Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11448 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31197-2005 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASALBORGONE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 22/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Il Comune di Casalborgone notificava, in data 12.7.2001, a D.B. A. avviso di liquidazione I.C.I., n. (OMISSIS), per gli anni dal 1994 al 2000, con il quale veniva recuperata una maggiore imposta relativa a unità immobiliari di proprietà della contribuente nel territorio di quel comune senza l’applicazione degli interessi e delle sanzioni ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 per un importo complessivo di Euro 835,63.

Detto atto veniva impugnato innanzi alla C.T.P. di Torino con molteplici censure ed, in particolare, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, si lamentava che: 1) l’atto impositivo era stato sottoscritto da persona priva di qualifica dirigenziale; 2) l’omessa indicazione nella relata di notifica del luogo in cui era stata eseguita e della prova della qualifica del messo comunale; 3) che era stato messo un unico avviso di liquidazione per più annualità; 4) che il Comune avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento e non di liquidazione; 5) che l’avviso di liquidazione doveva essere dichiarato nullo, essendosi maturata la prescrizione dei termini in relazione all’anno 1994; 6) il difetto di motivazione dell’atto impositivo in relazione all’applicazione dell’imposta a fronte della mancata allegazione delle deliberazioni con cui l’Ente aveva determinato le aliquote applicate; 7) difetto di rappresentanza del difensore del Comune e l’assenza dello ius postulandi dello stesso.

Si costituiva il Comune affermando la legittimità dei suo operato.

La C.T.P. rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.

La C.T.R. respingeva l’appello proposto dalla contribuente condannandola alle spese del grado.

Avverso detta decisione D.B.A. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, il Comune di Casalborgone resiste con coniroricorso.

Diritto

Con il primo motivo si deduce la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, commi 2 e 3, art. 107, commi 2 e 3, e dell’art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, nonchè omessa ed insufficiente motivazione per non essere stata prodotta la delibera della Giunta comunale che conferiva la funzione di responsabile del tributo al funzionario firmatario del provvedimento e la mancanza della qualifica dirigenziale in capo allo stesso.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 prevede che: “Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; …”. Dalla chiara lettera di detta norma, da considerarsi legge speciale rispetto a quelle invocate dal contribuente e, pertanto, applicabile nella specie, si deduce che non occorre la qualifica dirigenziale per il funzionario preposto alla gestione ed alle altre attività amministrativa inerenti l’I.C.I..

Nello stesso motivo, parte ricorrente lamenta, inoltre, anche l’illegittimità o quantomeno l’inefficacia della Delib. Giunta Comunale 13 ottobre 1999 con la quale sarebbero state attribuite alla C.D. le funzioni dirigenziali in quanto tale provvedimento era stata emesso ai sensi la L. n. 142 del 1990, art. 51 articolo che era stato successivamente abrogato con il D.Lgs. n. 267 del 2000, per cui ai sensi di tale ultima normativa per essere legittima detta nomina avrebbe dovuto essere emessa con provvedimento sindacale.

Come sopra già riferito l’art. 11 è norma tributaria speciale, la quale prevede che tale incarico vada conferito con provvedimento della Giunta e che non sia necessariamente dirigenziale, a differenza del D.Lgs. n. 467 del 2000, artt. 107 e 109 (T.U. sull’ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, conseguentemente, non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, nè in via espressa, in quanto non contemplato dall’art. 274 del predetto T.U., nè per incompatibilità, essendo esso inserito nello specifico settore tributario e, pertanto, non inciso dalla norma posteriore di carattere generale (cfr., cass. civ. sent. n. 23583 del 2009).

Peraltro, una volta emesso un provvedimento amministrativo ai sensi della normativa applicabile ratione temporis, se successivamente la stessa venga abrogata, tale abrogazione non travolge la validità degli atti emessi durante la sua vigenza, salvo espressa previsione , non esistente nella specie.

Con la seconda censura si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, terzo periodo la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, nonchè omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che legittimamente il Comune aveva emesso nella specie avviso di liquidazione anzichè un avviso di accertamento come dovuto trattandosi di fabbricati già iscritti in catasto fin dal (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

Legittimamente il Comune ha emesso un avviso di liquidazione anzichè di accertamento in rettifica, in quanto, nella specie, non vertendosi in materia di omessa o infedele dichiarazione, l’ente locale, adempiendo le proprie funzioni di controllo a seguito di presentazione di dichiarazione per il 1994, aveva riscontrato il pagamento di una minore somma rispetto al dovuto, per cui detto avviso era finalizzato al recupero della differenza d’imposta non versata a seguito dell’attribuzione delle rendite definitive, mai notificate al contribuente. Conseguentemente si era proceduto al recupero dell’imposta senza interessi e senza l’irrogazione delle sanzioni ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e la mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, secondo periodo, nonchè omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. ritenuto incongruente la doglianza del contribuente in relazione alla dedotta mancata allegazione delle delibere del Comune in quanto incentrato sulla sola base imponibile, mentre sostiene il ricorrente era stata lamentata detta mancata allegazione in relazione alle aliquote applicate.

