Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11449 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 25/05/2011), n.11449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S TOMMASO

D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI LUDOVICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TEDESCO ERNESTO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia attiene alla tassabilità o meno degli esborsi che G.E. aveva effettuato in favore dell’ex moglie dalla quale si era separato, ed in particolare, consistenti nell’acquisto da parte del predetto di un appartamento per l’abitazione della moglie stessa e dei figli e di un assegno mensile di L. 1.800.000, rivalutabile secondo gli indici ISTAT. La Commissione Tributaria Provinciale di Corno, con una motivazione succinta, aveva ritenuto che il suddetto esborso non fosse tassabile, in quanto erogato per il mantenimento della sola ex moglie, peraltro in conformità a quanto disposto dal provvedimento giudiziario.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perveniva a diversa conclusione, ritenendo che il sopra citato esborso fosse in ogni caso tassabile in conformità a quanto deciso dal Tribunale di Como che aveva accolto la richiesta di separazione dei due ex coniugi. Avverso la suddetta pronuncia è stato proposto ricorso innanzi a questa sezione tributaria, dal G.E., il quale ha sostenuto che il suddetto esborso non fosse in alcun modo tassabile, in quanto effettuato in esclusivo favore del coniuge e non anche dei figli. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate contestando in modo specifico, ed in particolare eccependo la genericità del quesito, tale da non consentire di capire in cosa fosse stato in concreto omesso dai giudici di seconde cure. Il ricorso è inammissibile.

In base alla normativa all’epoca vigente era indispensabile ai fini dell’esame nel merito dei ricorsi innanzi a questa Corte, che fossero formulati specifici quesiti, dai quali si potesse trarre in modo particolare ed esaustivo, quale fosse la specifica materia del contendere, soprattutto, la particolare normativa che si riteneva violata, ed in cosa consisteva l’omesso esame in punto di fatto da parte dei giudici di seconde cure.

Nel caso di specie il ricorso formula il seguente quesito: “Quando si pretende di trarre conseguenze fiscali da verbale di separazione consensuale omologato bisogna interpretare le condizioni negoziali facendo applicazione delle norme ermeneutiche in materia di contratti ai sensi del codice civile?”.

Orbene appare del tutto evidente che tale quesito è del tutto generico e privo di qualsiasi specifico riferimento a fatti concreti, palesandosi del tutto avulso dalla concreta fattispecie.

Ne consegue pertanto inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1200,00, di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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