Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11454 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso la stessa domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

Cassa Rurale di Cavareno, s. c. a r. l., domiciliata in Roma, viale

Angelico n. 103, presso l’avv. Massimo Letizia, che insieme all’avv.

Alberto Paoletto di Trento la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 47/05 della Commissione tributaria di secondo

grado di Trento, depositata in data 28.07.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

marzo 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito per l’Amministrazione ricorrente l’avvocato dello Stato Massimo

Santoro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per l’accoglimento di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla Cassa Rurale di Cavareno veniva contestato di non aver regolarizzato le fatture ricevute negli anni 1997, 1998 e 1999 dalla Federazione Trentina delle Cooperative, emesse senza addebito di Iva a fronte dei servizi di pubblicità che l’ente aveva curato per conto delle cooperative associate. La cassa rurale impugnava l’addebito, sul rilievo che le fatture non concernevano la prestazione del servizio di pubblicità, ma il recupero del costo relativo, che la Federazione aveva sopportato in nome e per conto delle cooperative associate, in base ad un contratto di mandato con rappresentanza.

L’impugnazione era accolta, e l’appello dell’Ufficio respinto.

Ministero ed Agenzia ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento con due motivi. La cassa rurale resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale condizionato, col quale ripropone questioni rimaste assorbite nei giudizi di merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi.

La sentenza impugnata è così motivata: “Dagli atti prodotti in causa risulta che effettivamente la Federazione trentina delle cooperative ha svolto in nome e per conto della ricorrente l’attività di pubblicità. Alla richiesta della Federazione, quale atto di proposta contrattuale per il servizio, ha fatto seguito la espressa accettazione manifestata dalla Cassa rurale. Si è così formalizzato il rapporto di mandato con rappresentanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c.. Per quanto riguarda l’emissione di fatture cumulative, ritenute elemento ostativo ai fini dell’esclusione dell’imposta, va sottolineato che il servizio stesso di pubblicità era cumulativo, cioè su base comprensoriale, sicchè il fornitore ha emesso le fatture per il servizio globale su base territoriale. D’altra parte solo il rimborso è stato suddiviso e ripartito in ragione delle anticipazioni effettuate dal mandatario.

Trova pertanto applicazione nel caso di specie il D.P.R. n. 633 del 72, art. 15, comma 1, n. 3 che esclude dalla base imponibile ai fini Iva le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate”.

Col ricorso principale si denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 e art. 15, comma 1 artt. 1388, 1703, 1705 c.c.) e vizio di motivazione. Si deduce che l’atto rappresentativo presuppone la spendita del nome del rappresentato, compiuta con dichiarazione espressa o con altro comportamento univoco e concludente. La CTR ha ritenuto che la Federazione avesse agito a nome della cooperativa senza accertare la contemplano domini, che non è affatto risultata in giudizio.

La censura di violazione di legge è infondata, perchè il giudice d’appello non ha fatto applicazione di una nozione falsa o erronea di negozio rappresentativo. Ha giudicato che la Federazione abbia trattato coi fornitore dei servizi pubblicitari a nome delle cooperative associate fondandosi sul rilievo che il rapporto di mandato era stato formalizzato tramite la accettazione di una proposta della Federazione che contemplava il conferimento di un incarico di mandato con rappresentanza. Ma ciò non era sufficiente a ritenere che il contratto pubblicitario, stipulato nell’interesse delle cooperative mandanti, fosse stato concluso a loro nome. Sarebbe stato a tale scopo necessaria la prova che il potere rappresentativo in quel modo conferito fosse stato esercitato in maniera manifesta.

Ricorre pertanto il vizio di motivazione, perchè le considerazioni svolte a sostegno della decisione non sono idonee a giustificarla.

Va dunque accolto il ricorso principale, cassata la sentenza impugnata e disposto rinvio per nuovo esame, nel quale, all’esito dell’eventuale positivo accertamento che il contratto di pubblicità in favore della Cooperativa di Cavareno sia stato concluso dalla Federazione a nome della mandataria, dovranno essere decise le questioni qui riproposte col ricorso incidentale condizionato, che come tale è inammissibile perchè proposto dalla parte che nel giudizio di merito era risultata totalmente vittoriosa. Con la sentenza definitiva saranno regolate altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso principale. Dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CT di secondo grado di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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