Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11461 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25298/2012 proposto da:

C.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Giulio Cesare n.78, presso l’avvocato Falotico Rocco,

rappresentata e difesa dall’avvocato Defilippi Claudio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit Credit Management Bank S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Giunone Regina n.1, presso l’avvocato Carlevaro

Anselmo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Discepolo Daniele G., giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1933/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito, per la controricorente, l’Avvocato A. CARLEVARO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. ricorre per cassazione nei confronti di Unicredit Banca s.p.a., articolando due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 31 maggio 2012, n. 1933.

Con questa pronuncia, la Corte territoriale ha rigettato l’impugnazione che aveva proposto la s.n.c. G. C. di A. e R.C. contro la sentenza del Tribunale di Milano, 14 novembre 2008, n. 13487, che pure aveva negato ingresso alle richieste di tale Società.

La Corte, in particolare, ha respinto la pretesa volta alla dichiarazione d’invalidità e nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista nel contratto di conto corrente acceso nel settembre del 2003, in quanto le parti avevano “convenuto per iscritto la reciprocità della regolamentazione secondo quanto disposto dall’art. 120 TUB e dalla Delib. CICR 9.2.2000”; e pure ha respinto la domanda volta alla dichiarazione di nullità della clausola istitutiva della commissione di massimo scoperto, non avendo il richiedente “offerti quegli elementi minimi per sostenerne la fondatezza in punto di fatto e di diritto”.

Al ricorso resiste Unicredit Banca s.p.a. con apposito controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi formulati da C.A. denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo denunzia “vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione del principio del contraddittorio onere della prova ex art. 2697 c.c.” Sotto questa intestazione il Ricorrente nella sostanza si duole in via segnata del fatto che i giudici del merito non abbiano ritenuto di dare corso a una CTU contabile, intesa a “determinare l’esatto dare-avere tra la G. C. e l’Unicredit Banca s.p.a.”.

Il secondo motivo denunzia, a sua volta, “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1283 c.c., art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1815 c.c., comma 2”. Lamenta in sostanza il Ricorrente che i giudici del merito abbiano escluso la nullità della clausola anatocistica, come anche di quella istitutiva della commissione di massimo scoperto.

2.- Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso, in effetti, è stato presentato da soggetto che non ha e nemmeno pretende di avere – la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e che, altresì, non è stato parte dei processi di primo e di secondo grado. Non può essere dubbio, invero, che C.A., che il detto ricorso ha formulato, sia un soggetto giuridico distinto dalla società in nome collettivo G. C. di A. e R.C., attrice e appellante in causa, nonchè titolare del conto corrente intrattenuto con Unicredit banca s.p.a. e della validità delle cui clausole il presente processo si è andato a intrattenere.

Anche considerato in sè stesso, del resto, il primo motivo si manifesta inammissibile. Le argomentazioni addotte in proposito si mostrano eccentriche rispetto al decisum della Corte. D’altro canto, risulta esente da ogni pecca motivazionale il rilievo della Corte territoriale per cui le istanze istruttorie erano “superflue con riguardo della relativa domanda e insufficienti a supplire alle carenze eccepite con riguardo alla dedotta illegittimità della clausola relativa alla CMS”.

A non diversa valutazione di fondo si espone, poi, l’altro motivo presentato, attesa la genericità che lo pervade. Con riferimento alla clausola anatocistica, inoltre, il motivo risulta pure infondato, in ragione della piena correttezza della motivazione svolta in proposito dalla Corte milanese.

3.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2004, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.A. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.400,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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