Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11457 del 01/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 6 Num. 11457 Anno 2016
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 22418-2015 proposto da:
COMUNE DI USTICA, in persona del Sindaco legale
CL.)

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEL GOVERNO VECCHIO 20, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO MANCUSO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANCARLO PELLEGRINO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SIATAS SPA, in persona del suo amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore,
domiciliata

in ROMA,

elettivamente

VIA ANTONIO GRAMSCI,

lo studio dell’avvocato MANLIO LENTINI,
2016

e

96

procura in calce al controricorso;

difesa

dall’avvocato

GIUSEPPE

DI

20,

presso

rappresentata

STEFANO

giustas

– controricorrente

avverso la sentenza n.

532/2015 della CORTE D’APPELLO

di PALERMO del 3/03/2015, depositata 108/04/2015;

Data pubblicazione: 01/06/2016

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE – MI

Il Presidente

I’

Letta la rinuncia al ricorso proposto dal Comune di Ustica;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Dispone che del presente decreto
sia data comunicazione ai difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 19/5/2016
Il Presidente

R.G. n. 22418/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA