Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11459 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33073-2018 proposto da:

CO.GE.DAM. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 85,

presso lo studio dell’avvocato DI BIASE ROSALIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MIRABELLI CARMELA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ARMANDO PONCHIELLI 6,

presso lo studio dell’avvocato PECORARO MARIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

SOGITEC SRL, ELTE ELETTRONICA DI G.A. & C. SNC;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5831/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 2 e 5 dicembre 2014, COGEDAM Srl proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 25 giugno 2014, resa nella causa promossa da SOGITEC Srl e Elte Elettronica di G.A. & C nei confronti di COGEDAM Srl e (OMISSIS) Srl avente ad oggetto l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. Nel corso del giudizio di primo grado, in conseguenza del fallimento di (OMISSIS) Srl, era intervenuto il curatore in sostituzione della società. La curatela agiva al fine di far accertare la simulazione ovvero la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di trasferimento del 30 marzo 2010 con il quale la società (OMISSIS) (debitrice delle società attrici, SOGITEC ed Elte Elettronica) avevano trasferito alla COGEDAM il patrimonio immobiliare, precisando che le due società convenute avevano come unico socio e amministratore la stessa persona ( B.D.) ed il prezzo era stato corrisposto con assegno bancario, la cui provvista, dopo l’incasso, era stata stornata per “rimborso soci” e ciò consentiva di far presumere che fosse ritornata nella disponibilità di B.D.. Infine, il prezzo di vendita, pari ad Euro 93.000, risultava significativamente inferiore al prezzo di mercato;

nel giudizio di appello si costituiva il fallimento (OMISSIS) Srl chiedendo dichiararsi inammissibile o, comunque, infondato il gravame. Analoghe conclusioni depositava la società appellata SOGITEC Srl, mentre restava contumace Elite Elettronica;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2018, rigettava l’impugnazione esaminando, in virtù del principio della “ragione più liquida”, il secondo motivo di gravame relativo alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., evidenziando che l’appellante non aveva contestato che la società alienante e debitrice, (OMISSIS), aveva disposto dell’intero patrimonio immobiliare, in epoca successiva al sorgere dei crediti vantati dalle società attrici. Pertanto, ricorreva il requisito oggettivo del pregiudizio recato dall’atto alle ragioni del creditore e quello soggettivo della consapevolezza. Quanto al primo, richiamando l’orientamento della giurisprudenza, riteneva sufficiente che l’atto di disposizione rendesse più difficile la soddisfazione coattiva del credito e idoneo anche il pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione. Nel caso di specie, la debitrice si era disfatta dell’intero patrimonio immobiliare, evidenziando il profilo del pregiudizio. Quanto alla consapevolezza, consistente nella generica conoscenza del pregiudizio, richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nell’ipotesi di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, la consapevolezza del debitore del terzo acquirente deve presumersi, incombendo sul debitore la dimostrazione della idoneità residuo patrimonio a garantire il credito. Tale prova non sarebbe stata fornita nel caso di specie. La Corte territoriale precisava che non era necessaria la dimostrazione che l’atto di disposizione avesse determinato anche l’insolvenza del debitore. Sotto altro profilo l’appellante non aveva contestato l’argomentazione del primo giudice secondo cui le due società avevano come unico socio e amministratore la stessa persona e ciò costituirebbe un ulteriore prova presuntiva della consapevolezza in capo alla società acquirente del pregiudizio che l’atto arrecava;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione COGEDAM Srl affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il fallimento (OMISSIS) Srl..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 4, la violazione degli artt. 125 disp. att. c.p.c. e degli artt. 170,141, 353 e 354 c.p.c. La Corte avrebbe violato tali norme ritenendo assorbito il primo motivo di gravame con il quale l’appellante aveva dedotto la nullità della sentenza impugnata per vizio della notificazione dell’atto di riassunzione. Tale omessa statuizione avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente. Infatti, a seguito dell’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento della società (OMISSIS) Srl, l’atto di riassunzione e il relativo decreto di fissazione dell’udienza non erano stati notificati al procuratore costituito, il quale sarebbe venuto a conoscenza delle vicende processuali solo dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi della medesima disposizione oggetto del primo motivo, la violazione di art. 2901 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, la società debitrice (OMISSIS), sia con comparsa di costituzione, che nella seconda memoria istruttoria, avrebbe prodotto documentazione tesa a dimostrare la propria consistenza patrimoniale, rappresentata da ulteriori immobili e ingenti crediti, da recuperare nei confronti di enti pubblici, offrendo in comunicazione i bilanci di esercizio degli anni 2009-2011 dai quali emergerebbe che, nell’anno successivo alla vendita dell’immobile oggetto di revocatoria, la società aveva chiuso l’esercizio in attivo. Quanto al profilo della consapevolezza, si tratterebbe di un presupposto oggetto di contestazione avendo la società ribadito che l’acquisto dell’immobile oggetto di revocatoria non era stato effettuato nella consapevolezza di sottrarre la garanzia patrimoniale della società alle ragioni dei creditori;

il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, l’eventuale “invalidità della notifica dell’atto di riassunzione non rilevata dal primo giudice e il mancato ordine di rinnovazione della notifica medesima, evidenziata e proposta come eccezione in appello, non comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado, nè la rimessione degli atti al giudice di primo grado, in quanto il giudice di appello, non ricorrendo un’ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c. avrebbe dovuto esaminare il merito della causa, che non era influenzato dall’invalidità della notifica dell’atto di riassunzione” (Cass. Sez. 2 n. 9144 del 2015);

correttamente tale valutazione di merito è stata omessa, avendo la Corte territoriale fatto applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida (da ultimo, Cass., 11 maggio 2018, n. 11458) adottando una decisione relativa ai presupposti dell’azione revocatoria;

il secondo motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 nella parte in cui si lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. in tema di non contestazione. Parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i passaggi della comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 183 c.p.c. contenenti le pretese specifiche contestazioni (affermate dal giudice di appello) rispetto alla circostanza secondo cui l’alienante debitrice (OMISSIS) S.r.l. avrebbe disposto dell’intero patrimonio immobiliare in epoca successiva al sorgere dei crediti vantati dalle attrici Sogitec e Elte Elettronica;

nello stesso modo è violato il principio di autosufficienza con riferimento alla documentazione menzionata alle pagine 18 e 19 del ricorso, che non viene allegata, trascritta o localizzata all’interno del fascicolo di legittimità e si chiede alla Corte di legittimità di sindacare una ragionevole ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito;

infine, non coglie nel segno la censura relativa alla scientia damni poichè l’argomentazione della Corte d’Appello riguarda il fatto che le due società avevano come unico socio e amministratore la stessa persona, e non il dato soggettivo dell’insussistenza della consapevolezza (da parte del venditore e del compratore) di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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