Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11455 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28121-2018 proposto da:

COBRA DISTRIBUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO

BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GI.AL. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANI FRANCESCO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1572/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 12 marzo 2014, la Cobra Distribuzioni Srl conveniva in giudizio C.G. e GI.AL. Srl chiedendo che, previo accertamento dei presupposti previsti all’art. 2901 c.c., fosse revocato nei confronti dell’attrice e dichiarato inefficace il contratto preliminare di compravendita del 21 febbraio 2013 e il successivo atto di compravendita del 18 giugno 2013 in forza del quale la società GI.AL. Srl aveva acquistato dalla Casella la proprietà di un immobile nel comune di Formello (Roma). Si costituivano in giudizio entrambe le convenute chiedendo il rigetto delle domande;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 aprile 2017, respingeva le domande ritenendo insussistente la prova della consapevolezza, da parte del terzo acquirente a titolo oneroso, del pregiudizio (scientia damni) arrecato alle ragioni del creditore dalla stipula dell’atto, peraltro successiva all’insorgere del credito. Parte attrice non avrebbe allegato alcun elemento riguardo alla conoscenza, da parte dell’acquirente, dell’esposizione debitoria della dante causa ( C.) e non sarebbero emersi elementi tesi a dimostrare la malafede del terzo contraente;

con atto di citazione del 25 novembre 2017, Cobra Distribuzioni Srl proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Roma. Si costituivano GI.AL. Srl e C.G., con separati atti, chiedendo il rigetto del gravame;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 7 marzo 2018, riteneva infondato il gravame condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Cobra Distribuzioni Srl affidandosi ad un unico motivo che illustra con memoria. Resiste con controricorso GI.AL. Srl. L’altra intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 2901 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. In particolare, dalle risultanze processuali emergerebbe che la Cobra Distribuzioni Srl aveva stipulato, in data 19 dicembre 2008, con C.G. un preliminare di compravendita, regolarmente trascritto il 24 dicembre 2008, per l’acquisto di un cespite per il prezzo di Euro 420.000 e che, a seguito di vicissitudini di natura giudiziaria, il contratto era stato risolto per mutuo consenso con obbligo della C. di restituire l’importo di Euro 108.000 a mezzo di assegno circolare. Al contrario, C.G., in data 21 febbraio 2013, avrebbe concluso un secondo contratto preliminare con GI.AL. Srl dichiarando che l’immobile era libero da vincoli, ad eccezione del preliminare di compravendita concluso con la società Cobra Distribuzioni Srl. Da ciò emergerebbe la consapevolezza da parte del terzo contraente dell’esistenza di una pregressa trascrizione pregiudizievole. Tali elementi fattuali sarebbero stati sottoposti all’esame dei giudici di merito con conseguente violazione l’art. 2901 c.c. attesa la sussistenza di plurimi atti negoziali posti in essere dalle medesime parti e l’omesso esame di atti rivestiti di fede pubblica. Sotto altro profilo, il giudice di appello avrebbe potuto acquisire la prova della consapevolezza in capo all’acquirente sulla base di presunzioni semplici. Infatti, nel secondo contratto si menzionava il precedente preliminare stipulato con Cobra Distribuzioni Srl;

A.G., quale legale rappresentante della società GI.AL. Srl, sulla base della diligenza media, avrebbe dovuto presuntivamente conoscere il verbale di conciliazione attestante l’esistenza di un pregresso debito di Euro 108.000 in capo alla dante causa. Ulteriori elementi presuntivi avrebbero potuto essere tratti dalla documentazione esibita;

il ricorso è inammissibile. Sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, la censura si atteggia come inammissibile richiesta di rivisitazione del percorso logico-argomentativo seguito dai giudici di merito attraverso la richiesta di valutazione del materiale probatorio;

parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise, e per ciò solo censurate, al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità;

la censura è, altresì, dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 per quanto riguarda il riferimento ai plurimi atti negoziali posti in essere dalle parti, dei quali non viene indicata la localizzazione precisando dove siano esaminabili in questo giudizio di legittimità;

inoltre si prospetta una differente ricostruzione sulla base di presunzioni semplici, senza peraltro evocare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., se non tardivamente è solo indirettamente nell’ultima parte della memoria ex art. 380-bis c.p.c.;

in ogni caso tale ultima censura è formulata senza osservare i limiti di deducibilità evidenziati in motivazione da Cass. Sez. U, n. 1785 del 2018;

nel caso di specie parte ricorrente individua una serie di elementi istruttori fattuali ai quali il giudice di merito avrebbe omesso di attribuire valore indiziario non riconoscendo la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. La doglianza si atteggia quale prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito.

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ponendosi su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito avrebbe omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro, e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria.

Ebbene, l’illustrazione del motivo si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;

Le considerazioni che precedono consentono di superare le deduzioni oggetto della memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. della società ricorrente;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA