Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1146 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1146 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 21874-2012 proposto da:
SAVIC DANIJELA SVCDJL71T59Z118U, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA EMILIO FAN DI BRUNO 14, presso lo studio
dell’avvocato STIGLIANI ANTONIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE CAROLIS CESARE MARIA, giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
ALEKSIC MARINA;
– intimata avverso la sentenza n. 2589/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 13/06/2012, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

Data pubblicazione: 21/01/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 21874 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

R.g.n. 21874-12 (c.c. 7.11.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Danijela Savic ha proposto ricorso per cassazione contro Marina Aleksic avverso
la sentenza del 12 luglio 2012, con la quale la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento
dell’appello proposto dall’intimata contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal
Tribunale di Monza, ha accertato l’inesistenza del contratto di mutuo posto a base ella
domanda proposta in primo grado dalla qui ricorrente contro la stessa intimata e l’ha
rigettata.

§2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimata.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato
della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
<<[...]§3. Il ricorso si presta ad essere trattato in camera di consiglio con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366, n. 6 c.p.c. Infatti, l'unico motivo che esso prospetta si fonda su riferimenti al contenuto della sentenza di primo grado, di prove testimoniali e di un ordine di esibizione, ma riguardo a detti atti processuali non fornisce l'indicazione specifica richiesta dal n. 6 del citato art. 366 c.p.c. nei termini di cui a consolidata giurisprudenza della Corte (si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, nonché da ultimo, Cass. n. 7455 del 2013), astenendosi sia dalla riproduzione diretta del loro contenuto per quanto sorregge il motivo, sia dalla riproduzione indiretta con precisazione della parte dell'atto cui il contenuto indirettamente riprodotto corrisponderebbe, sia dalla individuazione della sede processuale di merito in cui gli atti vennero compiuti, sia dalla sede in cui, ove prodotti, potrebbero esaminarsi dalla Corte in questo giudizio di legittimità.>>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle
quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.
Il ricorso , dunque, dichiarato inammissibile.
§3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.

3
Est. Cons. aaae1e Frasca

R.g.n. 21874-12 (c.c. 7.11.2013)

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 7

novembre 2013.

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