Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1146 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31392-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA;

– ricorrente –

contro

TRATTORIA NUOVA NORINA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA RINAURO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

13/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

T.M. conveniva in giudizio la Trattoria Nuova Norina chiedendo il risarcimento dei danni fisici riportati a seguito di una caduta occorsagli all’interno del locale dove si era recato per consegnare merce, a causa della presenza di acqua o altra sostanza comunque viscida sul pavimento;

il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova e la Corte di appello dichiarava il gravame inammissibile a norma dell’art. 348 bis c.p.c.;

avverso la decisione di prime cure ricorre per cassazione T.M. articolando tre motivi corredati da memoria;

resiste con controricorso Trattoria Nuova Norina s.r.l..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che il deducente aveva fornito la prova del nesso causale in parola attraverso presunzioni, come possibile, non essendo necessaria la conferma di un testimone oculare;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe mancato di apprezzare le prove attoree offerte, avendo quelle presuntive pari valore rispetto alle altre, ed emergendo da queste una caduta spiegabile verosimilmente solo con il carattere scivoloso della pavimentazione;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato annettendo fede privilegiata a una comunicazione AUSL all’INAIL, contenuta nel referto di Pronto Soccorso, che riportava una caduta per scivolata da uno scalino, mentre lo stesso medico, la stessa sera e alla, medesima ora, aveva redatto altro referto in cui non si menzionava quella dinamica contrastante con le allegazioni del deducente, sicchè, posto che il referto non è fidefacente rispetto alla veridicità delle affermazioni riportate, non era stato spiegato perchè si era posto a fondamento della sentenza uno dei due documenti e non l’altro;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi devono scrutinarsi congiuntamente per connessione;

il ricorso è complessivamente inammissibile;

con le censure si mira infatti a una rilettura istruttoria estranea al perimetro del presente gravame;

infatti, diversamente da quanto affermato in memoria, nella cornice dell’accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, non risulta alcuna violazione dell’art. 2051 c.c.;

inoltre, non sarebbero stati scrutinabili ipotetici vizi motivazionali, stante il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 4;

infine, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il principio generale ivi contenuto in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime. (Cass., 10/06/2016, n. 11892; cfr. Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33), profili come visto assenti nel caso di specie in cui il giudice di merito ha semplicemente constatato la carenza di una prova sufficientemente univoca del nesso causale in discussione;

in memoria si afferma di aver impugnato anche l’ordinanza d’inammissibilità pronunciata in appello, ma nessuno dei motivi svolti in ricorso sono avverso di essa;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.100,00, oltre a Euro 200,00, per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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