Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11454 del 01/06/2016


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 11454 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8662-2013 proposto da:
LAMA= ANTONIETTA LMZNNT59M49C72614, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41,
presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA
LAMAZZA, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2016
1175

CORELLI FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOSUÈ BORSI N.4, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO PAPE’, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/06/2016

avverso la sentenza n. 4476/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato PIETRO PAPE t ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rinvio a N.R. in attesa della decisione delle S.U.
in subordine per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA LAMAZZA;

2

La Corte,
rilevato

che il primo motivo di ricorso investe una

questione che, sia pure in relazione ad uno specifico
profilo, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite di
questa Corte, con ordinanza 18 dicembre 2015, n. 25529,

che appare necessario, quindi, attendere la decisione
delle Sezioni Unite sulla questione a loro rimessa.
PER QUESTI MOTIVI

dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Terza Sezione Civile, il 20 maggio 2016.

della Seconda Sezione Civile;

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