Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11455 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– ricorrenti –
contro
BANCA POPOLARE DELL’IRPINIA, soc. coop. a r.L. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Terenzio n. 10, presso l’avv. Preziosi Claudio, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 343/06/00, depositata il 18 luglio 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2
marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Arturo Benigni (per delega dell’avv. Preziosi) per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FUZIO Riccardo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Banca Popolare dell’Irpinia, società cooperativa a responsabilità limitata, è stata riconosciuta l’applicabilità dell’agevolazione fiscale prevista per le operazioni di credito a medio e lungo termine dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 contratto di finanziamento stipulato tra la Banca anzidetta e G.R.:
in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’operazione rispondesse al requisito della durata contrattuale superiore a diciotto mesi. La Banca Popolare dell’Irpinia ha resistito con controricorso.
2. Nell’adunanza in camera di consiglio del 16 dicembre 2005, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, la Corte, su istanza della controricorrente, ha rinviato la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla medesima di accertare la eventuale presentazione di domanda di definizione della lite ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002.
Non avendo tale verifica avuto esito positivo, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’odierna udienza pubblica.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
La più recente giurisprudenza di questa Corte, espressa anche a Sezioni Unite, si è, infatti, orientata nel senso che la prescrizione contenuta nella norma citata, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, copia fotostatica della sentenza impugnata (ed eventualmente di altri atti processuali), così contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura; d’altra parte, diversamente opinando, la citata norma codicistica verrebbe sostanzialmente privata di ogni effetto (Cass., Sez. un., n. 16628 del 2009, che richiama Cass. n. 4823 del 2009; cfr., anche, Cass. n. 20393 del 2009).
Nella fattispecie, la parte del ricorso destinata all’esposizione sommaria dei fatti di causa è del tutto mancante, essendo stata completamente sostituita dalla copia fotostatica del testo integrale della sentenza impugnata: ciò determina, secondo il più recente orientamento anzidetto, l’inammissibilità del ricorso.
2. La novità del richiamato principio induce a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010