Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11459 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 25/05/2011), n.11459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V. e G.G., elettivamente domiciliati in Roma,

via Federico Confalonieri n. 5, presso l’avv. Manzi Luigi, che li

rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Consolo Claudio e

Giovanni Maccagnani, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

e sul ricorso n. 30675/07 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli

n. 43, presso l’avv. D’AYALA VALVA Francesco, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Francesco Moschetti giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE centrale ed AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di

Verona (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sez. staccata di Verona, n. 81/15/06, depositata l’11 ottobre

2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Carlo Albini (per delega) per V. e G.

G. e l’avv. Omelia Carraro (per delega) per B.G.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo, il quale ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.V. e G.G. propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, indicata in epigrafe, con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 4392 del 2005, è stato accolto l’appello dell’Ufficio ed affermata la legittimità degli avvisi di mora notificati ai contribuenti in data 21 maggio 1996 – per IRPEF ed iLOR relative agli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 – a seguito del passaggio in giudicato, avvenuto nell’aprile 1984, di sentenze della Commissione tributaria di primo grado di Verona, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle prodromiche cartelle esattoriali, dichiarando dovute le somme che residuavano a ruolo a seguito del condono di cui al D.L. n. 429 del 1982 (convertito nella L. n. 516 del 1982), cui i contribuenti avevano aderito.

Il giudice a gito, per quanto qui ancora rileva, ha in sintesi ritenuto che: a) l’Ufficio appellante non ha introdotto motivi nuovi in relazione all’interpretazione della L. n. 413 del 1991, art. 17, comma 4, in quanto tali motivi, attinenti alla problematica della prescrizione del credito erariale, erano stati già formulati nelle controdeduzioni in primo grado e questa Corte aveva rinviato la causa proprio su detta questione; b) nella specie va applicata l’ordinaria prescrizione decennale e non già quella quinquennale; c) il dies a qua della prescrizione va individuato nella data di passaggio in giudicato, e cioè nel giorno 1 giugno 1985, delle sentenze con le quali erano stati definitivamente determinati gli importi dovuti a seguito delle domande di condono; d) la L. n. 413 del 1991, art. 17, comma 4, intervenuta nel corso del termine decennale di prescrizione, ha introdotto una sospensione di detto termine, autorizzando il concessionario del servizio di riscossione a riprendere gli atti esecutivi fino al 31 dicembre 1996 nei confronti dei contribuenti che non avevano estinto il debito entro il 31 maggio 1992; e) ne consegue, in definitiva, che la notifica degli avvisi di mora avvenuta il 21 maggio 1996 deve considerarsi tempestiva.

2. Non si sono costituiti nè il Ministero dell’economia e delle finanze, nè, a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta da questa Corte all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 29 gennaio 2009, l’Agenzia delle entrate.

3. Avverso la medesima sentenza sopra indicata propone altresì autonomo ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi B.G..

Anche in questo caso, l’intimata Agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere disposta la riunione al ricorso n. 28812/07 del ricorso n. 30675/07, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 28812/07 nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, privo di legittimazione non avendo preso parte al giudizio di rinvio; non occorre provvedere sulle spese, poichè l’ente non ha svolto attività difensiva.

3. Con il primo motivo del ricorso n. 28812/07, i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, ripropongono la questione della durata della prescrizione del credito erariale, insistendo nella tesi della natura periodica delle imposte di cui trattasi (IRPEF ed ILOR), con conseguente applicabilità, ai sensi della norma citata, della prescrizione quinquennale, anzichè di quella ordinaria decennale. Il motivo non è fondato.

A prescindere dalla questione relativa alla qualificazione delle imposte di cui trattasi come tributi periodici (e alle conseguenze di una tale eventuale qualificazione sul termine di prescrizione del relativo credito fiscale), è assorbente rilevare che, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina in via generale l’actio iudicati, i diritti per i quali la legge stabilisca una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi sia intervenuta, come nella specie, sentenza passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni (cfr., sull’applicabilità generalizzata dell’art. 2953 cod. civ., Cass., Sez. un., n. 25790 del 2009; v., anche, Cass. n. 22977 del 2010).

4. Con il secondo motivo del ricorso n. 28812/07 ed il primo del ricorso n. 30675/07, si censura la sentenza impugnata per avere esaminato (ed accolto) l’eccezione dell’Ufficio di sospensione della prescrizione del credito erariale (o di interruzione della medesima), nonostante fosse stata formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio, in violazione, quindi, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 112 cod. proc. civ. (e, in subordine, per erroneo apprezzamento delle risultanze processuali e vizio di motivazione).

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto sostanzialmente identici, non sono fondati.

Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, poichè nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare (e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte, da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione (Cass., Sez. un., n. 15661 del 2005; nonchè, ex plurimis, Cass. nn. 9053 del 2007 e 13783 del 2007, 18250, 21929 e 24680 del 2009).

Va aggiunto che, nella fattispecie, era stata la stessa sentenza di cassazione (n. 4392 del 2005) a demandare espressamente al giudice di rinvio di “verificare l’esistenza di eventuali periodi di sospensione dell’azione esecutiva e di ulteriori atti interruttivi”.

5. Con il terzo motivo del ricorso n. 28812/07 ed il secondo del ricorso n. 30675/07, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 17, comma 4, e vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo erroneamente individuato in detta norma una causa di sospensione della prescrizione del credito fiscale.

I motivi, anch’essi da esaminare congiuntamente, sono fondati.

La L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 17 dopo aver previsto la possibilità, per i contribuenti che – dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori – risultavano debitori, alla data di entrata in vigore della legge, per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, di estinguere il debito in via agevolata, ha stabilito, al comma 4, che nei confronti dei contribuenti sopra indicati che non avevano provveduto ad estinguere il debito entro il termine prescritto, “il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi (….) in luogo dell’esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione”.

Nè la lettera, nè la ratio della norma autorizzano l’interprete a ritenere che con essa il legislatore abbia inteso introdurre una causa di sospensione della prescrizione dei crediti tributari in questione. Da un lato, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non sono ammissibili cause di sospensione o di interruzione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalle leggi, stante la tassatività delle norme che le prevedono, aventi carattere eccezionale (ex plurimis, tra le recenti, Cass. n. 12953 del 2007); dall’altro, la disposizione in esame è intervenuta (nel quadro della riforma del sistema di riscossione operata con il D.P.R. n. 43 del 1988, che ha, fra l’altro, attribuito ai concessionari i compiti in precedenza spettanti agli esattori) sul piano strettamente procedimentale, senza influire su quello sostanziale, al quale appartiene l’istituto della prescrizione. Ne deriva, in conclusione, che l’autorizzazione data ai concessionari a riprendere gli atti esecutivi per quella particolare categoria di crediti “fino al 31 dicembre 1996” non ha inciso sulla disciplina della prescrizione, la quale, pertanto, ha pienamente continuato ad operare.

6. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso n. 28812/07, con il quale, in subordine, si contesta l’applicabilità nella specie del citato art. 17, resta assorbito.

7. In conclusione, vanno accolti il terzo motivo del ricorso n. 28812/07 e il secondo motivo del ricorso n. 30675/07, con rigetto di ogni altra censura.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti.

8. Mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’alternanza degli esiti processuali, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, l’Agenzia delle entrate va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce al ricorso n. 28812/07 il ricorso n. 30675/07.

Dichiara inammissibile il ricorso n. 28812/07 nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.

Accoglie il terzo motivo del ricorso n. 28812/07 e il secondo motivo del ricorso n. 30675/07 nei confronti dell’Agenzia delle entrate;

rigetta ogni altra censura. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10200,00 per ciascuno dei ricorsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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