Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11458 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 25/05/2011), n.11458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 157/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 03/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di due verbali della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate ha determinato, per l’anno d’imposta 1994 in L. 610.750.000 il reddito da impresa di R.R., a fronte di una perdita dichiarata di L. 112.293.000. La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, ha ridotto la perdita dichiarata, decisione parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che ha recuperato a tassazione spese non documentate ed il maggior reddito ritenuto.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce che i giudici d’appello hanno violato e falsamente applicato IL D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22 laddove hanno disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo, perchè privo della sottoscrizione del contribuente in calce alla procura al difensore, affermando che la “delega conferita e sottoscritta nell’originale del ricorso attende la chiara volontà del contribuente che non può ritenersi annullata dalla irregolarità rilevabile dalla copia”, notificata all’Ufficio.

La ricorrente afferma, anzitutto che, essendo stato spedito a mezzo posta, l’originale del ricorso è quello a lei notificato e non quello depositato presso la Commissione, come il erroneamente affermato nella decisione impugnata, evidenzia, inoltre, che non poteva avere rilevanza il fatto che la procura risultava sottoscritta nella copia depositata, dato che, per espressa previsione dell’ari 18 citato, la sottoscrizione è necessaria, tanto sull’originale che sulla copia e soggiunge che il ricorso doveva ritenersi inammissibile, pure, perchè l’originale (“id est” la copia a lei spedita) risultava “sottoscritto dal difensore che però è privo di potere per mancata sottoscrizione della procura alle liti a cura della parte”.

Il motivo è infondato. E’ bensì vero, infatti, che il deposito del ricorso presso la Cancelleria della Commissione provinciale può avvenire in originale nel solo caso di ricorso notificato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, mentre, nel caso di consegna presso l’Ufficio, o, come quello di specie, di notifica a mezzo posta, il deposito stesso deve avvenire in copia, con acclusa, rispettivamente, la fotocopia della ricevuta di deposito o la ricevuta postale (cfr. Cass. n. 7273/2002), ma, l’irregolarità dell’ordine procedimentale (esattamente “rovesciata” nella specie), con la consegna della copia (anzichè dell’originale) all’Ufficio e il deposito dell’originale (anzichè della copia conforme) presso l’organo giurisdizionale, non comporta l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, nè è idonea a integrare, secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. n. 21170/2005 e n. 29394/2008), quella causa di nullità insanabile del ricorso, sanzionata con l’inammissibilità dello stesso.

Invero, le previsioni d’inammissibilità del ricorso di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22 per il loro rigore – desumibile dal rilievo d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in caso di costituzione della parte resistente in giudizio (comma 2)-, devono essere interpretate in senso restrittivo, e, cioè, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, in conformità con l’insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze nn. 189 del 2000 e 520 del 2002) e di cui questa Corte ha già fatto applicazione nella materia di cui all’art. 22 cit. (v. la sent. n. 18088 del 2004).

Alla stregua di tale principio, anche l’inammissibilità conseguente alla mancanza di sottoscrizione della procura alle liti va intesa in modo restrittivo, ossia come mancanza effettiva e radicale del requisito imposto dalla legge, non potendo, per contro, la previsione di inammissibilità, farsi conseguire quando il requisito risulti presente, attraverso il rinvio implicito dalla fotocopia all’atto (originale) depositato presso la segreteria dell’Ufficio e questa conformità non sia, come nella specie, contestata. Ne consegue che l’irregolarità rilevata e denunciata dalla ricorrente non integra la previsione della nullità insanabile, in cui si sostanzia l’inammissibilità, non solo, perchè l’Amministrazione ha avuto la possibilità di riscontrare l’esistenza della firma della parte (e del suo difensore) nell’atto consegnato all’Ufficio attraverso l’originale esistente e consultabile presso la segreteria della Commissione tributaria (cfr. Cass. n. 21170/2005 e n. 29394/2008), ma, anche, perchè, nel processo tributario, la mancanza della sottoscrizione della procura sull’originale del ricorso introduttivo del giudizio, notificato a mezzo posta, è irrilevante essendo, invero, sufficiente che la sottoscrizione in originale della parte sia riscontrabile nella copia da inserire nel fascicolo destinato al deposito ai fini della costituzione in giudizio, in modo da consentire al giudice di valutarne la validità (cosi, Cass. n. 5371/2010).

