Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11450 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, (ud. 24/11/2016, dep.10/05/2017),  n. 11450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12444/2012 proposto da:

B.G., (c.f. (OMISSIS)), S.D. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso l’avvocato

CARLA RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARMIDA ANNAMARIA MOSCATELLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAPOSILE 2, presso l’avvocato ANTONINA ANZALDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO FANTUSATI, giusta procura a margine del

controricorso;

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8,

presso l’avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLA MANUALI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

SE.VA., SA.PI., V.F., M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 219/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 05/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato C. RIZZO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente BANCA MPS, l’Avvocato A. ANZALDI, con

delega, che si riporta;

udito, per la controricorrente REGIONE UMBRIA, l’Avvocato G. GOBBI,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Regione dell’Umbria ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ne ha chiesto condanna al pagamento dell’importo di Lire 137.536.000, oltre accessori.

A fondamento della domanda l’attrice ha premesso di aver corrisposto alla banca convenuta un importo, ai sensi della L. 5 agosto 1978, n. 457, a titolo di contributo in conto interessi a favore della Cooperativa edilizia CEAF, cui la stessa banca aveva erogato un mutuo fondiario agevolato per l’edificazione di un fabbricato composto di otto alloggi nel Comune di (OMISSIS). La Regione dell’Umbria ha quindi aggiunto che il contributo era stato calcolato sul presupposto che la Cooperativa beneficiaria dovesse corrispondere alla banca un tasso di interesse del 3% annuo, previsto per l’ipotesi di cooperative edilizie a proprietà indivisa, mentre, nel caso di specie, la medesima Cooperativa aveva proceduto all’assegnazione degli alloggi ai singoli soci, essendo perciò tenuta a pagare il maggior tasso di interesse del 4,5% annuo, sicchè essa attrice aveva corrisposto in eccesso alla banca la somma oggetto della domanda.

2. – La Banca del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha resistito alla domanda ed ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa sette degli otto soci della Cooperativa CEAF, B.G., S.D., Se.Va., Sa.Pi., V.F., s.s. e M.L..

Ha in particolare sostenuto la banca che qualora l’ente pubblico avesse effettivamente erogato un contributo maggiore di quello spettante alla Cooperativa, avrebbe dovuto eventualmente far valere le sue ragioni di credito nei confronti della stessa Cooperativa ovvero dei soci assegnatari degli alloggi. In ogni caso la convenuta ha chiesto di essere tenuta “indenne” dai chiamati in causa in ipotesi di soccombenza.

3. – Questi ultimi hanno resistito alla domanda perchè generica ed infondata, formulando altresì eccezione di prescrizione e deducendo la natura usuraria del tasso di interesse passivo praticato dalla banca mutuante.

4. – Il Tribunale adito ha rigettato la domanda dell’ente pubblico e regolato conseguentemente le spese di lite.

5. – La sentenza è stata appellata dalla Regione dell’Umbria nei confronti sia della banca che dei terzi chiamati in causa, i quali hanno resistito all’impugnazione.

Con sentenza del 5 aprile 2011 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha confermato il rigetto della domanda proposta dall’originaria attrice nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e, in accoglimento della domanda che ha ritenuto proposta dalla stessa Regione nei confronti dei chiamati in causa, ha condannato questi ultimi a pagare le somme indebitamente versate dall’ente alla banca, quantificate in Euro 17.893,50 quanto alla B. ed in Euro 13.467,38 quanto al S., provvedendo altresì sulle spese di lite.

La Corte d’appello ha in particolare ritenuto, per quanto rileva:

-) che il Tribunale avesse errato nell’escludere l’automatica estensione della domanda attrice nei confronti degli intervenuti, dal momento che il titolo su cui si fondava la chiamata in causa era il medesimo in forza del quale la Regione aveva richiesto alla banca la restituzione degli interessi pagati in eccedenza, tanto più che i mutuatari erano i beneficiari dell’errore della Regione;

-) che, tenuto conto della previsione del contratto di mutuo, i chiamati in causa avrebbero dovuto provvedere immediatamente a restituire la quota di contributo non spettante, cosa che aveva fatto soltanto il socio Ma.Al.;

-) che l’entità delle somme singolarmente dovute dai soci chiamati in causa emergeva dalla documentazione prodotta, non contestata dagli interessati, non essendovi solidarietà tra di loro;

-) che l’eccezione sollevata dai soci di genericità ed indeterminatezza della domanda era infondata;

-) che le restanti eccezioni erano state solo genericamente riproposte in comparsa di risposta sì che detta generica riproposizione non era idonea a superare la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c..

