Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11461 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17397/2006 proposto da:

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA DI MONTE CITORIO 115 presso lo studio

dell’avvocato CLARICH Marcello, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAINERI GIOVANNI ROBERTO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

Z.A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 16/03/2006;

udita la ^Razione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Il Comune di Verona notificava in data 4.9.2003, due avvisi di liquidazione I.C.I., rispettivamente, per gli anni dal 1998 al 2000 e per il 2001 a Z.A.M., proprietaria di immobili siti in agro di quel Comune alla Via (OMISSIS), in quanto a seguito di denuncia di variazione del 26.3.1992, l’U.T.E. aveva attribuito a tali immobili, in data 16.5.1995, una nuova rendita catastale; con tali atti veniva richiesta la differenza dell’imposta risultante tra il dovuto e quanto pagato, con relative sanzioni.

La contribuente, con distinti ricorsi, impugnava gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Verona, chiedendone l’annullamento per diversi motivi ed, in particolare, per quanto rileva ancora nel presente giudizio, eccepiva l’irretrattività della notifica della rendita catastale.

Controdeduceva il Comune.

La C.T.P., in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiarava non dovuti interessi e sanzioni L. n. 342 del 2000, ex art. 74, rigettava nel resto.

Su appello della contribuente, la C.T.R. del Veneto riformava la sentenza di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento, affermando che, nella specie, era applicabile l’art. 74, comma 3, L. cit., e, dato che l’U.T.E. aveva attribuito la rendita il 16.5.1995 e che la stessa era stata notificata con gli avvisi di liquidazione il 4.9.2003, tale atto aveva efficacia solo per i periodi d’imposta successivi alla notifica.

Avverso detta decisione il Comune di Verona propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Non risulta costituita la contribuente.

Diritto

Con l’unica censura si deduce la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, e la falsa applicazione dell’art. 74, comma 1, L. cit., per avere la C.T.R., dopo avere affermato che l’ipotesi in esame fosse disciplinata dal comma 3 del citato art. 74, aveva invece erroneamente applicato il comma 1 di tale norma, negando la portata retroattiva all’atto di attribuzione della rendita catastale, mentre il comma 3 non solo non la esclude ma anzi la prevede espressamente per le rendite adottate prima del 31.12.1999, anche se notificate successivamente, limitandosi ad attribuire al contribuente la possibilità di impugnare sia l’atto impositivo che il classamento entro il termine prescritto, decorrente della notificazione.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, a mente del comma 1, stabilisce che “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita” – considera, quindi, che la necessità della notificazione degli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” costituisce condizione di efficacia degli stessi, ma solo a decorrere dalla data indicata nella norma (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 4914 e 8932 del 2005); mentre il comma 3 prevede per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottata entro il 31 dicembre 1999, anche se notificati successivamente all’1.1.2000 che il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

Infatti, secondo l’orientamento già altre volte espresso da questa Corte e pienamente condiviso dal Collegio, in tema di ICI, gli atti attribuitivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data del 1 gennaio 2000, a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1), sono dotati di immediata operatività, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, ferma restando la loro impugnabilità unitamente all’avviso di liquidazione dell’importa (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 22571 del 20204 e 1196 del 2005).

La citata L. n. 342 del 2006, art. 74, commi 1 e 2, non fissano, quindi, come affermato dalla C.T.R., il principio dell’efficacia dell’attribuzione della rendita dalla data di sua effettiva conoscenza anche per gli atti adottata entro 31 dicembre 1999, ma si limitano a stabilire che per tali atti, che abbiano comportato attribuzione modificazione della rendita e siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria e degli entri locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data dei provvedimento di attribuzione o di modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso detto provvedimento, prorogato ai sensi dello stesso comma (comma 2), ed autorizzano gli enti impositori a provvedere “entro i termini di prescrizione o decadenza precisa dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita”.

Discende da tanto che correttamente il Comune ma commisurato l’imposta comunale dovuta dal ricorrente alla rendita catastale attribuita entro il 31.12.1999 (16.5.1995) dal competente Ufficio erariale atteso che nel caso si verte in ipotesi di imposta dovuta per anni precedenti al primo gennaio 2000; stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che solo da tale giorno gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione (Cass. civ. sentt. nn. 20775 del 2005 e 9203 del 2007), invero il legislatore non ha affatto voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma, piuttosto, ma inteso segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della dovuta rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto e, cassata sentenza che ha fatto erronea applicazione della regola iuris, la causa va rinviata per un nuovo esame presso altra sezione della C.T.R. del Veneto. La stessa C.T.R., provvederà anche al governo delle spese di questa fase di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA