Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11452 del 01/06/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11452 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 27016-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002,

in persona del

Direttore prc. tempgre, elettivarnente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FRANCINI VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA
VALVA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANDREA BODRITO, GIOVANNI MARONGIU giusta mandato in
calce al controricorso;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 100/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA
depositata 1’01/10/2013;

del

7/06/2013,

Data pubblicazione: 01/06/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria

la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dalla contribuente Francini Valeria, quale erede del
sig. De Santis (ex dipendente Consorzio Autonomo Porto di Genova —
CAP-), avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata il 2410-08 ed intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute fiscali
indebitamente effettuate dall’INPS per gli anni dal 1997 al 2008 sul
trattamento previdenziale integrativo previsto dal D.Lgs. n. 124 del
1993; la CTR, in particolare, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto
che il detto trattamento pensionistico complementare era assoggettato
a tassazione sull’importo dell’87,50% dell’ammontare, in forza dell’art.
48 bis (oggi 52) del D.P.R. n. 917 del 1986, che lo aveva assimilato ai
redditi da lavoro dipendente; al riguardo ha precisato che, se pur era
vero che l’art. 10 del d,lgs 47/2000 aveva eliminato ogni riferimento
alla detta percentuale, tuttavia il successivo art. 12 prevedeva, nel
disciplinare la disciplina transitoria, che, per le prestazioni maturate
anteriormente al 1-1-2001 (data di efficacia del decreto), la tassazione
doveva essere effettuata in base alla vecchia normativa (e, quindi, nei
limiti dell’87,50%); la CTR ha poi precisato che l’istanza di rimborso
poteva essere presentata ex art. 38 dpr 602/1973 entro il termine di
decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata; di
conseguenza riteneva che la domanda di rimborso del contribuente
doveva essere accolta nei limiti della prescrizione.
Il contribuente resiste con controricorso.
Ric, 2014 n. 27016 sez. MT – ud. 03-02-2016
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Regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha riformato

Il ricorso, assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis cpc,
può essere definito ex art. 375 cpc.
In diritto
Con l’unico motivo l’Agenzia, denunziando -ex art 360 n. 3 cpc- la
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt.7, 7 bis,

D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, 47, comma 1, lett. h-bis
deduce, in primo luogo, che le prestazioni pensionistiche erogate dal
fondo CAP istituito presso l’Inps non potevano fruire del regime della
tassazione nella misura dell’87,50% in quanto non potevano
considerarsi “prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del d.lgs 124/92”, alle quali faceva riferimento l’art.
48 bis comma 1 del TUIR, ratione temporis applicabile; deduce,
inoltre, che la tassazione sulla ridotta base imponibile dell’87,50°/0
riguardava solo i fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla L. n. 70
del 1975, mentre, per gli altri fondi preesistenti – c.d. vecchi fondi, al
cui interno rientrava anche quello per il personale dell’ex consorzio
autonomo del Porto di Genova – la tassazione agevolata sulla base
dell’87,50 ‘A doveva riconoscersi solo per quelli inquadrati nel settore
della previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. n. 124 del
1993; di conseguenza, occorreva verificare, caso per caso, se detti fondi
esercitavano l’attività sulla base della preventiva autorizzazione della
COVIP e se erano iscritti nell’albo tenuto dallo stesso Comitato e
sottoposti alla sua vigilanza; pertanto, poiché il Fondo per il personale
dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova gestito dall’INPS non
era iscritto all’albo anzidetto né risultava soggetto alla vigilanza COVIP
né erogava una pensione complementare assimilabile a quella
corrisposta in forma di trattamento previsto ai sensi del D.Lgs. n. 124

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13, comma 8 – come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, e del

del 1993, lo stesso non era sottoposto al regime agevolato indicato
dalla CTR.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto premesso che la domanda di rimborso è stata accolta
nei limiti della indicata decadenza (e cioè relativamente alle ritenute

presentata il 24-10-2008); tanto anche se la CTR utilizza erroneamente
il termine “prescrizione”, quando invece intendeva chiaramente
riferirsi alla decadenza di cui al cit. art. 38, come appare evidente dalla
esplicita precisazione (contenuta nell’impug-nata sentenza) in ordine
all’applicabilità al caso di specie della speciale decadenza e non alla
ordinaria prescrizione di cui all’art. 2946 cc.; residuo oggetto
controverso, pertant9, sono solo le dette ritenute, tutte effettuate in
epoca successiva al 1° gennaio 2001.
Ciò posto, come questa Corte ha già affermato in analoghe
controversie (Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009; n. 30751/2011; n.
240/2015; 9996/2015; 10302/2015), a prescindere dagli altri rilievi
contenuti in ricorso, va ribadito che, in relazione al mutato quadro
normativo – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett d)- risultano
applicabili al caso di specie le nuove disposizioni che impongono la
tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati
anteriormente, giacché, a decorrere dall’i gennaio 2001, “le prestazioni
pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma
periodica (..) si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imPosta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g
quinquies), se determinabili”; ovverosia sono tassabili non già solo
sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, come sostenuto
dalla commissione regionale nella presente controversia sulla scorta
dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non
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operate nei 48 mesi precedenti alla data dell’istanza in questione,

essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante)
dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale”.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384
c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal

rimborso delle ritenute fiscali effettuate dall’Inps sul trattamento
previdenziale integrativo percepito dal contribuente.
La natura della controversia e i reiterati mutamenti normativi
giustificano la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal contribuente
avverso il silenzio diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle
ritenute fiscali effettuate dall’Inps sul trattamento previdenziale
integrativo percepito dal contribuente; dichiara compensate le
spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2016.

contribuente avverso il silenzio diniego dell’Ufficio sull’istanza di

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