Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11457 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26624/2016 R.G. proposto da:

SACEN S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Parlato, con domicilio eletto

in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6, presso l’avv. Guido Parlato.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRIVERNO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall’avv. Giacomo Mignano, con domicilio eletto in Roma, alla

Via della Scrofa n. 57; presso l’avv. Paolo De Persiis.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2283/2016,

depositata in data 13.4.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2021 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Sacen s.r.l. ha chiesto al tribunale di Latina di ingiungere al Comune di Priverno il pagamento di 55760,56, oltre accessori, quale corrispettivo delle opere oggetto dell’appalto stipulato in data 1.10.2003, assumendo che il credito era stato riconosciuto dall’amministrazione con Det. Dirig. n. 90 del 2008.

Avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1312 del 2011, il Comune ha proposto opposizione, sostenendo che la suddetta determina aveva semplicemente dichiarato ammissibili le riserve formulate dall’appaltatrice, senza effettuare alcun riconoscimento del credito azionato in via monitoria.

Ha chiesto di revocare l’ingiunzione, con vittoria di spese.

La Sacen si è costituita in giudizio, asserendo che le opere erano state ormai appaltate da circa due anni e che l’importo ingiunto era stato ulteriormente riconosciuto dall’amministrazione in sede di redazione della contabilità finale. Ha proposto riconvenzionale per il pagamento della differenza tra il maggior importo riconosciuto e la somma oggetto del decreto ingiuntivo.

Il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione, ha confermato l’ingiunzione ed ha condannato il Comune al pagamento di ulteriori Euro 2367,93, regolando le spese.

La sentenza è stata riformata in secondo grado, con rigetto integrale della domanda di pagamento.

La Corte capitolina, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e ritenuto che le questioni concernenti l’avvenuto collaudo dell’opere fossero state già tempestivamente allegate in primo grado, ha ritenuto che, con la Det. n. 90 del 2008, fosse stata semplicemente dichiarata l’ammissibilità delle riserve e che solo con la Det. Dirig. n. 216 del 2008, fosse stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione delle opere, rilevando inoltre che la successiva Delib. n. 164 del 2009, aveva assentito anche il collaudo. Secondo il giudice distrettuale, il Comune aveva – in effetti ammesso in giudizio che il credito oggetto delle riserve era stato riconosciuto e la Sacen non aveva contestato nè il saldo complessivo a suo credito, nè l’ammontare degli acconti percepiti, mentre la somma che residuava, una volta detratti gli acconti, era stata saldata con due mandati di pagamento che l’impresa aveva ammesso di aver percepito, non residuando ulteriori crediti a favore dell’appaltatrice.

Per la cassazione della sentenza la Sacen s.r.l. ha proposto ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Priverno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di ordine logico, va esaminato con priorità il quinto

motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che l’appello, per come formulato, non consentiva di individuare le parti della sentenza che il Comune aveva inteso censurare, le modifiche alla ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda ed il risultato utile cui era diretta l’impugnazione.

La censura è infondata.

Premesso che in base alla data di notifica dell’impugnazione (2015), l’appello ricadeva nella previsione dell’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 82 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, deve ribadirsi che, secondo l’insegnamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.u. 27199/2017).

Non erano quindi necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, l’espressa individuazione delle modifiche di apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice o la predisposizione di un progetto di decisione alternativo, e inoltre, come si evince dall’esame dell’atto di appello, il Comune aveva chiaramente sostenuto che le somme pretese erano state già contabilizzate nello stato finale dei lavori e che le somme residuate erano state integralmente versate, ponendo in dubbio l’intero impianto su argomentativo della decisione di primo grado.

L’impugnazione, per come strutturata e per le doglianze proposte, investiva quindi l’intera decisione, sollecitando un nuovo apprezzamento dei fatti di causa, con argomentazioni conformi ai requisiti di contenuto richiesti dall’art. 342 c.p.c..

2. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo

per il giudizio e la violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 191-121, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la sentenza abbia omesso di considerare che il contratto di appalto era stato risolto per fatto della committenza – a causa della ritardata consegna dei lavori – e che non era ammissibile collaudare le opere. Il credito della ricorrente andava liquidato previa quantificazione e stima dei lavori da parte del direttore dei lavori e con redazione dello stato di consistenza e dell’inventario dei materiali.

Il secondo motivo deduce l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione del D.P.R. n. 554 del 1991, art. 191, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, censurando la pronuncia nel punto in cui ha omesso di statuire sull’eccezione di invalidità degli atti di collaudo, eseguiti in totale assenza di partecipazione e di contraddittorio con l’impresa e a distanza di anni dalla risoluzione del rapporto.

I due motivi, che per la loro stretta connessione, meritano un esame congiunto, sono infondati.

Non è in contestazione che il contratto di appalto fosse stato anticipatamente risolto ai sensi del D.M. n. 145 del 2000, art. 24, comma 4, norma che, con riferimento alla sospensione disposta per ragioni di interesse pubblico o necessità, prevede che nei casi di cui all’art. 133, comma 2, del regolamento, qualora detta sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o comunque a sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

Nel caso in esame trattavasi – quindi – di risoluzione per esigenze di carattere pubblico e non per inadempimento della stazione appaltante.

