Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11452 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., domiciliato in Roma, via Premuda n. 18, presso

l’avv. Angelelli Amedeo, che lo rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

nonchè

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/13/04 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, depositata in data 28.02.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

marzo 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito per il ricorrente l’avv. Amedeo Angeletti;

udito per l’Amministrazione resistente l’avvocato dello Stato Massimo

Santoro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.S. impugnò l’avviso di accertamento Irpef per l’anno 1995 davanti Commissione tributaria provinciale di Siena, che respinse il ricorso. L’appello del contribuente fu del pari respinto dalla CTR della Toscana. Il P. ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con sette motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’errore del ricorso, che indica come controparte il Ministero dell’Economia e delle Finanze (estromesso dal processo per non aver preso parte al giudizio d’appello) anzichè l’Agenzia delle Entrate, è superato dalla costituzione di quest’ultima, effettiva legittimata passiva.

Premesso che, coi motivi d’appello, il contribuente aveva insistito nelle eccezioni opposte in primo grado circa l’insufficienza dei motivi a base dell’avviso di accertamento impugnato, la CTR ha osservato che, contrariamente all’assunto del ricorrente, “le presunzioni esposte nell’accertamento che richiama il processo verbale di costatazione redatto dalla guardia di finanza presentano senza dubbio i caratteri di gravita precisione e concordanza richiesti dalla normativa e quindi ben ponderati dai giudici di prime cure”. Ha conseguentemente rigettato il gravame.

Col primo motivo, il contribuente deduce violazione di legge (art. 2729 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38) e vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) lamentando che “la sentenza impugnata definisce gravi e precise e concordanti le presunzioni alla base dell’accertamento impugnato senza motivare circa i detti requisiti, anche in considerazione delle deduzioni e delle prove offerte dalla difesa del P. a contrasto dei fatti dedotti dall’organi ispettivo”. Il motivo prosegue richiamando le difese svolte nei precedenti gradi del giudizio circa gli elementi considerati dalla guardia di finanza quali prove della evasione contestata: le movimentazioni bancarie e gli acquisti di una casa e di una automobile.

Il motivo è fondato. La motivazione della CTR è solo apparente, perchè non indica quali fossero gli elementi di fatto risultanti dal processo verbale di constatazione della guardia di finanza e perchè (non ostanti le difese spiegate dal ricorrente, delle quali non dimostra in alcun modo di aver tenuto conto) dovessero considerarsi prova idonea della evasione contestata.

Va dunque accolto il ricorso. Gli altri motivi restano assorbiti. La causa va rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Toscana, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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