Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11450 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29295-2017 proposto da:

C.S., ABBIGLIAMENTO G. DI C.D. & C. SNC,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO BOSCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSIMO MANCA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

GORI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

CA.RO., elettivamente domiciliato in ROZZA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TICCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ERCOLANI;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA, ART. EDILE

SRL, M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3597/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il giorno 26 novembre 2005, lungo via (OMISSIS), si verificava un sinistro tra l’autovettura Lancia di proprietà della società Abbigliamento G. di D.C. & C, condotta da C.S. e assicurata con Aurora S.p.A. (oggi Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.) e l’autovettura Alfa Romeo del Ministero della Difesa condotta da Ca.Ro. e assicurata da Le Assicurazioni d’Italia (oggi, Generali Italia S.p.A.). Quest’ultimo veicolo, a seguito dell’urto, urtava l’immobile di M.P.. Dal verbale di intervento dei vigili urbani risultava che l’auto dei carabinieri, con sirena e lampeggianti accesi, nel sorpassare una fila di autovetture, avrebbe parzialmente invaso la corsia di marcia opposta, sulla quale transitava l’autovettura del C.. A seguito di tale sinistro erano state introdotte davanti al Giudice di pace di Firenze sei cause, tutte riunite per connessione. Nella prima, C. assumeva la responsabilità esclusiva di Ca. chiedendo la condanna del Ministero e dell’assicuratore, al risarcimento dei danni. Nella seconda, la società Abbigliamento G. richiedeva i danni materiali a Ca. e al Ministero ed al relativo assicuratore e in entrambi i procedimenti il Ministero spiegava domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al risarcimento dei danni. Nella terza, Ca., deduceva la responsabilità esclusiva di C. e chiedeva la condanna di quest’ultimo e della società Abbigliamento G. e del relativo assicuratore al risarcimento dei danni. Nella quarta, M.P. chiedeva la condanna del Ministero e dell’assicuratore al risarcimento dei danni patrimoniali e nella quinta e sesta l’impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione nell’immobile di M. (Artedile srl) e la proprietaria del ponteggio (Chimera Ponteggi snc) chiedevano i danni ad Abbigliamento G. e al relativo assicuratore. L’ultimo giudizio veniva successivamente cancellato dal ruolo;

il Giudice di pace di Firenze con sentenza n. 4241 del 2014 ritenuta la responsabilità esclusiva di Ca., lo condannava, unitamente ad Assitalia, al risarcimento dei danni subiti dalle altre parti;

avverso tale decisione proponeva appello Ca. e si costituivano C. e Abbigliamento G., M. e Artedile che chiedevano il rigetto della impugnazione; questi ultimi, in caso di accoglimento del gravame, domandavano la condanna degli altri convenuti e di Unipol Sai al risarcimento dei danni. Il Ministero sollevava eccezione preliminare di incompetenza per valore del giudice adito, sulla base dell’importo oggetto della domanda riconvenzionale e si associava ai motivi di appello posti a sostegno dell’impugnazione di Ca.. Si costituiva l’assicuratore Unipol Sai associandosi alle difese degli altri convenuti. Generali Italia sosteneva i motivi di appello proposti dal Ministero, con condanna delle controparti alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;

il Tribunale di Firenze, con sentenza del 9 novembre 2017, rilevava la tardività dell’eccezione di incompetenza per valore del primo giudice; sulla base delle risultanze processuali, accertava la responsabilità esclusiva di C.S. nella determinazione del sinistro. Conseguentemente rigettava le domande proposte da quest’ultimo e da Abbigliamento G., che condannava al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C.S. e Abbigliamento G. affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi Ca.Ro. e Unipol Assicurazioni S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice di appello posto a sostegno della ricostruzione della dinamica dell’incidente le dichiarazioni del teste F., omettendo di considerare altre deposizioni ed elementi istruttori;

con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Sulla base della medesima errata ricostruzione il giudice di appello avrebbe attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro al ricorrente, nonostante l’insufficienza degli elementi probatori forniti dalla deposizione testimoniale presa in esame;

il ricorso è inammissibile e ciò rende irrilevante la nullità della notificazione al Ministero, eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale e non presso quella Generale in Roma;

il primo motivo è inammissibile perchè demanda alla Corte di legittimità l’apprezzamento dei fatti e delle prove, che compete in via esclusiva al giudice di merito. La censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, riguarda l’omesso esame di un fatto storico rilevante e non la differente o mancata valutazione di elementi istruttori. Inoltre, non ricorre l’ipotesi di omesso esame delle dichiarazioni del teste B., atteso che il Tribunale ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni dei testi oculari, rispetto alla ricostruzione ex post operata dai Vigili (teste B.);

il secondo motivo costituisce un tentativo di introdurre un terzo grado di merito reiterando le censure già oggetto del precedente motivo. Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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