Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11455 del 10/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10631/2014 proposto da:

(OMISSIS) a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Aterno n.9, presso l’avvocato

Capasso Isabella, rappresentata e difesa dall’avvocato Gentile

Romano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) a r.l., in persona del Curatore

avv. M.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Alberto Caroncini n. 2, presso l’avvocato Feroleto Antonio, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che conclude per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la corte d’appello di Catanzaro rigettava il reclamo della società Coop AR – Arredamenti per ufficio comunità e scuole – avverso la sentenza con la quale il tribunale di Lamezia Terme ne aveva dichiarato il fallimento;

osservava che la società non era comparsa in sede prefallimentare, nonostante la rituale convocazione, e che era stata fornita la prova dell’insolvenza, stante la cessazione dell’attività imprenditoriale e la rilevanza dei crediti erariali e previdenziali iscritti a ruolo;

avverso la sentenza la società ricorre per cassazione sulla base di un unico mezzo, col quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., e L. Fall., art. 15, in conseguenza (i) della nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e (ii) del conseguente mancato rispetto del termine di convocazione; la curatela fallimentare resiste con controricorso; il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che:

la violazione dell’art. 145 c.p.c., non sussiste, in quanto dalla sentenza risulta che era stata previamente tentata la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla sede legale della società, a mezzo posta, oltre che la notificazione al legale rappresentante (Paolo Ranieri) presso la sua residenza;

tale notificazione alla sede della società non era andata a buon fine; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ancora dalla sentenza risulta che le generalità e la qualità e residenza della persona fisica suddetta erano state indicate nell’atto da notificare, e che tale seconda notifica si era perfezionata per compiuta giacenza; consegue che l’art. 145 c.p.c., era stato, nella specie, pienamente rispettato;

in tema di notificazioni a una persona giuridica, alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può infatti avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente (v. Cass. n. 6345-13; Cass. n. 22957-12);

quanto esposto in ordine alla regolarità della notificazione assorbe la consequenziale questione circa la presunta violazione del diritto di difesa, sicchè il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA