Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11458 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Pisistrato

n. 11, presso l’avv. Romoli Gianni, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Burla Giovanni, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 12/03/07, depositata il 23 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Ugo Mancusi (per delega dell’avv. Romoli) per il

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di F.F., è stata affermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente per IVA relativa all’anno 1999, con cui, sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, era stato contestato al F. l’esercizio dell’attività di commercio di autovetture usate in evasione d’imposta.

In particolare, il giudice a quo ha affermato, accogliendo l’eccezione preliminare dell’appellante, che l’avviso impugnato era illegittimo in quanto carente sotto il profilo motivazionale (non essendo allegato all’atto, nè in esso riprodotto, un documento richiamato dall’atto stesso); ha poi ritenuto che la pretesa era anche infondata, sia in considerazione dell’esito di indagini penali, sia perchè, come affermato in altra sentenza della stessa Commissione regionale, relativa a diversa annualità della medesima imposta, i conti correnti del contribuente dovevano ritenersi di mero “transito”, poichè le somme erano destinate ad essere riversate su conti di una società della quale il F. era socio ed in nome e per conto della quale aveva dichiarato di operare (aggiungendo, infine, che, “nell’ipotesi in cui il F. risultasse semplice intermediario dovrebbe ritenersi efficace il condono tombale da questi presentato”).

2. Il contribuente ha resistito con controricorso. L’Agenzia ricorrente ha depositato memoria.

3. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 3 luglio 2009, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, il Collegio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., u.c., (nel testo vigente ratione temporis), ha rinviato la causa alla pubblica udienza.

4. Nell’imminenza dell’odierna udienza il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione su fatto decisivo della controversia ed al termine dell’esposizione del motivo sintetizza la doglianza affermando che “era dunque fatto controverso e decisivo se l’Ufficio nella motivazione dell’avviso impugnato avesse fatto rinvio alla Rogatoria del Procuratore di Monaco di Baviera per esplicitare presupposti di fatto o ragioni giuridiche della pretesa erariale non altrimenti indicate”, e che la motivazione del giudice d’appello appare sul punto del tutto apodittica, in quanto “non esamina la motivazione pretesamente rinviante ob relationem, la cui piana e ragionevole lettura (non contrastata in alcun modo dalla CTR), seguita dalla CTP, rendeva palese che il riferimento alla rogatoria costituiva solo un mero riferimento ad una fonte di innesco delle indagini, assolutamente irrilevante ai fini della esplicitazione della pretesa erariale”.

Con il secondo motivo, si denuncia nuovamente l’insufficienza della motivazione, in questo caso in ordine alla prova del fatto che il contribuente avesse svolto in proprio attività di impresa di commercio di autovetture.

Con il terzo ed il quarto motivo, infine, la sentenza impugnata viene censurata, rispettivamente, per motivazione apparente e per violazione di legge, in ordine alla ritenuta validità ed efficacia, anche ai fini dell’IVA, del condono operato dal contribuente della L. n. 289 del 2002, ex art. 9.

2. Con riguardo al primo motivo, il ricorso si rivela improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, (come eccepito anche dal controricorrente).

Tale norma, nel testo – applicabile nella fattispecie ratione temporis – risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, prevede, infatti, che, a pena di improcedibilità, debbono essere depositati, insieme con il ricorso per cassazione, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” ed è stata interpretata (anche nel testo originario, che si riferiva in genere ad “atti” e “documenti”) nel senso che la sanzione dell’improcedibilità è configurabile nei soli casi in cui la mancata produzione riguarda atti e documenti il cui esame sia necessario per la decisione della causa ed il cui contenuto non sia già riportato nella sentenza impugnata in termini tali da consentire alla Corte di decidere in base a ciò che in essa è riferito (da ult. cfr. Cass. n. 19132 del 2005).

Nella fattispecie, è evidente che l’omesso deposito (pur preannunciato nella parte finale del ricorso) dell’avviso di accertamento rende impossibile a questa Corte ogni decisione in ordine al primo motivo di ricorso, il quale si fonda proprio sull’asserita mancata o inadeguata valutazione, da parte del giudice d’appello, del contenuto motivazionale di detto avviso.

Va, infine, osservato che questa Corte ha già affermato che l’onere in esame si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al deposito anche mediante la produzione di copia degli atti e dei documenti, alla quale l’art. 2712 cod. civ., attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformità non sia contestata dalla parte contro cui la copia è prodotta (Cass. n. 24940 del 2009).

3. Pur se, in astratto, la sanzione dell’improcedibilità non può che investire il solo motivo di ricorso sul quale l’inosservanza del precetto citato direttamente incide (Cass. n. 2118 del 1977), nella fattispecie l’improcedibilità del primo motivo rende superfluo l’esame di ogni altra censura (che resta quindi assorbita), poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (ratio investita dal motivo anzidetto) assume valenza autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

5. Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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