Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11460 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9056-2019 proposto da:
D.G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato BELLINZONI FILIPPO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
TIM SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F.P. DE’ CALBOLI, 54, presso lo studio
dell’avvocato PAPANDREA FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCIANO NUNZIO;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 39594/2018
del TRIBUNALE di ROMA, depositata l’11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO che chiede che
la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di
competenza, con le conseguenze di legge.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
D.G.V. proponeva regolamento di necessario avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace della stessa città, a fronte della domanda con cui il deducente aveva chiesto alla Tim, s.p.a.,:
1) l’accertamento della cessazione di una utenza telefonica per migrazione ad altro gestore;
2) la conseguente inesistenza del credito riportato in alcune fatture della società convenuta;
3) la conseguente condanna alla restituzione delle somme pagate indebitamente;
4) la condanna al completamento della procedura di migrazione;
5) la condanna al risarcimento da commisurarsi all’indennizzo fissato dall’Autorità garante per le comunicazioni fino a 2.000,00 Euro; il Tribunale rilevava che l’attore aveva rinunciato alla domanda sub 5), e che la competenza per valore si era consolidata in capo al Giudice di pace; il deducente pone a fondamento del regolamento due motivi, corredati da memoria.
Diritto
RILEVATO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 9,10, comma 2, 104 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare il cumulo di domande di valore determinato con quella di valore indeterminato, inerente all’accertamento della cessazione dell’utenza, e con quella di valore indeterminabile, non meramente accessoria, inerente alla condanna al completamento della procedura di migrazione;
con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 10 c.p.c., comma 1 e 2, art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che la rinuncia parziale in corso di causa non sposta la competenza per valore, che altrimenti sarebbe rimessa alla strategia dell’attore, determinandosi infatti al momento della sua proposizione;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che:
deve darsi seguito ai tradizionali orientamenti secondo i quali:
a) si procede al cumulo delle varie domande proposte contro la medesima persona (art. 10 c.p.c., comma 2) anche quando il valore di ciascuna di essa, in mancanza di indicazioni al riguardo, si determina in base al disposto dell’art. 14 c.p.c., comma 1, (che, per le cause relative a somme di denaro, fa riferimento al valore pari al massimo della competenza del giudice adito), tranne che per le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda (Cass., 29/08/1973, n. 2388, Cass., 20/02/1999, n. 1425);
b) il momento in cui si cristallizza la competenza per valore è quello della proposizione della domanda, a mente dell’art. 10 c.p.c., in ulteriore coerenza con l’art. 5 c.p.c., senza che rilevino, quindi, riduzioni pur possibili in corso di causa, altrimenti rimettendosi all’attore lo spostamento, in tesi strategico, della stessa (cfr. Cass., 20/04/2006, n. 9250, Cass., 05/09/2006, n. 19060, Cass., 13/09/2012, n. 15338);
nel caso, è evidente che la domanda di condanna al “facere”, sintetizzata sub 4) in parte narrativa, è di valore indeterminabile, e non meramente specificativa ovvero accessoria rispetto alle domande dirette a ottenere l’accertamento di scioglimento del contratto e quello dell’inesistenza di pretesi crediti ad esso relativi, con conseguente condanna alla restituzione di somme in danaro;
fermo restando che la rinuncia alla domanda che sia successiva all’introduzione della causa rimane come detto irrilevante, ne discende il radicamento della competenza del Tribunale;
alla richiesta liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato al momento oggetto di ammissione anticipata e provvisoria – quale formulata da parte ricorrente in uno alla memoria depositata, provvederà il giudice che avrà pronunciato la sentenza passata in giudicato se non quello del rinvio, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali del ricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020