6. – Contro la sentenza B.G. e S.D. hanno proposto ricorso per quattro motivi illustrati da memoria.

La Regione dell’Umbria e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

1.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per inosservanza dei principi della domanda e della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ed anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittorietà ed insufficiente motivazione”.

La doglianza è volta a dimostrare che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione, comunque non sostenuta da idonea motivazione, del principio giurisprudenziale dell’automatica estensione della domanda formulata dall’attore nei confronti di essi terzi chiamati in causa.

1.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per contraddittoria ed insufficiente motivazione, il tutto autonomamente e/o comunque in relazione al precedente motivo di impugnazione”.

Si sostiene che l’ente territoriale avrebbe provveduto a modificare indebitamente le proprie pretese nell’atto d’appello chiedendo ai soci, oltre che alla banca, la restituzione della somma in discorso.

1.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per contraddittoria ed insufficiente motivazione”.

Secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non ritualmente proposte le eccezioni spiegate in primo grado in ordine alla prescrizione del diritto fatto valere ed al carattere usurario degli interessi corrisposti alla Banca.

1.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per contraddittoria ed insufficiente motivazione”.

Affermano i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe erroneamente giudicato pacifica l’entità della somma dovuta da ciascuno di essi.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Non osta all’ammissibilità del primo motivo la circostanza che esso sia stato erroneamente prospettato sotto il profilo della violazione di legge, pur essendo con tutta evidenza volto a denunciare un preteso vizio di attività, indubbiamente in astratto riconducibile non al n. 3, ma al successivo n. 4 dell’art. 360 c.p.c., quale ipotetico error in procedendo: hanno difatti affermato le Sezioni Unite di questa Corte che l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina ex se l’inammissibilità se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato (Cass. S.U., n. 17931/2013).

Ciò premesso, il motivo è però infondato.

Secondo un indirizzo più volte ribadito, se il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come vero legittimato, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere in vizio di extrapetizione (p. es. Cass. civ., Sez. 3, sent., 1 giugno 2006 n. 13131; Cass. civ., Sez. 3, sent., 8 giugno 2007 n. 13374; Cass. civ., Sez. Un., 12 luglio 2007 n. 15756; Cass. civ., Sez. 3, sent., 21 ottobre 2008 n. 25559; Cass. civ., Sez. 3, sent., 3 marzo 2010 n. 5057). Ciò – in breve – perchè, nel caso descritto, si tratta di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico: in tal caso si ha dunque un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo – perchè la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema di tale controversia, in via alternativa con quella che l’attore ha dedotto a carico del convenuto – sia in senso soggettivo, perchè il terzo chiamato in causa diventa un’altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo.

Tuttavia la domanda dell’attore non è automaticamente estesa contro il terzo chiamato in causa dal convenuto, se questi fa valere nei confronti del terzo un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio dall’attore, come nell’ipotesi di garanzia impropria (v. in argomento Cass. civ., Sez. 3, sent., 28 gennaio 2005 n. 1748; Cass. civ., Sez. 3, sent., 1 giugno 2006 n. 13131; Cass. civ., Sez. 3, sent., 8 giugno 2007 n. 13374; Cass. civ., Sez. 3, sent., 21 ottobre 2008 n. 25559; Cass. civ., Sez. 3, sent., 23 gennaio 2009 n. 1693; Cass. civ., Sez. 2, sent., 29 dicembre 2009 n. 27525; Cass. civ., Sez. lav., sent., 7 giugno 2011 n. 12317; Cass. civ., Sez. 3, sent., 7 ottobre 2011 n. 20610).

La Corte d’appello ha avuto ben presente il principio che precede laddove ha osservato che “il titolo su cui si fonda la chiamata in causa è il medesimo in forza del quale la Regione ha chiesto alla banca alla restituzione degli interessi pagati in eccedenza”, dopo aver precisato, in espositiva, che la stessa banca si era difesa, in primo grado, sostenendo che, “qualora l’ente pubblico abbia effettivamente erogato un contributo maggiore di quello spettante alla cooperativa, doveva eventualmente far valere le sue ragioni di credito nei confronti della cooperativa edilizia ovvero dei soci assegnatari degli alloggi”.

La Corte territoriale, dunque, movendo da tale premessa, ha correttamente ritenuto che la banca avesse indicato i chiamati in causa come effettivamente legittimati e che per conseguenza si versasse in ipotesi di automatica estensione della domanda attrice nei confronti degli stessi chiamati in causa, avendo essa in via principale chiesto il rigetto della domanda, nulla rilevando – occorre aggiungere – che essa abbia “nella subordinata ipotesi che fosse accolta la domanda formulata” (così le conclusioni spiegate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in primo grado) proposto altresì domanda di manleva.