Il secondo motivo, col quale l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 489 del 1994, art. 3 in ordine al recupero a tassazione degli investimenti effettuati nel 1994, è fondato. Ed, infatti, l’art. 3, comma 1 in materia di “detassazione del reddito, di impresa reinvestito”, dispone che “è escluso dall’imposizione del reddito d’impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla predetta data L’esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo.

L’ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d’imposta”.

La norma, inserita tra le disposizioni tributarie urgenti per l’accelerazione dell’economia e dell’occupazione, utilizza quale criterio per determinare la sussistenza del diritto al beneficio, e la misura di esso, quello di non assoggettare ad imposizione una quota parte degli utili in presenza di investimenti superiori alla media di quelli effettuati nei cinque anni precedenti. Ne consegue che l’impugnata sentenza, affermando che il diritto all’esenzione sorge quando sono stati realizzati degli investimenti, in assenza di riferimenti sulla percentuale d’incremento nel quinquennio antecedente, incorre nella denunciata violazione di legge, con conseguente cassazione, con rinvio, della sentenza stessa, per l’espletamento dei necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Col terzo motivo di ricorso, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’Agenzia afferma che la sentenza di primo grado e quella impugnata non si sono attenute al principio, secondo cui la scelta dell’Ufficio di procedere ad accertamento induttivo o analitico, in costanza dei relativi presupposti, non è sindacabile, da parte del giudice del merito. La ricorrente evidenzia, inoltre, che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 6, all’epoca vigente, non era possibile ammettere in deduzione le maggiori spese corrispondenti ai maggiori ricavi accertati, trattandosi di costi non dichiarati e registrati, mentre la nuova disciplina, ritenuta applicabile ai procedimenti pendenti dalla giurisprudenza di questa Corte, avrebbe, al più, potuto determinare il riconoscimento di maggiori costi determinabili in modo analitico in base agli atti prodotti, ma non condurre al riconoscimento della percentuale dell’85% di costi, quantificata forfettariamente senza alcuna sufficiente motivazione.

Il profilo della composita censura relativo alla violazione di legge è inammissibile per due ordini di ragion: da una parte, esso non è pertinente con le argomentazioni svolte nell’impugnata sentenza, la sola qui censurabile, che non ha posto in discussione la legittimità dell’accertamento, ma ha rimarcato il principio, astrattamente valido, che il concetto di ricavo non coincide con quello di reddito, e, dall’altra, per difetto di autosufficienza, non essendo stato indicato nel ricorso se la rettifica da parte dell’Ufficio abbia investito singole poste o la contabilità globalmente considerata, e, cioè, se sia avvenuta in modo analitico o sintetico in relazione alle previsioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 o 2 così non consentendo a questa Corte di conoscere, senza il ricorso ad altre fonti o atti del processo, se la CTR si sia o meno sostituita all’Ufficio, trasformando l’accertamento da analitico in sintetico.

Il dedotto vizio di motivazione è, in conseguenza, insussistente, laddove pretende che i costi vengano determinati in modo analitico, e lo è, anche, in relazione alla valutazione forfettaria della percentuale di redditività corrispondente ai maggiori ricavi accertati. Come si desume dal tenore globale della statuizione in esame, tale percentuale è stata effettuata in via equitativa, e le valutazioni di siffatto tipo caratterizzate da un certo grado di approssimatività, sono suscettibili di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo nei casi, qui non ricorrenti, di difetto, totale, di giustificazione, di macroscopico contrasto coi dati di comune esperienza, o di radicale contraddittorietà (cfr. Cass. n. 1529/2010).

In relazione al motivo accolto, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, che provvederà, anche, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana, che provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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