Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11458 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30929-2018 proposto da:

D.S.F., D.S.V., elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato USANTI ALFONSO;

– ricorrenti –

contro

DE.SA.AL., DE.SA.MA., R.P., nella qualità

di eredi di D.S.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI PERNA ANGELO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 230/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

De.Sa.Gi. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, D.S.V. e D.S.F. per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto di cessione di quote della S.r.l. che la società Camping Villaggio Ulisse aveva stipulato con i convenuti in data 20 ottobre 1999, deducendo di essere creditore di D.S.V. e di D.S.A. della somma di lire 200 milioni oggetto del decreto di sequestro conservativo, notificato ai debitori in data 2 dicembre 1993. Il provvedimento cautelare era stato eseguito presso terzi, sequestrando le quote sociali della predetta società Camping Villaggio Ulisse, delle quali i debitori erano titolari. Il sequestro era stato regolarmente annotato nel registro dei soci. Il Tribunale di Salerno con precedente sentenza del 20 ottobre 1999 aveva riconosciuto l’esistenza del credito fatto valere in via cautelare. Ciò premesso, rilevava che l’atto di cessione di quote sociali recava pregiudizio alle ragioni del creditore;

si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la buona fede del terzo acquirente;

il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con sentenza del 21 luglio 2010 accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto di cessione e rilevando che l’atto di citazione nel quale si indicava l’esistenza di un credito di 200 milioni di lire era stato notificato ai debitori il 12 gennaio 1994, 5 anni prima della cessione, con la conseguenza che la qualità di creditore era sorta in epoca precedente alla conclusione dell’atto dispositivo. Sussisteva, altresì, all’eventus damni attesa l’oggettiva variazione patrimoniale costituita dall’atto di cessione, che rendeva più difficile il soddisfacimento del credito. Quanto all’elemento soggettivo del consilium fraudis, la consapevolezza da parte dell’acquirente si fondava sulla circostanza che questi era il figlio del debitore;

avverso tale decisione proponevano appello D.S.F. e D.S.V. e si costituiva, chiedendo il rigetto, De.Sa.Gi.;

la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 21 febbraio 2018 rigettava l’impugnazione condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite;

contro tale decisione propongono ricorso per cassazione D.S.V. e D.S.F. affidandosi a due motivi che illustrano con memoria. R.P., De.Sa.Ma. ed De.Sa.Al., quali eredi De.Sa. di De.Sa.Gi. depositano memoria di costituzione, pervenuta a mezzo posta, in data 18 dicembre 2019.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione l’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. attesa la motivazione apparente e, comunque, perplessa ed obiettivamente incomprensibile riguardo al requisito del consilium fraudis per quanto riguarda il terzo acquirente delle quote della società Camping Villaggio Ulisse Srl, D.S.F.. In particolare, i ricorrenti con il quarto motivo di appello avrebbero lamentato che il primo giudice aveva fondato la

decisione su una presunzione di conoscenza da parte del terzo, derivante dalla notifica in data 2 febbraio 2000 (successiva a quella dell’atto di cessione del 20 ottobre 1999) della sentenza costitutiva del titolo di credito, mentre il precedente provvedimento di sequestro delle quote non era stato portato alla conoscenza degli interessati, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l’iscrizione nel libro dei soci e non anche nel registro delle imprese. Pur riconoscendo la possibilità di dimostrare la conoscenza del credito per presunzioni, nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe fatto un generico riferimento ad elementi sintomatici, senza una approfondita disamina, pervenendo ad una motivazione solo apparente, comunque perplessa (???) e incomprensibile;

con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il mancato esame di un fatto decisivo costituito dalle presunzioni che giustificherebbero la esistenza del consilium fraudis in capo al terzo acquirente D.S.F.;

il primo motivo è inammissibile non ricorrendo l’ipotesi di motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile poichè, come risulta dallo stesso ricorso, la Corte territoriale ha argomentato in maniera specifica, facendo riferimento al criterio presuntivo e individuando i parametri oggettivi posti a sostegno della decisione del Tribunale, condivisa dalla Corte territoriale;

al contrario, la censura riguarda solo il profilo dell’inidoneità dell’iscrizione nel libro dei soci a determinare una presunzione di conoscenza, mentre non è specifica rispetto alla notificazione del provvedimento cautelare e al contenuto della deposizione di S.L., oltre che sulla circostanza che l’acquirente era figlio del debitore e quindi certamente consapevole (pagina 3 della sentenza impugnata). Profili questi non contrastati;

il secondo motivo è inammissibile perchè dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nell’ipotesi di doppia conforme, fondata sulle medesime valutazioni di fatto del giudice di primo e secondo grado e per la quale opera lo sbarramento previsto all’art. 348 c.p.c., comma 5;

La memoria di parte ricorrente non aggiunge elementi di novità rispetto a quanto dedotto;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese atteso che gli intimati si sono costituiti con il deposito, tardivo ed irrituale, di un atto denominato “memoria di costituzione ex art. 380-bis c.p.c.”.

infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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