Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11456 del 01/06/2016
Civile Decr. Sez. 6 Num. 11456 Anno 2016
Presidente:
Relatore:
Pep,
DECRETO
Ud.
sul ricorso 19381-2015 proposto da:
MEDINO
GIOVANNI,
1APICHINO
elettivamente domiciliati
FILIPPO
ADELE,
in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli
avvocati GUIDO SALVATORE BONAVENTURA, GIUSEPPE FINELLI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
DOMICOL ANGELO, LATTNO GIOVANNA;
– intimati
avverso la sentenza n.
589/2015 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA del 5/03/2015, depositata il 02/04/2015;
2016
95
–
Data pubblicazione: 01/06/2016
CU t CL
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE NI2
R.G. n.19381/15
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Medino Giovanni.;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 12/05/2016
Il presidente
Il presidente