Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11457 del 25/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 25/05/2011), n.11457
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
CBR ITALIA SRL IN FALLIMENTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 27/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 20/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 20.5.2005, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ritenuta improponibile, per la sua novità, l’eccezione d’inammissibilità, per carenza di mandato, dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, confermava la decisione con cui la Commissione Tributaria di primo grado aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi all’iva ed all’irpeg-ilor del 1997 della S.r.l. C.B.R. Italia, ritenendo insussistente la prova che le fatture per operazioni inesistenti – rilevate nel p.v.c. che aveva dato origine ai procedimenti – fossero riferibili alla contribuente.
Avverso tale sentenza, non notificata, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Fallimento della CBR Italia, che non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che il ricorso risulta correttamente proposto, alla luce dell’art. 328 c.p.c., nei confronti della curatela del fallimento della Società -intervenuto, come si desume dalla sentenza impugnata, in data imprecisata del pregresso grado di giudizio- tenuto conto che la “ratio” della norma in questione è quella di adeguare il processo di impugnazione alle effettive variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato (cfr. Cass. n 3351/2007, SU 15783/2005).
L’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione dell’art. 83 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostiene che l’atto introduttivo del giudizio è nullo, per mancanza di prova della sua provenienza dalla parte interessata, ed aggiunge che la deduzione di tale nullità non integra un’eccezione nuova, ma è questione che deve esser esaminata, d’ufficio, dal giudice, nella valutazione della regolare costituzione del rapporto processuale.
Il motivo è infondato. L’esame diretto degli atti, che questa Corte può condurre con poteri di cognizione piena, per essere denunciato un “error in procedendo”, ha smentito l’assunto della ricorrente, in quanto i ricorsi introduttivi dei due giudizi riuniti sono stati redatti e firmati dall’Avv. Sergio Moretti, cui era stato conferito, in fogli spillati, il mandato “ad litem” del seguente tenore: “delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l’eventuale giudizio di opposizione, Avv. Sergio Moretti Viale Majano 40, Milano, conferendo inoltre tutte le facoltà inerenti al mandato alle liti, compresa quella di farsi sostituire, di transigere e conciliare ed eleggendo domicilio presso Avv. Sergio Moretti Viale Majano 40, Milano” La procura è sottoscritta dall’Amministratore della Società, con firma che non è stata autenticata.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17845/2004; 6591/2008;
11446/2010), cui si presta convinta adesione, ha affermato che, nel processo tributario, la mancanza della certificazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, ad opera del difensore, dell’autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura a margine o in calce del ricorso introduttivo (o com’è equivalente in un foglio ad esso spillato), costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura stessa, perchè tale nullità non è comminata dalla legge, nè incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l’autografìa della firma non autenticata; principio, espresso, pure, a proposito dell’omologa disposizione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3. (Cass. SU n. 12625/98, 23994/04 e 24894/2005).
Nella specie l’autenticità della sottoscrizione non risulta specificamente contestata dall’Amministratore, che si è limitata a negare la riferibilità dell’azione dell’Avv. Moretti alla Società, per l’asserita carenza di mandato.
Nulla sulle spese, data la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011