Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11458 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.10/05/2017), n. 11458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SACALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia Cerit spa, domiciliata in Roma, via Panama 68, presso gli
avv. Giuseppe Lomonaco e prof. Bruno Cucchi, che la rappresentano e
difendono, come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) snc;
– intimato –
avverso il decreto n. 23/2011 del Tribunale di Pistoia, depositato il
3 maggio 2011;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Equitalia Cerit spa impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Pistoia che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) snc, dal quale era stato escluso un credito per sanzioni amministrative irrogate per l’emissione di assegni privi di provvista.
Il Tribunale, ritenuta erronea la dichiarazione di inammissibilità dell’insinuazione tardiva del credito pronunciata dal giudice delegato, ha tuttavia escluso che la domanda di Equitalia Cerit spa potesse essere accolta, in quanto le ordinanze ingiunzione poste a suo fondamento erano stata adottate dal prefetto dopo la dichiarazione del fallimento, cui non erano perciò opponibili, e l’istante non aveva altrimenti documentato esistenza ed entità del credito.
La ricorrente propone un unico motivo d’impugnazione, mentre non ha spiegato difese il fallimento.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente, premesso che il credito vantato trae origine da illeciti amministrativi commessi e contestati prima del fallimento, argomenta per la giustificabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione tardiva oltre il termine previsto dalla L. Fall., art. 101.
Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, tuttavia, il ricorso è inammissibile, perchè non censura l’effettiva ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva già riconosciuto la giustificabilità del mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda tardiva di credito.
Non è quindi in discussione l’ammissibilità della domanda proposta da Equitalia Cerit spa nè l’anteriorità al fallimento degli illeciti dedotti quale titolo del credito vantato. E’ in discussione la prova del credito, che secondo i giudici del merito non è stata offerta dalla creditrice; e questa giustificazione della decisione impugnata non risulta affatto censurata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017