Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11460 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3345/2006 proposto da:

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA MONTE CITORIO 115 presso lo studio

dell’avvocato CLARICH MARCELLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAINERI GIOVANNI ROBERTO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

RIVA ACCIAIO SPA;

– intimato –

sul ricorso 6922/2006 proposto da: RIVA FIRE SPA (già RIVA ACCIAIO

SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146 presso lo studio

dell’avvocato MOCCI ERNESTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ZECCA EMILIO, BRIGUGLIO EUGENIO, giusta delega in calce;

– controricorrente con ricorso inc. –

contro

COMUNE DI VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2 004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 14/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

L’Ufficio Tributi del Comune di Verona notificava, alla società Riva Acciaio S.p.A., proprietaria di aree edificabili identificate nel P.R.G. in zona (OMISSIS) (zona industriale), tre distinti avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativi ad altre aree, coltivate a vigneto e denunciate come aree agricole ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11.

La società impugnava innanzi alla C.T.P. di quella città detti atti, chiedendone l’annullamento in quanto non suscettibili di edificazione stante il vincolo paesaggistico ed idrogeologico. La relativa udienza veniva fissata e, nelle more, in data 11.8.2003, il Comune depositava memoria con la quale produceva altri tre motivi di accertamento in rettifica dei primi, non notificati alla controparte, chiedendo la conferma della pretesa impositiva nei limiti dei nuovi accertamenti rettificati, nei quali l’indice di edificabilità veniva portato da 0,80 a 0,40 ed il valore de terreno da Euro 53 ad Euro 33, riducendo così l’imposta, gli interessi e le sanzioni.

La C.T.P., riuniti i ricorsi, li accoglieva, affermando che la mancanza di piani attuativi e, comunque, i vincoli paesaggistici ed idrogeologici sussistenti sul terreno per la contiguità al fiume (OMISSIS), con pericolo di esondazione, escludevano sostanzialmente la natura edificatoria dell’area in esame ai fini I.C.I.. Impugnava l’ente territoriale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma della pretesa impositiva nei limiti dei nuovi accertamenti rettificati. Resisteva la società, eccependo l’inammissibilità dell’appello perchè finalizzato a far valere una pretesa nuova non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente e la maturata decadenza in relazione a due delle annualità in contestazione.

La C.T.R. rigettava l’appello, dichiarando la cassazione della materia del contendere e condannando il Comune al pagamento delle spese.

Avverso detta decisione il Comune di Verona propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La società Riva Fire S.P.A. (già Riva Acciai), resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in unico motivo, integrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, e art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. definito il gravame proposto decidendo la questione processuale ritenuta erroneamente oggetto del giudizio d’appello, mentre sussistevano tutte le condizioni per la trattazione della causa nel merito, senza, peraltro, che la controparte avesse richiesto la cessazione della materia del contendere con appello incidentale.

Con la seconda doglianza proposta in via subordinata si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. b. 546 del 1992, art. 57, per avere la C.T.R. deciso su eccezioni nuove non proposte in primo grado, come la richiesta d’inammissibilità dell’appello formulata nelle controdeduzioni avversarie.

Con il terzo motivo si lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, per avere la C.T.R. ritenuto illegittima la procedura seguita dall’Ufficio tributi, pur riconoscendo che questo aveva chiesto che la pretesa venisse confermata nei limiti dei nuovi accertamenti rettificati, ritenendo che rientrasse nei poteri dell’Ente impositore la riduzione della pretesa originaria, non essendo un nuovo accertamento ma solo una revoca parziale del primo a seguito del recepimento di talune considerazione della contribuente.

Con l’ultima censura si deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., art. 157 c.p.c., commi 1 e 2, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il Comune con il deposito dei tre accertamenti in rettifica, avesse modificato sia il petitum che la causa petendi, con conseguente nullità dell’intero processo, mentre non era stata introdotta alcuna nuova causa petendi ma solo un ridimensionamento del petitum.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società lamenta che la C.T.R. abbia rigettato l’appello anzichè più correttamente dichiararlo inammissibile.

Occorre in via pregiudiziale riunire il ricorso n. 6922 del 2006 a quello n. 3345 del 2006 ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Il ricorso principale è infondato.

Lamenta sostanzialmente il Comune che la C.T.R. abbia ritenuto illegittima la procedura seguita dall’Ufficio Tributi, pur riconoscendo che questo aveva chiesto che la pretesa venisse confermata nei limiti dei nuovi accertamenti rettificati, sostenendo che rientrasse nei poteri dell’Ente impositore la riduzione della pretesa originaria, non essendo un nuovo accertamento ma solo una revoca parziale del primo. Conseguentemente contesta la decisione di cassazione della materia del contendere emessa dai giudici del gravame sulla base dell’annullamento dei pregressi atti di accertamento.

La possibilità per l’Amministrazione di emettere più avvisi di accertamento nei confronti dello stesso contribuente ed aveva ad oggetto il medesimo presupposto d’imposta è circoscritta, nell’ordinamento vigente, a casi ben determinati, e non può essere riconosciuta indiscriminatamente. Peraltro, non si può neppure in corso di causa sostituire gli atti oggetto del giudizio.

Infatti questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su questioni analoghe, statuendo che “in tema di imposta di registro, l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione, con il quale il competente Ufficio del registro ha modificato in aumento il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova, rispetto a quella originaria, sostituisce quella precedente con caducazione d’ufficio di quest’ultimo; ne consegue la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale venendo meno l’interesse ad una decisione relativa ad un atto – di primo avviso – sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo (Ndr: testo originale non comprensibile) al nuovo avviso che lo ha sostituito”. (Cfr. ex multis, Cass. civ. Sent. nn. 16704 del 2007, n. (Ndr: testo originale non comprensibile) del 2002, in tema d’imposta sui redditi).

Detto principio è completamente condiviso dal collegio.

Conseguentemente, i (Ndr: testo originale non comprensibile) del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale che può essere dichiarato assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorso, respinge il principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il Comune alle spese che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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