Detto motivo è infondato.

Infatti è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, condiviso integralmente dal Collegio, quello secondo cui: “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione”. (cfr. ex multis, cass. civ. sent.

n. 25371 del 2008).

Con la quarta doglianza si denuncia la violazione e la mancata applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 158, comma 3, nonchè art. 18, comma 4, primo periodo, e la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4, e sempre art. 18, comma 4, nonchè omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che per l’annualità 1994 non fosse maturata la decadenza.

La doglianza è infondata.

Nella specie, non risulta maturata la decadenza dal potere impositivo del Comune per l’annualità 1994. Il termine di decadenza per l’attività di liquidazione e di accertamento dell’I.C.I. è stata oggetto negli anni di numerosi interventi legislativi che hanno spostato senza soluzione di continuità i termini per lo svolgimento di dette attività e tale argomento è stato anche più volte oggetto di statuizione da parte di questa Corte che ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di ICI, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce, nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza, notificando l’avviso di accertamento, motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia.

Per l’anno 1994, relativamente al quale la dichiarazione doveva essere presentata nel 1995, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento era fissato al 31 dicembre 1997; tale scadenza era prorogata di un anno dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 59, e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per quanto riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, i rispettivi termini di decadenza erano fissati al 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999 e 31 dicembre 2000. Con riferimento alla situazione relativa all’anno 1993, invece, il termine di decadenza doveva considerarsi fissato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, e della L. n. 146 del 1998, art. 3, comma 1, al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per gli anni 3993, 1994, 1995, il termine di decadenza, già fissato al 31 dicembre 1998, è stato prorogato ai 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, e, successivamente al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 448 del 1999, art. 30,comma 10.” (cfr., per tutte sent. n. 16714 del 2007). Occorre, infine, aggiungere che detto ultimo termine è stato ulteriormente prorogato con la L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4, fino al 31.12.2001, che, peraltro, prevedendo la proroga in via generale non fa alcuna distinzione in ordine al momento dell’attribuzione della rendita catastale, come sostenuto invece dal contribuente.

Quanto infine all’eccezione avanzata in ordine al fatto che le leggi di proroga, pur essendo emanate prima del 1 gennaio, entrano in vigore solo a quella data, e quindi a termine già scaduto il 31 dicembre, trattandosi di leggi finanziarie o di collegati alle stesse, questa Corte ha invece ritenuto che “Il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, e dal 31 dicembre 2000 dalla L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10, (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996) senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999. ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo.”(cfr. cass. civ. sett. nn. 3393 del 2008 e 13342 del 2009).

Con il quinto motivo si deduce la violazione e la mancata applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, e la violazione e falsa applicazione della stessa L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, nonchè omessa ed insufficiente motivazione per non avere la C.T.R. rilevato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione perchè emesso , in applicazione del sopraccitato art. 74, nella specie, non applicabile in quanto le rendite erano state attribuite in data antecedente al 1.1.1994.

Il motivo è infondato.

Legittimamente il Comune ha emesso un avviso di liquidazione in applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, in quanto, nella specie, non vertendosi in materia di omessa o infedele dichiarazione, l’ente locale, adempiendo le proprie funzioni di controllo a seguito di presentazione di dichiarazione, aveva riscontrato il pagamento di una minore somma rispetto al dovuto, per cui detto avviso era finalizzato al recupero della differenza d’imposta non versata a seguito dell’attribuzione delle rendite definitive, mai notificate alla contribuente, quindi ritenute non conosciute. Conseguentemente si era proceduto al recupero dell’imposta senza interessi e senza l’irrogazione delle sanzioni ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74. Occorre anche aggiungere che il citato art. 74 non fa distinzione sulla data di attribuzione delle rendite, ma fa unicamente riferimento al momento dell’adozione dei provvedimenti impositivi prima o dopo il 31.12.1999 ai fini dell’applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Con la sesta censura si denuncia la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24 Cost. per non avere la C.T.R. dichiarato l’illegittimità dei avviso di liquidazione in quanto emesso un unico avviso per più annualità.

Detta censura è infondata.

Infatti è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, condiviso integralmente dal Collegio, quello secondo cui:

“Nessuna norma vieta all’ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardami più annualità d’imposta, sempre che ciascun accertamento sia effettuato in modo da non precludere o limitare la difesa del contribuente” (v. in materia T.A.R.S.U. sent. n. 15639 del 2004); nella specie, è palese che non vi è stata alcuna limitazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., per come appare dalla corposa difesa esplicata dalla contribuente.

