Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11461 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28523-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, 24,

presso lo studio dell’avvocato MIGLIO CLAUDIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOMBARDI DANILO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA’ CIVILI

IMMIGRAZIONE ED ASILO UNITA’ DUBLINO;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PATRONE IGNAZIO che chiede alla

Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

S.S. impugnava con regolamento necessario la decisione con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Ancona, sezione specializzata, pronunciando sulla sua impugnazione del provvedimento con il quale il Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Unità di Dublino, aveva disposto il suo trasferimento in Germania;

il ricorrente aveva dedotto di essere in cura presso un’Azienda USL Toscana e di essersi radicato in Italia;

il Tribunale ha motivato in relazione al fatto che il ricorrente, al momento del ricorso, si trovava ospite di una struttura di accoglienza governativa situata in Pesaro.

Diritto

RILEVATO

Che:

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che:

come ricordato dall’organo requirente, deve darsi seguito al più recente orientamento – con cui questa Corte ha superato quello invocato dal ricorrente – secondo cui l’interpretazione costituzionalmente orientata del del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio di prossimità, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Cass., 28/11/2019, n. 31127);

non deve provvedersi sulle spese stante le mancate difese di parte intimata;

si precisa che, posto il rigetto dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, peraltro non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, rilevando a tal fine soltanto l’elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della Cancelleria al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass., 30/10/2019, n. 27867);

in altri termini, il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 5315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Ancona.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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