Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1146 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8373/2007 proposto da:

AUCHAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO CHIGI 5, presso lo studio

dell’avvocato PANDOLFO Angelo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MENEQAZZI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LA RINASCENTE S.P.A., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 24/03/2006 R.G.N. 201/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15.3/24.3.2006 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Sassari il 15.12.2005, impugnata dalla società Auchan p.a., che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a C.C..

Osservava in sintesi la corte territoriale che, avendo l’azienda, in sede di contestazione disciplinare, addebitato al dipendente di aver praticato un abnorme ribasso del prezzo di vendita di alcuni articoli, senza portare a conoscenza della clientela tale variazione, costituiva nuova e non consentita contestazione la circostanza, contenuta nel provvedimento di licenziamento, di aver venduto tali articoli solo a colleghi di lavoro, realizzando sostanzialmente una vendita privata, e, per il resto, che doveva escludersi che il forte ribasso praticato sui prezzi di vendita fosse una condotta abnorme, anche in considerazione del potere riconosciuto ai capi reparto di vendere sotto costo, e che la mera negligenza nell’aggiornare il prezzo dell’offerta al pubblico non poteva apprezzarsi come circostanza lesiva della fiducia del datore di lavoro, tenuto conto che l’operato del lavoratore era stato da sempre apprezzato e premiato con vari incentivi.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Auchan spa con due motivi, illustrati con memoria.

Non si sono costituiti C.C. e la Rinascente spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente, lamentando violazione degli artt. 2104, 2105, 2106, 2119 e 1324 c.c., art. 1362 c.c., e segg., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 112 c.p.c., osserva che la corte territoriale aveva omesso di considerare, pur trattandosi, non di nuovo addebito, ma di circostanza confermativa della significatività delle mancanze già contestate, la rilevanza che assumeva l’esistenza di un accordo illecito tra il dipendente gli altri colleghi, che, il giorno successivo alla variazione del prezzo, avevano acquistato l’intera scorta di magazzino ad un prezzo scontatissimo, esaurendola già nelle prime ore del mattino.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2119 c.c. e all’art. 211 CCNL Commercio), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che la corte territoriale aveva valutato la legittimità dello sconto praticato, nonchè la tenuità della mancanza relativa al non operato aggiornamento del prezzo senza prendere in considerazione il complesso delle circostanze emerse dal l’istruttoria, ed in particolare l’esistenza di un intesa con gli altri dipendenti, di per sè idonea a compromettere il vincolo fiduciario, indipendentemente dal danno, particolarmente grave o tenue, causato all’azienda.

Il primo motivo è infondato.

Per come ha reiteratamente precisato questa Suprema Corte, scopo della contestazione dell’addebito è quello di fissare, con carattere di immutabilità, le mancanze addebitate al dipendente, e, quindi, il fatto ascritto e la violazione dei doveri che ne derivano, al fine di consentire una adeguata difesa al lavoratore incolpato e di realizzare per tal modo la garanzia del giusto procedimento, che, come ha ricordato il giudice delle leggi, si esprime nella regola “audietur et altera pars”, circoscrivendo, al tempo stesso, il quadro di riferimento che il giudice dovrà prendere in considerazione ai fini della valutazione della antigiuridicità della condotta ascritta e della proporzionalità ed adeguatezza della sanzione successivamente applicata.

Ne deriva che, una volta contestato l’addebito, si specifica anche, con carattere di immutabilità, il fatto che il datore di lavoro può porre a fondamento della sanzione disciplinare, con la conseguenza che il principio di necessaria corrispondenza fra la mancanza contestata e la mancanza addebitata preclude sia una nuova contestazione, quanto l’individuazione, quale ragione del licenziamento, di fatti non solo dissimili, ma anche sostanzialmente divergenti da quelli originariamente presi in considerazione dal datore di lavoro.

In tal contesto, la giurisprudenza ha precisato che il principio dell’immutabilità della contestazione disciplinare non vieta al datore di lavoro di prendere in considerazione fatti non contestati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti, posti a base del licenziamento, al fine di valutare la complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e la proporzionalità del relativo provvedimento sanzionatorio (v. ad es. Cass. n. 7734/2003; Cass. n. 21795/2009, con riferimento a comportamenti ripetutamente insubordinati, collocati a distanza anche superiore ai due anni).

Ma resta fermo che il principio della necessaria corrispondenza fra la contestazione preventiva e la causa del licenziamento, se risulta compatibile con l’introduzione di circostanze specificative e confermative dei tratti caratterizzanti della contestazione, volte a meglio apprezzarne le caratteristiche e l’effettivo disvalore, non può, invece, tollerare l’allegazione di circostanze che modifichino gli elementi costitutivi dell’addebito, incidendo, con portata innovativa, sui tratti qualificanti della mancanza ascritta e sul connesso quadro di riferimento fattuale, rilevante ai fini dell’esercizio del diritto di difesa del lavoratore e del giudizio di proporzionalità di cui è investito il giudice.

Il che vale quanto dire che deve ritenersi violato il principio di immutabilità della contestazione quando il datore di lavoro adduca a giustificazione del licenziamento ragioni che determinano una sostanziale immutazione dei fatti inizialmente presi in considerazione per l’instaurazione del procedimento, con la conseguenza che il fatto addebitato, per effetto delle ulteriori circostanze allegate, viene ad assumere una diversa configurazione sotto il profilo materiale e psicologico, perdendo i suoi originari tratti di identificazione.

A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, avendo ritenuto la corte di merito, con corretta motivazione, che con il provvedimento di licenziamento erano state addebitate circostanze, e precisamente l’esistenza di un accordo fraudolento fra il dipendente ed altri colleghi, al fine di realizzare in favore degli stessi una “vendita privata”, del tutto estranea alla contestazione iniziale, che faceva riferimento solo alla vendita di alcuni articoli con un eccessivo ribasso e senza che la variazione fosse stata portata a conoscenza del pubblico con l’esposizione del nuovo prezzo.

Circostanze, quelle ex novo addotte, che evidenziavano, quindi, non tanto una negligente condotta del lavoratore, ma un comportamento doloso, preordinato a far conseguire a terzi vantaggi non consentiti, in considerazione della parità di trattamento riservata dall’azienda a tutti i suoi potenziali clienti, ed in quanto tale non tollerabile dal datore di lavoro “in considerazione dell’impatto e delle ripercussioni…sulla futura organizzazione del lavoro” (così nel ricorso).

Correttamente, pertanto, la corte di merito ha ritenuto che si trattasse di fatti nuovi e diversi, che non potevano, pertanto, essere presi in considerazione ai fini della giustificazione del recesso.

Resta assorbito il secondo motivo, che si fonda sulla mancata valorizzazione “del contesto complessivo che connota l’episodio imputato al C. e ai suoi col leghi acquirenti”, che i giudici di merito hanno, invece, per quanto si è detto, escluso, senza incorrere in alcuna censura logica o giuridica.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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