Con il settimo motivo si afferma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, secondo periodo, e artt. 139 e 148 c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica dell’avviso di liquidazione malgrado che nella stessa non fosse stato indicato il luogo ove era stata eseguita ed in assenza dell’indicazione che il soggetto notificatore fosse messo comunale.

Il motivo è infondato.

La denuncia della mancanza di tali indicazioni appare pretestuosa, non essendo richiesta, a pena di nullità da alcuna norma e potendosi lo stesso desumersi dal complessivo contenuto della relazione, con la conseguenza che l’omessa indicazione, nella relazione, di tale luogo non determina nullità della notiticazione – non comminata dall’art. 160 cod. proc. civ., ma mera irregolarità formale, ove colmabile con riferimento alle risultanze dell’atto.(cfr., sent. n. 3281 del 1996, 6923 del 2002 e 3230 del 2005).

Peraltro, nella specie, l’atto notificando era stato consegnato a mani proprie della destinataria, e, quindi in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e lo stesso fatto che la notifica era stata eseguita da messo comunale indicava senza alcun dubbio che tale incombente procedurale era stato eseguito nel Comune di Casalborgone, dato che i messi comunali possono provvedere alle notificazioni degli atti solo nell’ambito del territorio cui appartengono, nè alcuna eccezione era stata sollevata dalla destinatario la quale, infine, impugnando l’atto ha provato che tale notifica era andata a buon fine, sanando così ogni eventuale nullità o irregolarità.

Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, dell’art. 12, comma 2, dell’art. 83 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè omessa od insufficiente motivazione per non essersi la C.T.R. pronunciata sulle eccezioni avanzate già avanzate in primo grado in relazione alla legittimità della costituzione del difensore del Comune in primo grado, malgrado la delega conferita direttamente dalla Giunta e che agli atti non risultava prodotta alcuna procura nei confronti dei difensore dott. Striglia ma aveva solo dichiarato la ritualità del conferimento dell’incarico innanzi alla stessa per il tramite di delibera della Giunta.

Detta pronuncia è inammissibile oltre che infondata.

I motivi infatti sono privi di autosufficienza non essendo stato trascritto quella parte degli atti oggetto della censura; peraltro, l’omessa pronuncia in ordine alla legittimità della costituzione del difensore del Comune in primo grado, ritenuta non conforme alle disposizioni di legge, è giustificata dal fatto che nell’economia generale del giudizio risulta irrilevante, trattandosi della costituzione del convenuto in un grado pregresso e, quindi, non rilevante ai fini della decisione. Per quanto invece attiene alla costituzione in giudizio innanzi alla C.T.R., risulta dalla stessa sentenza che il Sindaco, peraltro rappresentante legale del Comune, era stato autorizzato sia a resistere in giudizio che a delegare il difensore.

La ricorrente contesta, inoltre, il fatto che la delega sottoscritta dal Sindaco non fosse stata autenticata dal difensore. Tale obbiezione è irrilevante in quanto è principio di diritto consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui:

“Nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dalla parte per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo non determina la nullità dell’atto, a meno che la controparte non contesti espressamente l’autenticità della sottoscrizione”. (v. sentt. nn. 17845 del 2007 e 6591 del 2008). Nella specie, non risulta che il contribuente abbia mai messo in dubbio l’autenticità della sottoscrizione.

Peraltro, solo per completezza di esposizione, occorre aggiungere che agli atti risulta il deposito in data 30.1.2006 della Delib. Giunta Comunale 19 dicembre 2005, con la quale si delibera di recepire e convalidare, in via preliminare, tutti gli atti processuali posti in essere nei precedenti gradi di giudizio dal dott. Striglia Massimo, difensore del Comune, e di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio innanzi a questa Corte avverso il ricorso di D.B. A. ed a delegare due difensori; tale autorizzazione può intervenire, con effetto sanante “ex tunc”, fino all’udienza di discussione della causa, (v. sentt., nn. 20820 del 2006 e 15603 del 2001).

Solo per completezza di esposizione si rileva che tra le stesse parti questa Corte ha emesso due decisioni, rispettivamente, n. 229 del 2005 e n. 6302 del 2005. I giudicati relativi a tali sentenze non incidono, però, in alcun modo sul presente giudizio, vertendo quei procedimenti sui provvedimenti I.C.I. precedenti all’emissione del provvedimento per cui è causa, annullati in via di autotutela da parte dello stesso Comune, e, conseguentemente, conclusisi con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente di pagamento delle spese che si liquidano in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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