Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11453 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., domiciliato in Roma, via Premuda n. 18, presso

l’avv. ANGELELLI AMEDEO, che lo rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

nonchè

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 11/08/2005 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, depositata in data 14.03.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

marzo 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito il difensore del ricorrente avvocato Amedeo Angeletti;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Massimo

Santoro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’accoglimento di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.S. impugnò due avvisi di accertamento e due avvisi di irrogazione sanzioni in materia iva per gli anni 1995 e 1996 davanti Commissione tributaria provinciale di Siena, che riunì ed accolse i ricorsi. L’appello dell’Ufficio fu accolto solo in parte dalla CTR della Toscana, che rideterminò l’importo delle operazioni imponibili non dichiarate riducendo in proporzione le sanzioni applicate. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con sette motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, nel quale spiega impugnazione incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

L’errore di quello principale, che indica erroneamente come controparte il Ministero dell’Economia e delle Finanze (estromesso dal processo per non aver preso parte al giudizio d’appello) anzichè l’Agenzia delle Entrate, è stato superato dalla costituzione di quest’ultima, effettiva legittimata passiva.

Richiamati e confutati i primi tre motivi dell’appello, la CTR ha accolto le due ultime censure proposte dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado considerando che gli importi rilevati dalla guardia di finanza sui conti correnti del contribuente non potevano essere tradotti in un determinato importo di evasione senza stabilire la natura della attività non denunciata. Ha conseguentemente ritenuto “che l’attività di fatto, esercitata dal P.S., sia stata quella di intermediazione, in quanto confrontando le differenze fra i movimenti bancari in entrata e quelli in uscita per il 1995 risulta una differenza pari al 10% del presunto giro di affari accertato mentre, per il 1996, tale differenza corrisponde all’8%; tali percentuali sono riconducibili ad una attività di intermediazione e pertanto la somma ascrivibile a tale attività deve ritenersi, per il 1995, la differenza fra le entrate e le uscite rilevate sul suo conto corrente pari a L. 15.764.842, e per il 1996 pari a L. 11.810.510. Queste somme rappresentano l’attività che il P. avrebbe dovuto dichiarare ai fini della tassazione Iva come intermediario, con i conseguenti versamenti dovuti per legge. Sono conseguenti e susseguenti le penalità e le sanzioni ad essa attività non dichiarata. Passando agli avvisi di irrogazione delle sanzioni IVA… conseguenti agli avvisi di accertamento già esaminati, la Commissione ritiene che gli stessi debbano pertanto essere adeguati all’ammontare dei ricavi realizzati come intermediario per gli anni 1995 e 1996 così come determinati nel presente procedimento”.

Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione di legge (art. 2729 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56) e vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Si lamenta che la sentenza impugnata abbia attribuito al contribuente un giro d’affari imprenditoriale senza motivare in alcun modo circa la gravità e precisione delle presunzioni poste alla base dell’accertamento impugnato e senza considerare “le deduzioni e le prove offerte dalla difesa del P. a contrasto dei fatti dedotti dall’organo ispettivo”. Il motivo prosegue richiamando le difese svolte nei precedenti gradi del giudizio circa gli elementi considerati dalla guardia di finanza quali prove della evasione contestata: le movimentazioni bancarie e gli acquisti di una casa e di una automobile.

Il motivo è fondato. La CTR riferisce, nella parte narrativa della sentenza, che nel giudizio d’appello il P. aveva contestato “punto per punto le motivazioni riportate negli appelli dell’Agenzia delle Entrate di Montepulciano, ripetendo le ragioni dei ricorsi principali e chiedendo la conferma delle decisioni della C.T.P. di Siena”. Nondimeno, la decisione sovverte quella di primo grado senza riferirne le ragioni e senza dar conto degli argomenti difensivi sviluppati dal contribuente, limitandosi ad osservare che “pur gli avvisi di accertamento contenendo delle contraddizioni e alcuni aspetti non analiticamente esposti, nell’impianto fondamentale risultano motivati. Nè si può condividere il principio che la violazione di una norma dello Statuto del contribuente, contenente principi generali, possa rendere nullo l’accertamento”. Motivazione palesemente inidonea a consentire la ricostruzione del ragionamento che ha condotto al rigetto dei motivi di impugnazione dell’avviso.

Gli altri motivi del ricorso principale restano assorbiti.

E’ fondato anche il ricorso incidentale, rivolto avverso le statuizioni della decisione favorevoli al contribuente.

Con esso – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 45, comma 1, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 1; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e segg.; artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia – si sviluppano due censure.

Con la prima si osserva che le sanzioni irrogabili per omessa tenuta della contabilità iva ai sensi delle menzionate disposizioni di legge sono determinate dal legislatore fra un minimo ed un massimo ma non in misura proporzionale all’evasione accertata. Ciò stante, la statuizione della CTR secondo la quale, a seguito della rideterminazione giudiziale dell’imponibile evaso, esse avrebbero dovuto essere rideterminate ed adeguate “all’ammontare dei ricavi realizzati come intermediario per gli anni 1996 e 1996 così come determinati nel presente procedimento” risulta indeterminata ed incongrua.

Quanto alla rideterminazione dell’imponibile non dichiarato, si rileva che la CTR “si limita a detrarre le uscite dalle entrate, il che fa presumere che le prime secondo i giudici non avrebbero diretta rilevanza ai fini della determinazione dell’imponibile”. Ma tale procedimento viola il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 comma 1, secondo cui “Se il contribuente non ha presentato dichiarazione annuale l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all’accertamento dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tale caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33”.

Entrambe le censure sono fondate.

L’accertamento che l’attività imprenditoriale debba ritenersi quella di intermediazione piuttosto che di rivendita non è invero rilevante ai fini della determinazione dell’ammontare dell’Iva evasa, giacchè, a prescindere dalla natura della attività esercitata, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativo alle operazioni effettuate – ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, ultima parte, – soltanto l’importo dell’Iva assolta sugli acquisti risultante dalle dichiarazioni periodiche.

L’accoglimento della censura concernente la determinazione dell’imponibile non dichiarato travolge la statuizione di annullamento degli avvisi di irrogazione sanzioni (per omessa tenuta della contabilità) anche senza considerare il fondamento della critica ad essa specificamente rivolta.

Vanno conseguentemente accolti entrambi i ricorsi. La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Toscana, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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