Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1145 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1145 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 24545-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 135/2011 della COMM.TRIB.REG.
COMAidatd
deet~151, depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI.

Data pubblicazione: 18/01/2018

RILEVATO CHE:
La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
confermato la decisione di primo grado in controversia concernente

due distinte domande di rimborso presentate in data 17.05.2006 dalla
società Hewlett-Packard Italiana SRL per tributi, a suo dire, pagati
indebitamente in data 28.09.2001 per duplicazione di precedenti
versamenti di pari ammontare, eseguiti a titolo di cauzione su
richiesta dall’Amministrazione finanziaria per svolgere due
manifestazioni a premio.
Il giudice di appello ha ritenuto che, nel caso di specie, non
trovasse applicazione il termine di decadenza quadriennale fissato
dall’art.38 del d.P.R. n.602/1973, perché la fattispecie concreta non
riguardava un tributo, posto che era assolutamente inesistente

ab

initio qualsivoglia obbligazione tributaria, mancando i presupposti per
l’effettuazione delle ritenute operate e per il loro versamento. Ha,
quindi, ravvisato la ricorrenza di un indebito oggettivo ex art.2033
cod. civ., soggetto esclusivamente al termine prescrizionale ordinario
di dieci anni di cui all’art.2945 cod. civ.
La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo. La
società intimata non ha svolto difese.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. L’unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.38 del d.P.R. n.602/1973 e dell’art.2946 cod. civ.
(art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) è fondato e va accolto.

l’impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione su

Sulla questione ivi trattata l’argomentazione svolta dalla C.T.R. è,
infatti, erronea alla luce del chiaro dettato normativo dell’art. 38
d.P.R. n. 602 del 1973 il quale contempla tra i presupposti per
l’istanza di rimborso l’errore materiale, la duplicazione ed anche la
inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento e del
consolidato orientamento, in materia, di questa Corte, la quale ha già

vigente nell’ordinamento tributario per la ripetizione del pagamento
indebito impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina
prevista per l’indebito di diritto comune e che «in tema di rimborso
delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di
decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta,
qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea
interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con
norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con
applicabilità retroattiva» (Cass. 05/11/2015, n. 22656; Cass.
17/03/2006, n. 5978; conf. Cass. 06/09/2004, n. 17918; Cass.
10/06/2008, n. 1527, Cass. 17/05/2017, n. 12269). A tal riguardo, il
diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito
oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta
dall’ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione
d’incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l’intera
fattispecie del tributo (Cass. 12/01/2007, n. 526), circostanza che,
nel caso in esame, non ricorre.
Ne consegue che la intervenuta scadenza del termine
decadenziale per richiedere il rimborso ha determinato il
consolidamento dei rapporti di dare e avere tra contribuente ed erario
e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (v. Cass. 21/04/2011,
n. 9223), con l’effetto che il contenuto dello stesso non può più
essere rimesso in discussione (Cass. 22/07/2009, n. 17009).

R.G.N.24545/2011
Cons. est. Laura Tricorni

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statuito, a partire da Cass. n. 15840/2006, che lo specifico regime

2. Conclusivamente, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata
va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa
può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella
misura liquidata in dispositivo. Le spese di giudizio delle fasi di merito
si compensano.

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito con il rigetto del
ricorso originario.
– Condanna la intimata alle spese del giudizio di legittimità che
liquida nel compenso di C. 1.800,00=, oltre spese prenotate a debito;
– compensa le spese di giudizio delle fasi di merito.
Così deciso in Roma, il giorno 25 ottobre 2017.

P.Q.M.

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