l’ILOR in misura adeguata all’imponibile definito con la conciliazione, la pronuncia sarebbe andata ultra petita confermando l’intero accertamento con riguardo a tale imposta.

Il motivo è inammissibile in quanto, nei termini in cui è formulato, è privo del requisito dell’autosufficienza, non essendo richiamate ed esposte in modo compiuto le domande rivolte al giudice d’appello.

In conclusione, il primo ricorso (rgn. 1554/06) va rigettato, al pari del primo motivo del secondo (rgn. 1555/06) e del terzo ricorso (rgn. 1556/06), mentre va dichiarato inammissibile il secondo motivo del secondo e del terzo ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano cane in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo ricorso (rgn. 1554/06) ed il primo motivo del secondo (rgn. 1555/06) e del terzo ricorso (rgn. 1556/06), e dichiara inammissibile il secondo motivo del secondo e del terzo ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.200,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA