Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11459 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TERME REALI VALDIERI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso

lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSA CLAUDIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALDIERI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso lo studio dell’avvocato

MAGLIO SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DRAGO FABRIZIO

MARIA, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

sul ricorso 5197-2007 proposto da:

TERME REALI DI VALDIERI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso

lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSA CLAUDIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

COMUNE DI VALDIERI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso lo studio dell’avvocato

MAGLIO SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DRAGO FABRIZIO

MARIA, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso le sentenze n. 67/2005 depositata il 21/12/2005, e n. 13/2003

depositata l’08/07/2003, della COMM. TRIB. REG. di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIOCIOLA, per delega dell’Avvocato

MASSA, che per il n. di r.g. 4436/05 si riporta agli scritti

difensivi, per il n. di r.g. 5197/07 ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DRAGO, che per il n. di r.g.

4436/05 si riporta al controricorso, per il n. di r.g. 5197/07 ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

La società Terme Reali di Valdieri S.p.A., proprietaria di un complesso alberghiero e termale, proponeva distinti ricorsi innanzi alla C.T.P. di Cuneo nei confronti dell’Agenzia del territorio e del Comune di Valdieri avverso sette avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni dal 1993 al 1998 ed un altro per il 1999, tutti relativi ad immobili di sua proprietà con i quali l’Ente territoriale recuperava la differenza del tributo locale con interessi e sanzioni a seguito della rideterminazione del classamento e di attribuzione della rendita catastale, non notificati, rispetto agli immobili del complesso alberghiero classificati rispettivamente in D/2, con rendita catastale di L. 123.600.000 e D/4 con rendita di L. 15.000.000. La Società eccepiva l’errata valutazione, la mancata notifica delle rendite, la decadenza della loro efficacia e la carente motivazione; chiedeva, pertanto, l’annullamento degli atti attributivi delle rendite e, conseguentemente, degli avvisi I.C.I. o, in subordine, la riduzione delle stesse e l’applicazione della riduzione de 150 dell’aliquota imposta dal Comune, trattandosi di immobili inutilizzabili nel periodo invernale.

Si costituiva l’Ufficio, sostenendo che le variazioni erano conseguenti alle denunce di variazione della contribuente, trattandosi di immobili a destinazione speciale valutati con stima diretta e proponendo in via conciliativa una riduzione del 25%.

Resisteva anche il Comune contrastando quanto dedotto e sostenendo che la parte era a conoscenza delle rendite avendo intrapreso la procedura DOCFA. Con successiva memoria la società contestava l’affermazione del Comune.

La C.T.P. accoglieva parzialmente i ricorsi per gli anni dal 1993 al 1998, diminuendo ulteriormente l’importo delle rendite rispettivamente in L. 88.000.000 per i beni in categoria D/2 ed in L. 10.000.000 per quelli in categoria D/4. Altra sezione della stessa C.T.P., invece, respingeva il ricorso relativo all’anno 1999.

La società impugnava dette decisioni con distinti appelli innanzi alla C.T.R. del Piemonte la quale, con sentenza n. 13/27/2003, respingeva il gravame per gli anni dal 1993 al 1998. Detta sentenza veniva impugnata per revocazione in ordine alla ritenuta adozione della procedura DOCFA., anche detta richiesta veniva respinta.

Anche l’appello proposto avverso il rigetto del ricorso relativo all’anno 1999 veniva respinto.

Avverso dette decisioni la società Terme Reali di Valdieri S.p.A. propone distinti ricorsi per cassazione articolati rispettivamente in sette e nove motivi. Il Comune di Valdieri e l’Agenzia del territorio resistono con distinti controricorsi. La società ed il Comune hanno anche presentato memoria.

Diritto

In via preliminare il Collegio riunisce il ricorso n. 5197.07 al ricorso n. 4436.05, pur se proposti avverso due diverse sentenze, tenuto però conto dell’identità delle parti e della connessione oggettiva, trattandosi di impugnazioni di avvisi di accertamento I.C.I. sugli stessi immobili, per anni successivi.

In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi dell’Agenzia del territorio in quanto notificati ben oltre il quarantesimo giorno previsto dall’art. 330 c.p.c., per come eccepito anche da parte ricorrente.

Occorre sempre in via preliminare, respingere, invece, l’altra eccezione avanzata dalla società, con le memorie ex art. 378 c.p.c., di inammissibilità rispetto ai due controricorsi del Comune. Infatti gli stessi sono tempestivi in quanto il termine per la notifica di tali atti non decorre, come sostenuto da parte ricorrente, dal momento della richiesta all’Ufficiale giudiziario, bensì dal momento in cui la notifica si perfeziona per il soggetto ricevente, che, nella specie, si identifica con la ricezione della raccomandata. Per come risulta dagli avvisi di ricevimento le due notifiche si sono rispettivamente perfezionate il 15.2.2005 ed il 9.2.2007, per cui i controricorsi rispettivamente consegnati all’Ufficiale giudiziario il 25.3.2005 ed il 21.3.2007 sono tempestivi in quanto per ambedue le notifiche è stato rispettato il termine di quaranta giorni previsto dal già citato art. 370 c.p.c..

Passando all’esame del merito, si premette che per chiarezza di esposizione i motivi identici dei due ricorsi, verranno esposti una sola volta.

Con il primo motivo il ricorso n. 4436.05, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o per omesso esame della doglianza relativa alla mancanza di motivazione dell’atto modificativo delle rendite e dei motivi per cui l’U.T.E. aveva formulato nuove rendite.

Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza. Infatti, la ricorrente richiama gli atti ove ha prospettato la censura, ma non ne riporta il contenuto. Pertanto, atteso il principio della autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della sussistenza della decisività di quanto lamentato, non è sufficiente, al riguardo, il mero richiamo agli atti difensivi o propositivi del pregresso giudizio di merito.

E’, infatti, principio di giurisprudenza consolidato di questa Corte, quello secondo cui: “Il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione non consente di effettuare un richiamo ai precedenti scritti difensivi ad integrazione della insufficiente illustrazione del motivo di ricorso, essendo, invece, onere del ricorrente riprodurne il contenuto, nei limiti e nelle forme ritenuti opportuni, nello stesso ricorso.” (cfr., cass. civ sentt. n. 11501 del 2006 e 14479 del 2001).

Con la seconda doglianza (motivo identico al terzo del ricorso n. 5197.07) si deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere gli atti impugnati la sola menzione dell’imposta asseritamene dovuta e delle causali degli importi senza alcun riferimento ai presupposti di fatto e di diritto attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione delle nuove rendite.

Anche questa censura è inammissibile, oltre che infondata.

E’ inammissibile perchè la censura è diretta contro l’atto impositivo, mentre le doglianze devono essere rivolte avverso la decisione impugnata.

Peraltro la stessa è anche infondata in quanto questa Corte ha sempre ritenuto che per la motivazione di un atto impositivo relativo ad un immobile sia sufficiente anche la semplice indicazione dei dati catastali (categoria, classe e rendita), trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente di recepire le ragioni dell’imposizione e di predisporre una valida difesa. Infatti in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.(cfr. sent.

21571 del 2004).

Con il terzo motivo(motivo identico al quarto del ricorso n. 5197.07) si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè omessa motivazione per non essere state allegate le delibere comunali richiamate nella – memoria illustrativa innanzi alla C.T.P.. Anche questa doglianza è inammissibile in quanto priva di autosufficienza;

infatti, la ricorrente richiama gli atti ove ha prospettato la censura, ma non ne riporta il contenuto, per cui valgono le stesse osservazioni già dedotte per il primo motivo.

Peraltro questo motivo è anche infondato. Infatti, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo d’allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, mentre atti generali come le delibere del Consiglio comunale sono comunque soggette a pubblicità legale, sicchè la loro conoscibilità è presunta. (v., ex multis, cass. civ. sentt. nn. 26683 del 2009, 25371 del 2007, 5755 del 2005 e 22197 del 2004).

Con la quarta censura(motivo identico a quinto del ricorso n. 5197.07) si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in materia di attribuzione dell’onere della prova, nonchè l’omessa pronuncia o, in subordine l’omesso esame in relazione al fatto che è l’A.F. a dovere provare i fatti costitutivi dell’obbligazione fiscale, mentre la C.T.R. aveva affermato che incombeva sulla società provare i fatti ostativi alla pretesa fiscale ed aveva condiviso il fatto indimostrato che la società avesse instaurato la procedura DOCFA con conseguente inapplicabilità della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1. La società lamenta, inoltre, che la C.T.R. abbia ritenuto che l’incarico di responsabile I.C.I., potesse essere anche attribuito al responsabile dell’Ufficio, in assenza di altri dirigenti; mentre, come già dedotto nell’atto di appello ove si menzionava la circolare del Ministero dell’interno n. 3 del 2.6.2003, in mancanza di funzionario con diploma di ragioniere, l’attribuzione di responsabile per l’I.C.I. competeva al Segretario comunale.

Anche questo motivo è inammissibile.

Infatti con tale censura la società, sotto la denuncia del violazione o falsa applicazione di legge tende ad ottenere una rivalutazione del merito,in relazione alla contestata esistenza di una procedura DOC-FA, negata dalla società ed affermata dalla C.T.R., accertamento precluso a questa Corte in assenza di errori di diritto come nella specie, ove l’inesistenza di detta procedura era stata anche oggetto di un ricorso per revocazione della sentenza, oggetto del presente impugnativa, ricorso che era stato respinto.

Peraltro, è pur vero che la prova della esistenza della pretesa tributaria grava esclusivamente sull’A.F., ma è anche vero che quando si invocano agevolazioni, esenzioni o cause ostative a detta pretesa l’onere della prova grava sui contribuenti.

Quanto, infine, alla doglianza relativa al difetto di legittimazione del responsabile comunale dell’I.C.I, occorre premettere che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 (d.lgs. istitutivo dell’I.C.I.) prevede che: “Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; ..”. Dalla chiara lettera di detta norma, da considerarsi legge speciale rispetto a quelle invocate dal contribuente e, – pertanto, applicabile nella specie, si deduce che non occorre la qualifica dirigenziale per il funzionario preposto alla gestione ed alle altre attività amministrativa inerenti l’I.C.I..

Come sopra già riferito l’art. 11 è norma tributaria speciale, la quale prevede che tale incarico vada conferito con provvedimento della Giunta e che non sia necessariamente dirigenziale, a differenza del D.Lgs. n. 467 del 2000, artt. 107 e 109 (T.U. sull’ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna: Conseguentemente, non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, nè in via espressa, in quanto non contemplato dall’art. 274 del predetto T.U.), nè per incompatibilità, essendo esso inserito nello specifico settore tributario e, pertanto, non inciso dalla norma posteriore di carattere generale (cfr., cass. civ. sent. n. 23583 del 2009).

Peraltro la ricorrente invoca a sostegno della sua censura, non una norma di legge ma una circolare ministeriale, norma di natura secondaria e come tale non incidente sulla validità di una norma di legge.

Con il quinto motivo(motivo identico al sesto del ricorso n. 5197.07) si denuncia la violazione e falsa applicazione del L. n. 342 del 2000, art. 74 comma 1 e 2, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, per non avere sia la C.T.P. che la C.T.R. ritenuto applicabile nella specie la L. cit., art. 74, comma 1, dato che si trattava di atti di modificazione di rendita messi in atti prima del 31.12.1999, ma non recepiti in avvisi finanziari, ritenendo, inoltre, che non fosse necessaria la notifica degli stessi stante la conoscenza da parte della società di tali dati sulla base dell’indimostrato riferimento alla procedura DOCFA. Tale motivo è da respingere. Infatti, sul punto la sentenza appare motivata con accertamento di fatto (la società ha presentato diverse dichiarazioni di variazioni catastali (dal 1985)ed un’ultima nel 11.11.1999) e la ricorrente tende ad ottenere un’ulteriore valutazione del merito, valutazione già effettuata dalla C.T.R. con la sentenza impugnata, fondata su un accertamento in fatto, congruamente, anche se sinteticamente motivato, in ordine ai fatti oggetto di causa.

Peraltro, questa Corte con indirizzo consolidato, ha più volte affermato il principio secondo cui non è consentito, in sede di legittimità, un riesame del merito della controversia dato che il ricorso per cassazione, nei suoi limiti obbiettivi e nella finalità sua propria, è volto unicamente al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento in modo da poterne seguire il suo processo-logico. Ne consegue che la valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a base di tale convincimento costituisce una res facti insindacabile in sede di legittimità se non sussistono vizi logici ed errori di diritto, come nella specie.

Occorre infine chiarire in merito alla doglianza relativa al settimo motivo del ricorso n. 5197.05, che, comunque la società poteva avere conoscenza delle nuove rendite sia per avere attivato, come accertato dalla C.T.R., le procedure di variazione catastale, sia perchè detti dati erano stati pubblicati sull’Albo pretorio del Comune per 15 giorni come previsto per legge(L. n. 679 del 1969, art. 1).

Con la sesta censura (motivo identico all’ottavo del ricorso n. 5197.07) si deduce l’omessa v applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, comma 1, in subordine, dell’art. 12 disp. gen., per non avere la C.T.R. ritenuto applicabile la riduzione del 50% dell’aliquota I.C.I. applicata dal Comune di Valdieri, pur riconoscendo che l’attività della società/Ferme Reali fosse solo stagionale; nè, peraltro, la stessa C.T.R. ha ritenuto di applicare analogicamente tale disposizione ai sensi dell’art. 12 preleggi, alla situazione di fatto provata nel giudizio di merito che la società esercita la sua attività stagionalmente e che nei mesi invernali il sito è irraggiungibile.

Anche questo motivo è da respingere, in quanto tende ad una rivalutazione delle prove già esaminate dalla C.T.R. che legittimamente ha respinto la richiesta dell’agevolazione fiscale pretesa in assenza dello svolgimento del percorso amministrativo prescritto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, secondo periodo, che richiede per ottenere la riduzione dell’imposta de qua la contemporanea presenza dei due requisiti e cioè che l’inagibilità o l’inabitabilità siano accertate con perizia dell’ufficio tecnico del Comune e la mancata utilizzazione di fatto e, nella specie, non risulta che la società abbia mai richiesto al Comune un accertamento finalizzato al conseguimento di tale agevolazione fiscale.

Nè in. campo fiscale è applicabile l’analogia, in quanto tutte le norme relative alle v agevolazioni sono di stretta interpretazione e come tali in suscettibili di interpretazione analogica.

Con l’ultimo motivo(motivo identico al nono del ricorso n. 5197.07) si deduce la contraddittorietà della sentenza in ordine alla stagionalità dell’attività.

Anche detta ultima censura è infondata, dato che la sentenza nella sua pur concisa motivazione non presenta alcuna contraddittorietà, in quanto la mera destinazione stagionale dell’attività dell’immobile, peraltro, riconosciuta dal Comune, non può costituire elemento di deprezzamento dello stesso.

Occorre, infine, esaminare i primi due motivi del ricorso n. 5197.07, in quanto diversi da quelli precedentemente valutati.

Con il primo motivo la società lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 83 e 12, comma 2, per essere stato conferito l’incarico di difesa del Comune ad un professionista esterno in primo grado dal Sindaco “giusta deliberazione della Giunta” ed in secondo grado “giusto verbale di deliberazione della Giunta ” senza che fosse conferita procura dal rappresentante esterno dell’Ente.

Anche questa censura è da respingere.

Infatti, trattandosi di censura relativa alla rituale o meno costituzione in giudizio del convenuto e come tale non assolutamente indispensabile per lo svolgimento di un giusto processo, potendo la causa svolgersi anche in contumacia dello stesso, parte ricorrente avrebbe dovuto esplicare anche quale influenza avrebbe prodotto sulla decisione detta costituzione, ritenuta irritale.

Con il secondo motivo, avanzato con il ricorso n. 5197.07, la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o per omesso esame della doglianza relativa alla mancanza di motivazione dell’atto modificativo delle rendite e dei motivi per cui l’U.T.E. aveva formulato nuove rendite e per non essersi la C.T.R. pronunciata sul punto argomentando che la stessa doglianza era stata oggetto di precedente giudizio, attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione.

L’esame del presente motivo appare superfluo dato che la lamentata omessa pronuncia od omessa motivazione si basa sul fatto che la C.T.R. nel respingere l’appello, non aveva espresso un proprio giudizio, ma si era riportata per relationem, ad una precedente decisione di altra sezione riguardante le stesse parti ma per annualità d’imposta precedenti a quella del 1999. Poichè nel presente giudizio a seguito della riunione dei due procedimenti tutte le doglianze sono state esaminate, decise e respinte, appare, come sopra già espresso, del tutto superfluo pronunciarsi sulla presente censura che può considerarsi assorbita, dato che qualunque decisione in merito non potrebbe mutare la decisione del presente giudizio.

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura i ricorsi nn. 4436.05 e 5197.07 devono essere respinti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi nn. 4436.05 e 5197.07, li respinge entrambi. Dichiara inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate. Condanna la società al pagamento, in favore del Comune di Valdieri, delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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