2.2. – Il secondo motivo (anche in questo caso erroneamente ricondotto dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è assorbito, dal momento che la questione della violazione dell’art. 345 c.p.c., potrebbe porsi soltanto nell’ipotesi in cui l’estensione automatica della originaria domanda non avesse avuto luogo per effetto della chiamata in causa operata dalla banca.

2.3. – Il terzo motivo (anche in questo caso erroneamente ricondotto dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è infondato.

Le eccezioni che i due ricorrenti assumono di aver riproposto concernono la prescrizione del diritto fatto valere ed il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca.

Orbene, quanto alle modalità della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., pur nel rispetto del principio della libertà di forme, occorre che l’appellato manifesti la propria volontà in modo chiaro e preciso: perciò non è sufficiente, ai fini della riproposizione, il richiamo generico alle deduzioni e conclusioni adottate in primo grado (tra le tantissime Cass. 18 gennaio 2006, n. 830; Cass. 20 aprile 2006, n. 9233; Cass. 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. 25 novembre 2010, n. 23925).

Ed inoltre la riproposizione va effettuata con la comparsa di risposta: ciò si desume dal sistema di preclusioni dettato dall’art. 167 c.p.c., art. 171 c.p.c., comma 2 e art. 343 c.p.c., comma 1. La giurisprudenza più recente ritiene in particolare che la tardiva costituzione dell’appellato comporti la decadenza dal potere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte (Cass. 17 gennaio 2007, n. 970; Cass. 20 febbraio 2009, 4208; Cass. 10 marzo 2011, n. 5735).

Nel caso di specie la riprova dell’infondatezza del motivo emerge palese dalla stessa lettura del ricorso per cassazione, nel quale, alle pagine 22-24, è trascritta la riproposizione delle eccezioni svolte in primo grado, eccezioni espressamente richiamate esclusivamente con riguardo ai profili della genericità ed indeterminatezza della domanda attrice, e sulle quali la Corte d’appello ha provveduto disattendendole, mentre, per il resto, si trova esclusivamente scritto che “la scrivente difesa richiama tutte le argomentazioni, nessuna esclusa, spiegate nella comparsa di costituzione e risposta del 7 gennaio 2002 e nella successiva memoria ex art. 183 c.p.c., u.c., del 15 novembre 2002 e in tutti gli atti del giudizio di primo grado… che in questa sede sono da intendersi tutte letteralmente trascritte”.

Val quanto dire che nella comparsa di costituzione in appello non v’è traccia delle eccezioni di prescrizione e di usurarietà del tasso di interesse praticato dalla banca, sicchè si versa in ipotesi paradigmatica di richiamo generico alle deduzioni e conclusioni adottate in primo grado.

Del tutto correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha affermato quanto a dette eccezioni “che la loro generica riproposizione effettuata con la comparsa di risposta da parte dei chiamati in causa-appellanti è inidonea a superare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.”.

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto che “dai documenti prodotti dalla banca… e non contestati” (così a pagina 11 della sentenza) dagli interessati, emergesse l’entità degli importi indebitamente percepiti dai soci della cooperativa e, tra gli altri, degli odierni ricorrenti.

A fronte di ciò i ricorrenti hanno richiamato l’autorità della nota Cass., Sez. Un., n. 761 del 2002, secondo la quale il congegno della non contestazione, oggi sancito dall’art. 115 c.p.c., comma 1, dei conteggi relativi al quantum non opera qualora la contestazione sull’an abbia investito i fatti costitutivi della domanda.

Ma il precedente non è richiamato a proposito, ed il motivo è nel complesso fuori centro, dal momento che qui, stando alla motivazione adottata dalla Corte d’appello, così come in precedenza trascritta, non è in questione l’operatività del principio di non contestazione dei fatti allegati, avendo la Corte d’appello ritenuto – non già che i soci della cooperativa non avessero contestato la misura delle somme da ciascuno dovute, bensì – che l’entità di dette somme fosse comprovata dalla documentazione prodotta e che tale documentazione – non il fatto da essa rappresentato – non fosse stata contestata: e, cioè, che non ne fosse stata messa in discussione l’efficacia probatoria di tale documentazione.

Va da sè che il motivo non coglie la ratio decidendi, ed è come tale conseguentemente inammissibile.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna B.G. e S.D. in solido al rimborso, in favore della Regione dell’Umbria e della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto a ciascuno di detti controricorrenti, in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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