Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11461 del 01/06/2016
Civile Decr. Sez. 6 Num. 11461 Anno 2016
Presidente:
Relatore:
cron./u
DECRETO
Rep.
sul ricorso 20677-2014 proposto da:
AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUZIONE PRODUTTIVE ARAP, Ud. OU
in persona del legale rappresentante Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,
VIA MONTELLO 20,
presso
lo
studio
dell’avvocato MARCO DI CENCIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PEPPINO POLIDOPI, giusta procura a
margine del ricorso;
–
ricorrente
–
contro
TIBERINI MASSIMO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 495/2014 della CORTE D’APPELLO
2016
99
di L’AQUILA, depositata il 23/05/2014;
Data pubblicazione: 01/06/2016
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE LAV
R.G. n. 20677/2014
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla Azienda Regionale Attività Produzione Produttive;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.e. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Dispone che del presente decreto
sia data comunicazione ai difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 19/04/2015
Il pre id
Il presidente