Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11454 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/05/2017), n. 11454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22477/2015 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sesto
Rufo n. 23, presso l’avvocato Moscarini Lucio Valerio, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Poto Dario, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.R., A.T., elettivamente domiciliati in
Roma, Via Piemonte n. 39, presso l’avvocato Giovannetti Alessandra,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Weigmann Marco,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
Ma.Lu., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte
Asolone n. 8, presso l’avvocato Liuzzi Milena, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati Antonielli d’Oulx Luigi, Del
Carretto Ilaria, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Assicuratrice Milanese S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo
n. 212, presso l’avvocato Mariani Tiziano, rappresentata e difesa
dagli avvocati Panni Francesco, Sirena Andrea, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Assicuratori dei Loyd’s of London, M.M., R.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1613/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 20/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2017 da ACIERNO MARIA;
udito, per i controricorrenti C. + 1, l’Avvocato ALESSANDRA
GIOVANNETTI che rinuncia ma chiede la compensazione delle spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI
Francesca, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento recante il numero di R.G. 22477de1 2015, il ricorrente M.P. ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso accettata da tutte le parti costituite: Ma.Lu.; C.R. e A.T.; la s.p.a Assicuratrice Milanese.
Le parti contro ricorrenti C. ed A. hanno, tuttavia, richiesto un contributo per le spese di difesa, non accettando la proposta d’integrale compensazione formulata dal ricorrente.
Al riguardo si rileva, tuttavia, che all’epoca della proposizione del ricorso (notificato il 17/9/2015) non vi era uniformità tra dottrina e giurisprudenza prevalente di legittimità sulla questione risolta da S.U. n. 12084 del 2016, accogliendo l’indirizzo più rigoroso in ordine alla tempestività dell’impugnazione. Ne consegue l’estensione del regime della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio nei confronti di tutte le parti resistenti.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017