Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11451 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del ministro in
carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
Contro
Cassa Rurale di Cavareno, s. coop. a r.l., in persona del presidente
Z.M., rappresenta e difesa dall’avv. Paoletto Alberto di
Trento e domiciliata in Roma, viale Angelico n. 103, presso l’avv.
Massimo Letizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/05 della Commissione tributaria di secondo
grado di Trento, depositata in data 21.04.2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2
marzo 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;
udito per i ricorrenti l’avvocato dello Stato Massimo Santoro;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cassa Rurale di Cavareno ha impugnato l’avviso di rettifica IVA concernente l’anno 1996 notificatile dall’Agenzia delle Entrate di Cles per omessa fatturazione di servizi ricevuti dalla Federazione Trentina della Cooperative. La CT Provinciale di Trento ha accolto il ricorso, e la CT di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. Ministero ed Agenzia ricorrono con un motivo per la cassazione della sentenza d’appello. La Cassa Rurale si è difesa con controricorso e memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione di secondo grado ha rilevato che l’appello era stato notificato alla Federazione delle Casse Rurali del Trentino, che si era costituita per dichiarare la propria estraneità al processo, ma non alla Cassa Rurale, che era rimasta contumace. Ha pertanto dichiarato inammissibile l’impugnazione.
Col ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 8, 20 e 53 nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria. Si osserva che l’appello era correttamente intestato alla Cassa Rurale, ed era stato notificato alla Federazione delle Cooperative nella veste di domiciliata ria della società appellata.
Il ricorso è infondato, perchè dall’esame degli atti risulta che la Federazione Trentina delle Cooperative non è mai stata parte del processo, nè, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, domiciliata ria della Cassa Rurale. La notificazione dell’atto di appello, pertanto, in quanto effettuata presso terzo del tutto estraneo al giudizio, non ricollegabile alla parte processuale ed avente sede in altro Comune, è stato, giustamente, considerata inesistente dalla Commissione di secondo grado.
Va quindi respinto il ricorso, e condannati i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 600, di cui 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010