Inoltre – al contrario di quanto sostenuto in ricorso – del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 119 e 121, disciplinano lo scioglimento del contratto di appalto per fatto dell’appaltatrice (cfr. Tar Sicilia 1650/2002).

In particolare, il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 121, nel disciplinare i provvedimenti da adottare in caso di risoluzione e nel prevedere che il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, deve disporre, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori e l’inventario dei e dei mezzi impiegati, appare funzionale “alla chiusura di ogni rapporto con l’imprenditore inadempiente ed alla rapida conclusione di un altro contratto con il soggetto designato a completare l’opera, senza prevedere la partecipazione dell’imprenditore estromesso alla successiva fase del collaudo, che può tuttavia essere effettuato per definire gli obblighi del nuovo contratto fra la stazione appaltante e l’impresa chiamata a completare l’opera (Consiglio di Stato 2815/2006).

La norma non vieta in assoluto il collaudo, il quale è solo privo di efficacia vincolante rispetto all’impresa inadempiente, ferma la piena opponibilità delle verifiche svolte dal responsabile del procedimento e del direttore dei lavori.

Nello specifico, va considerato che, come chiarito dalla Corte distrettuale, se con la Det. n. 90 del 2008, era stata dichiarata l’ammissibilità delle riserve, con successiva Det. n. 216 del 2008, il responsabile del procedimento aveva redatto la contabilità finale ed emesso il certificato di regolare esecuzione, tanto che anche la Delib. Giunta n. 164 del 2008, che aveva approvato il collaudo, aveva indicato il saldo complessivo, senza operare alcuna detrazione sull’importo di Euro 58.128,48 oggetto di domanda.

La pronuncia, nel regolare i reciproci rapporti di dare ed avere, non ha dato rilievo al collaudo in sè, con le relative quantificazioni, ma ha considerato decisivo che l’appaltatrice non avesse contestato nè il saldo complessivo a suo credito, nè l’entità degli acconti (cfr. sentenza, pag. 7), dando conto del fatto che la liquidazione era giunta peraltro all’esito di un complesso procedimento avviato dalla dichiarazione di ammissibilità delle riserve e poi proseguito con la redazione dello stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione delle opere (con Det. 216 del 2008), fino all’approvazione del collaudo.

Non sussiste – in ogni caso – nè il vizio di omessa pronuncia, nè il vizio di motivazione.

Sotto il primo profilo, il rilievo conferito alla non contestazione del valore delle opere valeva come implicito rigetto delle questioni afferenti alla valenza e all’opponibilità del collaudo, da cui la sentenza ha ritenuto, difatti, di prescindere.

Com’è noto, ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti, come nel caso in esame, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass. 20311/2011).

La sentenza ha – poi – dato conto, sia pure in modo sintetico, delle ragioni in base alle quali ha provveduto alla regolazione dei reciproci rapporti di dare ed avere tra le parti, senza incorrere nel vizio di motivazione.

Riguardo alle ulteriori violazioni procedimentali, di esse non vi è alcuna menzione nella pronuncia, nè il ricorso chiarisce se e in quale grado e fase siano state sollevate in giudizio, sicchè la censura è, anche per tale aspetto, inammissibile, fermo, peraltro, quanto già osservato in merito alla rilevanza del collaudo stesso.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1176 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la corte di merito abbia ritenuto dimostrato il pagamento dei lavori, benchè i due mandati prodotti in giudizio riportassero somme superiori al credito residuo della ricorrente e sebbene che, al momento dei pagamenti, il collaudo non fosse stato ancora eseguito. Il motivo è inammissibile, sollecitando un diverso apprezzamento della valenza satisfattiva delle somme versate in pagamento e alla possibilità di imputare i due bonifici al credito azionato, in relazione alla tempistica del collaudo e alla corrispondenza degli importi, questioni rimesse all’apprezzamento del giudice di merito.

In ogni caso, una volta stabilito l’ammontare del credito dell’appaltatore e riscontrata l’effettuazione di pagamenti in un importo superiore al dovuto, oltre che la loro riferibilità alle voci di credito maturate in esecuzione dell’appalto, era del tutto legittimo ritenere ormai estinta ogni ragione di credito.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento integralmente satisfattivo, eseguito con riferimento ad un determinato credito, quest’ultimo deve ritenersi estinto a meno che il creditore non provi che il pagamento debba imputarsi a un credito diverso (Cass. 28779/2018; Cass. 7278/1991).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’effettuazione del collaudo era circostanza dedotta tardivamente solo in appello, trattandosi di domanda nuova non proponibile con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5.

La censura è infondata.

Le deduzioni del Comune vertenti sull’avvenuto collaudo delle opere risultano sollevate ancor prima che fossero concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 1 (sentenza, pag. 5) e comunque, non erano affatto un’allegazione difensiva ormai preclusa.

Per orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, al quale va riconosciuta la posizione di convenuto sostanziale, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti costitutivi o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa.

Le difese sollevate in proposito dal comune non integravano – quindi – il contenuto di una domanda giudiziale, ma sostanziavano la deduzione di una circostanza volta ad inficiare il fatto costitutivo della domanda monitoria (l’avvenuto riconoscimento del credito per effetto della Det. n. 90 del 2008), che la parte aveva ritualmente proposto, senza incorrere in alcuna decadenza.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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